Art. 5 
 
                  Zona di riduzione della densita' 
             di cinghiale per il cluster del nord Italia 
 
  1. A partire dal  bordo  esterno  della  zona  CEV,  o  della  zona
soggetta a restrizione I se esterna alla  zona  CEV,  e'  individuata
un'ulteriore zona di riduzione della densita' del cinghiale di  circa
20 km, ricadente in zona indenne. In quest'area il depopolamento deve
avvenire con tutte le modalita' gia' previste dalla normativa vigente
per le zone indenni incluso il controllo  faunistico.  Con  nota  del
Commissario straordinario verra' comunicato  l'elenco  dei  comuni  e
delle UDG del cinghiale ricadenti  nella  zona  di  cui  al  presente
comma. 
  2. Ad eccezione delle porzioni  di  territorio  in  restrizione  ai
sensi del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/594,  nelle  UDG  del
cinghiale ivi inclusi gli istituti  faunistici  pubblici  e  privati,
laddove non sono presenti le UDG, nei comuni ricadenti nella zona  di
riduzione della densita' del cinghiale di cui al  presente  articolo,
in deroga all'art. 18, della legge  n.  157/1992  e'  autorizzata  la
caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre  2026  al
28 febbraio 2027. Le regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano
i cui territori ricadono  nella  zona  di  riduzione  della  densita'
devono  garantire  l'attivita'  di  controllo  faunistico  verso   il
cinghiale ai sensi degli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157/1992
durante tutto l'anno. 
  3. Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  Bolzano  possono
concordare con il Commissario straordinario specifiche  modalita'  di
applicazione di quanto previsto al comma 2 sulla base di  particolari
esigenze o caratteristiche territoriali. 
  4. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nella zona di cui al presente articolo individuano
per  ciascuna  UDG,  ivi  incluse  le  aree  protette,  i  target  di
abbattimento  che  devono  corrispondere  ad  almeno  il  150%  degli
abbattimenti   effettuati   nell'anno   precedente.   I   target   di
abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso  il  controllo
faunistico ai sensi della legge n. 157/1992. 
  5.  Le  regioni  e  Province   autonome   di   Trento   e   Bolzano
supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi
per il raggiungimento dei target prestabiliti. 
  6. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inoltrano  al
Commissario straordinario entro il 1°  settembre  2026  i  target  di
abbattimento di ciascuna UDG ricadenti nella zona di riduzione  della
densita' del cinghiale. Entro il giorno 5 di ogni mese inviano i dati
di abbattimento del mese precedente per  ciascuna  UDG  ricadenti  in
tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target
prestabilito. 
  7. Il territorio ricadente nella zona di riduzione  della  densita'
del cinghiale puo'  essere  rimodulato  sulla  base  alla  situazione
epidemiologica   e   reso   pubblico   attraverso    il    bollettino
epidemiologico sul portale vetinfo.it 
  8. Tenuto conto che la zona di riduzione della densita' non  ricade
nelle zone soggette a restrizione le  modalita'  operative  descritte
nell'allegato 1 della presente ordinanza non sono obbligatorie. Resta
inteso che i capi abbattuti  devono  essere  testati  per  la  PSA  e
Trichinella spp. e le relative carcasse, le  carni,  i  sottoprodotti
e/o qualunque  parte  di  suidi  selvatici  abbattuti  devono  essere
tracciati fino all'esito dei test. 
  9. L'ACL  puo'  autorizzare  cacciatori  formati  ad  effettuare  i
campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e
di consegna dei campioni  nel  rispetto  della  tracciabilita'  degli
stessi,  dell'alimentazione  dei  sistemi  informativi  veterinari  e
rintracciabilita' delle carni. 
  10. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati
nel Sistema informativo nazionale  veterinario  sicurezza  alimentare
(SINVSA)  attraverso  la  compilazione  delle  relative   schede   di
campionamento oppure attraverso  le  modalita'  indicate  nella  nota
DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.