Art. 3 
 
         Zona di controllo dell'espansione virale - Zona CEV 
 
  1. A  ridosso  delle  barriere  stradali  e  autostradali  o  altre
barriere  fisiche,  nonche'  nell'ambito  delle   zone   soggette   a
restrizione, in funzione dell'analisi del  rischio  e  dell'andamento
della situazione epidemiologica, e' individuata una Zona di controllo
dell'espansione virale (di seguito zona CEV) di dimensioni variabili,
che rappresenta una zona  ad  elevato  rischio  di  diffusione  della
malattia, in cui effettuare attivita' e misure volte a  stabilire  la
reale espansione dell'infezione e arrestarne la diffusione. 
  2.  In  tale  zona  deve  essere  svolta  in  via  prioritaria   la
sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse  con
personale volontario, gruppi dedicati, ditte  specializzate,  nonche'
con binomi cani-conduttori come indicato al successivo art. 7,  della
presente ordinanza. La ricerca  e'  volta  a  valutare  l'avanzamento
dell'ondata  epidemica,  e  nelle  aree  con  accertata  circolazione
virale, e' finalizzata altresi' alla ricerca di eventuali carcasse  e
alla loro rimozione immediata. Nei territori ove  le  condizioni  del
terreno lo consentono  (es  terreni  pianeggianti,  letti  di  fiumi,
ambienti scarsamente  boscati),  ai  fini  dell'ottimizzazione  delle
risorse, deve essere preferibile il ricorso alla  ricerca  attraverso
gruppi di  persone  secondo  lo  schema  dell'allegato  5  del  Piano
strategico di eradicazione e controllo  della  PSA  nel  cluster  del
nord-ovest. 
  3. Nella zona CEV sono vietate l'attivita' venatoria  in  tutte  le
sue  forme  e  l'attivita'  di  controllo  faunistico   nelle   forme
collettive nei confronti della  specie  cinghiale,  indipendentemente
dalle zone soggette a restrizione  ricadenti  nella  zona  CEV.  Sono
altresi'  vietate  le  gare,  le  prove  cinofile  e  l'attivita'  di
addestramento  cani  nei  confronti  della  specie  cinghiale.   Sono
consentite le attivita' di depopolamento  attuate  con  il  controllo
faunistico tramite trappolaggio e tiro alla «cerca»,  a  piedi  o  da
veicolo, o da appostamento. Nei comuni  della  zona  CEV  in  cui  la
malattia non e' mai stata rilevata o e' assente da  piu'  di  quattro
mesi e' autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale
attraverso  la  tecnica  della  girata  con  un  cane  limiere  (cane
abilitato mediante  il  conseguimento  del  brevetto  ENCI  per  cane
limiere) e  sei  operatori  abilitati.  L'attivita'  venatoria  e  il
controllo faunistico verso le altre specie  sono  invece  consentiti,
anche nelle zone soggette a  restrizione,  sulla  base  delle  regole
vigenti, ad esclusione delle forme collettive effettuate con piu'  di
tre operatori e con  piu'  di  tre  cani  in  totale.  In  deroga  e'
possibile  utilizzare  piu'  di  tre  cani  limitatamente  alle  mute
specializzate per la caccia alla volpe e  alla  lepre  per  le  quali
l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita'. Dette  attivita'
devono essere svolte nel rispetto  dei  protocolli  di  biosicurezza.
Durante tali attivita' di depopolamento deve essere inoltre garantita
la sorveglianza e la gestione  di  eventuali  carcasse  di  cinghiale
ritrovate. 
  4. In deroga al divieto di attivita' di controllo faunistico  nelle
forme collettive di cui al comma  3,  il  Commissario  straordinario,
sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della  valutazione
della situazione epidemiologica, sentito il GOE, puo' autorizzare  il
depopolamento dei cinghiali selvatici con altri metodi  di  controllo
faunistico. 
  5. L'elenco dei comuni ricadenti nella zona CEV  e'  reso  pubblico
attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it