Art. 4
Depopolamento dei cinghiali
1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III
di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti
nella zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti della
specie cinghiale in tutte le sue forme, comprese le gare, le prove
cinofile e l'attivita' di addestramento cani nei confronti della
specie cinghiale. L'attivita' venatoria e il controllo faunistico
verso le altre specie sono consentiti, ad esclusione delle forme
collettive effettuate con piu' di tre operatori e con piu' di tre
cani in totale. In deroga e' possibile utilizzare piu' di tre cani
limitatamente alle mute specializzate per la caccia alla volpe e alla
lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di
idoneita', che possono eccedere il limite di tre cani.
Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio
interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la
specie cinghiale ai sensi dell'art. 19, della legge n. 157/1992,
utilizzando le trappole, il tiro alla «cerca», a piedi o da veicolo,
o da appostamento e forme collettive con tre cani e un massimo di
venti persone per unita' di gestione (UDG) del cinghiale (es.
distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG
del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte
in parallelo con altre squadre.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella zona CEV, e' vietata
l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale di
qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e
l'attivita' di addestramento cani nei confronti della specie
cinghiale. In caso di rilascio di deroga da parte del Commissario
straordinario come previsto al successivo comma 18 del presente
articolo, i capi abbattuti in attivita' venatoria, possono essere
destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di
laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti
dalle norme. L'Autorita' competente locale (di seguito ACL) puo'
autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi
target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della
procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto
delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della presente
ordinanza, della tracciabilita' dei campioni e dell'alimentazione dei
sistemi informativi veterinari. Sono autorizzate forme di controllo
faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo,
inclusa la «cerca» a piedi o da veicolo, le forme collettive con tre
cani ed un massimo di venti persone per UDG del cinghiale (es.
distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno.
3. In deroga ai commi 1 e 2 le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di
addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di
sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per
l'addestramento dei cani utilizzati nelle attivita' di controllo
faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina
africana. Tali attivita' devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1
e 3 alla presente ordinanza in materia di biosicurezza.
4. Nelle zone di cui al comma 2 il depopolamento deve mirare ad
abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti nell'anno precedente
all'inclusione dell'area nell'elenco delle zone soggette a
restrizione. Inoltre, al fine di giungere ad un vuoto biologico,
all'interno di tali zone, o in zone indenni, il Commissario
straordinario puo' individuare una «zona bianca», nella quale mirare
ad una percentuale di depopolamento piu' elevata, con le metodiche
previste dalla normativa vigente.
5. Le attivita' di depopolamento nelle zone soggette a restrizione
I, II e III, nonche' nella zona CEV, sono affidate alle regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano. Il depopolamento puo' essere
svolto da ditte specializzate, polizia provinciale, guardie regionali
e operatori abilitati al controllo faunistico, appositamente
incaricate dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
nonche' dalle forze armate come indicato nel decreto-legge 63 del 15
maggio 2024, e altre figure eventualmente appositamente individuate e
autorizzate dal Commissario straordinario secondo la normativa
vigente e nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato 1 della
presente ordinanza. Tutte le figure incaricate di svolgere tali
attivita' devono essere adeguatamente formate dall'ACL, in materia di
biosicurezza. Gli operatori abilitati che effettuano il controllo
faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona
soggetta a restrizione II, III e zona CEV) non possono svolgere
attivita' venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie
in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone
indenni).
In deroga possono svolgere attivita' venatoria o di controllo
faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio rispettando
i requisiti riportati nell'allegato 1 della presente ordinanza nella
sezione «operatori».
6. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano devono
garantire il raggiungimento degli obiettivi numerici di abbattimento
e la distribuzione omogenea delle attivita' di depopolamento
indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio
attraverso il ricorso all'intervento degli operatori abilitati al
controllo faunistico volontari, ditte specializzate o altre figure.
7. L'attivita' di depopolamento dei cinghiali selvatici puo' essere
attuata anche con il metodo alla «cerca» a piedi o da veicolo, anche
notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di
mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o
a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non
dall'interno dell'abitacolo - purche' fermo e tale da consentire
all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata
rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attivita'
avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui
all'allegato 1 della presente ordinanza.
