Art. 4 
 
                     Depopolamento dei cinghiali 
 
  1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e  III
di cui al regolamento di  esecuzione  (UE)  2023/594,  non  ricadenti
nella zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti  della
specie cinghiale in tutte le sue forme, comprese le  gare,  le  prove
cinofile e l'attivita' di  addestramento  cani  nei  confronti  della
specie cinghiale. L'attivita' venatoria  e  il  controllo  faunistico
verso le altre specie sono  consentiti,  ad  esclusione  delle  forme
collettive effettuate con piu' di tre operatori e  con  piu'  di  tre
cani in totale. In deroga e' possibile utilizzare  piu'  di tre  cani
limitatamente alle mute specializzate per la caccia alla volpe e alla
lepre  per  le  quali  l'ENCI  ha  rilasciato  apposito  brevetto  di
idoneita',  che   possono   eccedere   il   limite   di   tre   cani.
Indipendentemente dalla  classificazione  faunistica  del  territorio
interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico verso  la
specie cinghiale ai sensi dell'art.  19,  della  legge  n.  157/1992,
utilizzando le trappole, il tiro alla «cerca», a piedi o da  veicolo,
o da appostamento e forme collettive con tre cani  e  un  massimo  di
venti persone  per  unita'  di  gestione  (UDG)  del  cinghiale  (es.
distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno.  Nella  medesima  UDG
del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte
in parallelo con altre squadre. 
  2. Nelle zone soggette a restrizione I di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella zona  CEV,  e'  vietata
l'attivita'  venatoria  nei  confronti  della  specie  cinghiale   di
qualsiasi  tipologia,  comprese  le  gare,  le   prove   cinofile   e
l'attivita'  di  addestramento  cani  nei  confronti   della   specie
cinghiale. In caso di rilascio di deroga  da  parte  del  Commissario
straordinario come previsto  al  successivo  comma  18  del  presente
articolo, i capi abbattuti in  attivita'  venatoria,  possono  essere
destinati all'autoconsumo solo  se  risultati  negativi  ai  test  di
laboratorio per ricerca del virus PSA  e  agli  altri  test  previsti
dalle norme. L'Autorita' competente  locale  (di  seguito  ACL)  puo'
autorizzare cacciatori formati ad effettuare  i  prelievi  di  organi
target (in  via  prioritaria  la  milza)  previa  applicazione  della
procedura di campionamento e di consegna dei  campioni  nel  rispetto
delle  misure  di  biosicurezza  dell'allegato   1   della   presente
ordinanza, della tracciabilita' dei campioni e dell'alimentazione dei
sistemi informativi veterinari. Sono autorizzate forme  di  controllo
faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il  tiro  selettivo,
inclusa la «cerca» a piedi o da veicolo, le forme collettive con  tre
cani ed un massimo di  venti  persone  per  UDG  del  cinghiale  (es.
distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2  le  regioni  e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  possono  autorizzare  l'utilizzo   di   zone   di
addestramento cani  esclusivamente  ai  fini  dell'organizzazione  di
sessioni di abilitazione per il rilascio  dei  brevetti  ENCI  o  per
l'addestramento dei cani  utilizzati  nelle  attivita'  di  controllo
faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione  per  peste  suina
africana. Tali attivita' devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1
e 3 alla presente ordinanza in materia di biosicurezza. 
  4. Nelle zone di cui al comma 2 il  depopolamento  deve  mirare  ad
abbattere  il  150%  dei  cinghiali  abbattuti  nell'anno  precedente
all'inclusione  dell'area   nell'elenco   delle   zone   soggette   a
restrizione. Inoltre, al fine di  giungere  ad  un  vuoto  biologico,
all'interno  di  tali  zone,  o  in  zone  indenni,  il   Commissario
straordinario puo' individuare una «zona bianca», nella quale  mirare
ad una percentuale di depopolamento piu' elevata,  con  le  metodiche
previste dalla normativa vigente. 
