Art. 3
Zona di controllo dell'espansione virale - Zona CEV
1. A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre
barriere fisiche, nonche' nell'ambito delle zone soggette a
restrizione, in funzione dell'analisi del rischio e dell'andamento
della situazione epidemiologica, e' individuata una Zona di controllo
dell'espansione virale (di seguito zona CEV) di dimensioni variabili,
che rappresenta una zona ad elevato rischio di diffusione della
malattia, in cui effettuare attivita' e misure volte a stabilire la
reale espansione dell'infezione e arrestarne la diffusione.
2. In tale zona deve essere svolta in via prioritaria la
sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse con
personale volontario, gruppi dedicati, ditte specializzate, nonche'
con binomi cani-conduttori come indicato al successivo art. 7, della
presente ordinanza. La ricerca e' volta a valutare l'avanzamento
dell'ondata epidemica, e nelle aree con accertata circolazione
virale, e' finalizzata altresi' alla ricerca di eventuali carcasse e
alla loro rimozione immediata. Nei territori ove le condizioni del
terreno lo consentono (es terreni pianeggianti, letti di fiumi,
ambienti scarsamente boscati), ai fini dell'ottimizzazione delle
risorse, deve essere preferibile il ricorso alla ricerca attraverso
gruppi di persone secondo lo schema dell'allegato 5 del Piano
strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del
nord-ovest.
3. Nella zona CEV sono vietate l'attivita' venatoria in tutte le
sue forme e l'attivita' di controllo faunistico nelle forme
collettive nei confronti della specie cinghiale, indipendentemente
dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella zona CEV. Sono
altresi' vietate le gare, le prove cinofile e l'attivita' di
addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Sono
consentite le attivita' di depopolamento attuate con il controllo
faunistico tramite trappolaggio e tiro alla «cerca», a piedi o da
veicolo, o da appostamento. Nei comuni della zona CEV in cui la
malattia non e' mai stata rilevata o e' assente da piu' di quattro
mesi e' autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale
attraverso la tecnica della girata con un cane limiere (cane
abilitato mediante il conseguimento del brevetto ENCI per cane
limiere) e sei operatori abilitati. L'attivita' venatoria e il
controllo faunistico verso le altre specie sono invece consentiti,
anche nelle zone soggette a restrizione, sulla base delle regole
vigenti, ad esclusione delle forme collettive effettuate con piu' di
tre operatori e con piu' di tre cani in totale. In deroga e'
possibile utilizzare piu' di tre cani limitatamente alle mute
specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali
l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita'. Dette attivita'
devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
Durante tali attivita' di depopolamento deve essere inoltre garantita
la sorveglianza e la gestione di eventuali carcasse di cinghiale
ritrovate.
4. In deroga al divieto di attivita' di controllo faunistico nelle
forme collettive di cui al comma 3, il Commissario straordinario,
sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione
della situazione epidemiologica, sentito il GOE, puo' autorizzare il
depopolamento dei cinghiali selvatici con altri metodi di controllo
faunistico.
5. L'elenco dei comuni ricadenti nella zona CEV e' reso pubblico
attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it