Art. 5
Zona di riduzione della densita'
di cinghiale per il cluster del nord Italia
1. A partire dal bordo esterno della zona CEV, o della zona
soggetta a restrizione I se esterna alla zona CEV, e' individuata
un'ulteriore zona di riduzione della densita' del cinghiale di circa
20 km, ricadente in zona indenne. In quest'area il depopolamento deve
avvenire con tutte le modalita' gia' previste dalla normativa vigente
per le zone indenni incluso il controllo faunistico. Con nota del
Commissario straordinario verra' comunicato l'elenco dei comuni e
delle UDG del cinghiale ricadenti nella zona di cui al presente
comma.
2. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai
sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nelle UDG del
cinghiale ivi inclusi gli istituti faunistici pubblici e privati,
laddove non sono presenti le UDG, nei comuni ricadenti nella zona di
riduzione della densita' del cinghiale di cui al presente articolo,
in deroga all'art. 18, della legge n. 157/1992 e' autorizzata la
caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre 2026 al
28 febbraio 2027. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densita'
devono garantire l'attivita' di controllo faunistico verso il
cinghiale ai sensi degli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157/1992
durante tutto l'anno.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento Bolzano possono
concordare con il Commissario straordinario specifiche modalita' di
applicazione di quanto previsto al comma 2 sulla base di particolari
esigenze o caratteristiche territoriali.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori ricadono nella zona di cui al presente articolo individuano
per ciascuna UDG, ivi incluse le aree protette, i target di
abbattimento che devono corrispondere ad almeno il 150% degli
abbattimenti effettuati nell'anno precedente. I target di
abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo
faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.
5. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi
per il raggiungimento dei target prestabiliti.
6. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inoltrano al
Commissario straordinario entro il 1° settembre 2026 i target di
abbattimento di ciascuna UDG ricadenti nella zona di riduzione della
densita' del cinghiale. Entro il giorno 5 di ogni mese inviano i dati
di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG ricadenti in
tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target
prestabilito.
7. Il territorio ricadente nella zona di riduzione della densita'
del cinghiale puo' essere rimodulato sulla base alla situazione
epidemiologica e reso pubblico attraverso il bollettino
epidemiologico sul portale vetinfo.it
8. Tenuto conto che la zona di riduzione della densita' non ricade
nelle zone soggette a restrizione le modalita' operative descritte
nell'allegato 1 della presente ordinanza non sono obbligatorie. Resta
inteso che i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e
Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti
e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere
tracciati fino all'esito dei test.
9. L'ACL puo' autorizzare cacciatori formati ad effettuare i
campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e
di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilita' degli
stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e
rintracciabilita' delle carni.
10. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati
nel Sistema informativo nazionale veterinario sicurezza alimentare
(SINVSA) attraverso la compilazione delle relative schede di
campionamento oppure attraverso le modalita' indicate nella nota
DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.