  5. Le attivita' di depopolamento nelle zone soggette a  restrizione
I, II e III, nonche' nella zona CEV, sono  affidate  alle  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano. Il depopolamento  puo'  essere
svolto da ditte specializzate, polizia provinciale, guardie regionali
e  operatori  abilitati  al   controllo   faunistico,   appositamente
incaricate dalle regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nonche' dalle forze armate come indicato nel decreto-legge 63 del  15
maggio 2024, e altre figure eventualmente appositamente individuate e
autorizzate  dal  Commissario  straordinario  secondo  la   normativa
vigente e nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'allegato  1  della
presente ordinanza. Tutte  le  figure  incaricate  di  svolgere  tali
attivita' devono essere adeguatamente formate dall'ACL, in materia di
biosicurezza. Gli operatori abilitati  che  effettuano  il  controllo
faunistico verso la specie cinghiale in aree ad  alto  rischio  (zona
soggetta a restrizione II, III  e  zona  CEV)  non  possono  svolgere
attivita' venatoria o di controllo faunistico verso tutte  le  specie
in zone a minor  rischio  (zona  soggetta  a  restrizione  I  o  zone
indenni). 
  In deroga possono  svolgere  attivita'  venatoria  o  di  controllo
faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio  rispettando
i requisiti riportati nell'allegato 1 della presente ordinanza  nella
sezione «operatori». 
  6. Le regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  devono
garantire il raggiungimento degli obiettivi numerici di  abbattimento
e  la  distribuzione  omogenea  delle  attivita'   di   depopolamento
indipendentemente dalla  classificazione  faunistica  del  territorio
attraverso il ricorso all'intervento  degli  operatori  abilitati  al
controllo faunistico volontari, ditte specializzate o altre figure. 
  7. L'attivita' di depopolamento dei cinghiali selvatici puo' essere
attuata anche con il metodo alla «cerca» a piedi o da veicolo,  anche
notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca  e  ottiche  di
mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi  o
a intensificazione di luce) o  fari,  e  sparo  dallo  stesso  -  non
dall'interno dell'abitacolo - purche'  fermo  e  tale  da  consentire
all'operatore una postazione  stabile  e  adeguatamente  sopraelevata
rispetto il piano di campagna.  L'ACL  assicura  che  tale  attivita'
avvenga nel rispetto di specifiche  misure  di  biosicurezza  di  cui
all'allegato 1 della presente ordinanza. 
  8. I capi abbattuti in attivita' di controllo faunistico nelle zone
soggette a restrizione e  zona  CEV  possono  essere  lasciati  nella
disponibilita'  dei  singoli   operatori   abilitati   al   controllo
faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di
stoccaggio, i capi devono risultare negativi ai test  di  laboratorio
per  ricerca  del  virus  PSA  e  gestiti  secondo  quanto  riportato
nell'allegato 1 della  presente  ordinanza.  L'ACL  puo'  autorizzare
operatori formati ad effettuare i prelievi di organi target  (in  via
prioritaria la milza) sugli  animali  abbattuti  previa  applicazione
della procedura di campionamento  e  di  consegna  dei  campioni  nel
rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della  presente
ordinanza, della tracciabilita'  dei  campioni  e  della  sistematica
alimentazione dei sistemi informativi veterinari. 
  9. Ai fini del depopolamento le  regioni  e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  garantiscono  l'allestimento  di  dispositivi  di
cattura nelle porzioni piu' esterne delle zone soggette a restrizione
e nelle zone bianche di cui al comma 4 e  la  loro  gestione  durante
tutto l'anno l'utilizzo. Le procedure per la cattura e l'abbattimento
degli animali devono essere  documentate  e  applicate  nel  rispetto
delle  norme  di  settore  vigenti.  Al  fine   di   incentivare   il
depopolamento con tale modalita' le regioni e le Province autonome di
Trento  e  Bolzano  possono  prevedere  una  premialita'  rivolta  ai
soggetti coinvolti nelle operazioni di cattura  ed  abbattimento.  Le
regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   inviano   al
Commissario straordinario con cadenza mensile la  programmazione  del
posizionamento dei dispositivi di cattura inclusa una  mappa  con  la
localizzazione. Qualsiasi  variazione  rispetto  alla  programmazione
deve essere comunicata tempestivamente. 