8. I capi abbattuti in attivita' di controllo faunistico nelle zone
soggette a restrizione e zona CEV possono essere lasciati nella
disponibilita' dei singoli operatori abilitati al controllo
faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di
stoccaggio, i capi devono risultare negativi ai test di laboratorio
per ricerca del virus PSA e gestiti secondo quanto riportato
nell'allegato 1 della presente ordinanza. L'ACL puo' autorizzare
operatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via
prioritaria la milza) sugli animali abbattuti previa applicazione
della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel
rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della presente
ordinanza, della tracciabilita' dei campioni e della sistematica
alimentazione dei sistemi informativi veterinari.
9. Ai fini del depopolamento le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano garantiscono l'allestimento di dispositivi di
cattura nelle porzioni piu' esterne delle zone soggette a restrizione
e nelle zone bianche di cui al comma 4 e la loro gestione durante
tutto l'anno l'utilizzo. Le procedure per la cattura e l'abbattimento
degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto
delle norme di settore vigenti. Al fine di incentivare il
depopolamento con tale modalita' le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano possono prevedere una premialita' rivolta ai
soggetti coinvolti nelle operazioni di cattura ed abbattimento. Le
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inviano al
Commissario straordinario con cadenza mensile la programmazione del
posizionamento dei dispositivi di cattura inclusa una mappa con la
localizzazione. Qualsiasi variazione rispetto alla programmazione
deve essere comunicata tempestivamente.
10. Il depopolamento del cinghiale nelle zone soggette a
restrizione deve essere svolto anche nelle aree protette ad ogni
livello e negli istituti di protezione della fauna e negli istituti
faunistici di ogni tipo, incluse le aziende faunistico venatorie,
anche attraverso il trappolaggio. Gli interventi di depopolamento
devono altresi' essere effettuati anche nei parchi regionali,
nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla
legge n. 394/1991. Le attivita' di depopolamento di cui al presente
comma possono essere svolte dai soggetti di cui al precedente comma 5
del presente articolo, coordinati dal Commissario straordinario in
accordo con le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e con
l'ente gestore senza ulteriori obblighi formativi. Ove l'ente
gestore, dell'area naturale protetta regionale o nazionale, o il
concessionario dell'area privata sia inadempiente rispetto alla
predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo
del cinghiale, il Commissario straordinario provvede all'adozione in
via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi
di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte
specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato
nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale,
guardie regionali e soggetti di cui al precedente comma 4 senza
ulteriori obblighi formativi.
11. Regolamenti locali, provinciali o regionali non possono
limitare, ne' spazialmente ne' temporalmente e tantomeno
operativamente, le attivita' venatorie e di controllo faunistico nei
confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione e
nella zona di riduzione della densita' del cinghiale (come definita
al successivo art. 5), come previste dalla presente ordinanza,
trattandosi di atto normativo di rango superiore.
12. L'addestramento cani e le manifestazioni cinofile verso le
specie diverse dal cinghiale nelle zone soggette a restrizione devono
essere svolti secondo il protocollo riportato nell'allegato 3 della
presente ordinanza.
13. E' vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a
restrizione I, II e III, incluse la zona CEV, di carne, di prodotti a
base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini
selvatici abbattuti in tali zone.
14. In deroga al precedente comma, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare,
la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le
attivita' di depopolamento, a seguito di esito negativo al test di
laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto
delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594, direttamente verso uno stabilimento di
trasformazione, oppure prima in un centro di lavorazione di carni di
selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata che
garantisce la separazioni con altri prodotti, per poi essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui
all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
15. E' vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone
soggette a restrizione se non finalizzata all'abbattimento o
macellazione immediata all'interno delle zone stesse.
16. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali nei
territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella
zona CEV le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
attraverso i «Piani regionali interventi urgenti» (PRIU),
puntualmente aggiornati, attuano il «Piano d'azione nazionale per la
cattura e l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali
nelle zone indenni da PSA 2026-2028», di cui all'ordinanza n. 1/2026,
secondo i target proposti dall'ISPRA.
17. Ai fini della eradicazione della PSA le attivita' previste dai
PRIU si applicano anche nelle aree protette o a protezione della
fauna ad ogni livello e, in deroga all'art. 10, della legge 21
novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di
incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi
incluse le aree protette.
18. In deroga alle disposizioni del presente articolo il
Commissario straordinario, valutata la situazione epidemiologica, gli
elementi geografici e stagionali, nonche' i dati di sorveglianza
disponibili, puo' adottare specifiche strategie di contenimento in
particolare relativamente alla tipologia di abbattimento, di ricerca
e rimozione delle carcasse nelle diverse zone in restrizione.