  10.  Il  depopolamento  del  cinghiale  nelle   zone   soggette   a
restrizione deve essere svolto anche  nelle  aree  protette  ad  ogni
livello e negli istituti di protezione della fauna e  negli  istituti
faunistici di ogni tipo, incluse  le  aziende  faunistico  venatorie,
anche attraverso il trappolaggio.  Gli  interventi  di  depopolamento
devono  altresi'  essere  effettuati  anche  nei  parchi   regionali,
nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di  cui  alla
legge n. 394/1991. Le attivita' di depopolamento di cui  al  presente
comma possono essere svolte dai soggetti di cui al precedente comma 5
del presente articolo, coordinati dal  Commissario  straordinario  in
accordo con le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e  con
l'ente  gestore  senza  ulteriori  obblighi  formativi.  Ove   l'ente
gestore, dell'area naturale protetta  regionale  o  nazionale,  o  il
concessionario  dell'area  privata  sia  inadempiente  rispetto  alla
predisposizione e attuazione dei progetti  pluriennali  di  controllo
del cinghiale, il Commissario straordinario provvede all'adozione  in
via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli  interventi
di controllo e  di  depopolamento  del  cinghiale  utilizzando  ditte
specializzate appositamente incaricate, forze  armate  come  indicato
nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 e la polizia  provinciale,
guardie regionali e soggetti di  cui  al  precedente  comma  4  senza
ulteriori obblighi formativi. 
  11.  Regolamenti  locali,  provinciali  o  regionali  non   possono
limitare,   ne'   spazialmente   ne'   temporalmente   e    tantomeno
operativamente, le attivita' venatorie e di controllo faunistico  nei
confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione  e
nella zona di riduzione della densita' del cinghiale  (come  definita
al successivo  art.  5),  come  previste  dalla  presente  ordinanza,
trattandosi di atto normativo di rango superiore. 
  12. L'addestramento cani e  le  manifestazioni  cinofile  verso  le
specie diverse dal cinghiale nelle zone soggette a restrizione devono
essere svolti secondo il protocollo riportato nell'allegato  3  della
presente ordinanza. 
  13. E' vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette  a
restrizione I, II e III, incluse la zona CEV, di carne, di prodotti a
base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto  da  suini
selvatici abbattuti in tali zone. 
  14. In deroga  al  precedente  comma,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano possono, su  richiesta,  autorizzare,
la movimentazione di carni di suini selvatici  abbattuti  durante  le
attivita' di depopolamento, a seguito di esito negativo  al  test  di
laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto
delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594, direttamente verso uno  stabilimento  di
trasformazione, oppure prima in un centro di lavorazione di carni  di
selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata  che
garantisce  la  separazioni  con  altri  prodotti,  per  poi   essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di  riduzione  dei  rischi  di  cui
all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. 
  15. E' vietata la movimentazione  dei  capi  catturati  nelle  zone
soggette  a  restrizione  se  non  finalizzata   all'abbattimento   o
macellazione immediata all'interno delle zone stesse. 
  16. Ai fini della riduzione  della  popolazione  di  cinghiali  nei
territori non ricadenti nelle zone soggette  a  restrizione  e  nella
zona  CEV  le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
attraverso   i   «Piani   regionali   interventi   urgenti»   (PRIU),
puntualmente aggiornati, attuano il «Piano d'azione nazionale per  la
cattura e l'abbattimento e il destino  delle  carcasse  di  cinghiali
nelle zone indenni da PSA 2026-2028», di cui all'ordinanza n. 1/2026,
secondo i target proposti dall'ISPRA. 
  17. Ai fini della eradicazione della PSA le attivita' previste  dai
PRIU si applicano anche nelle aree  protette  o  a  protezione  della
fauna ad ogni livello e,  in  deroga  all'art.  10,  della  legge  21
novembre 2000, n.  353,  nelle  zone  boscate  e  di  pascoli  i  cui
soprassuoli  siano  stati  percorsi  dal  fuoco.  I  PRIU  non   sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica  e  a  valutazione  di
incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale,  ivi
incluse le aree protette. 
  18.  In  deroga  alle  disposizioni  del   presente   articolo   il
Commissario straordinario, valutata la situazione epidemiologica, gli
elementi geografici e stagionali,  nonche'  i  dati  di  sorveglianza
disponibili, puo' adottare specifiche strategie  di  contenimento  in
particolare relativamente alla tipologia di abbattimento, di  ricerca
e rimozione delle carcasse nelle diverse zone in restrizione.