Art. 6
Sorveglianza sui cinghiali
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, in tutto il territorio nazionale, chiunque
rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve
segnalarlo immediatamente alle ACL e deve astenersi dal toccare,
manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione
dell'autorita' competente stessa.
2. In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale
trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i
resti di carcassa, si dovra' garantire il controllo virologico con
particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia
(es. mortalita' aumentata, sintomatologia riferibile a PSA,
collegamento epidemiologico). Le carcasse degli animali morti, ivi
inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo
il regolamento (CE) 2009/1069.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 e assicurano, sul
proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della
popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della
malattia attraverso il fattore umano.
4. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, nelle zone
soggette a restrizione le regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano con il coordinamento del Commissario straordinario effettuano
la ricerca rinforzata delle carcasse di cinghiali, dando priorita'
alle Zone CEV in accordo all'art. 3, comma 2, applicando lo schema
operativo di cui al vigente Piano nazionale di sorveglianza ed
eradicazione per la peste suina africana in Italia e le indicazioni
tecniche delle struttura commissariale.
5. La ricerca rinforzata di cui al comma 4 deve essere svolta in
modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta
densita' di cinghiali, i corsi d'acqua e fondovalle, avvalendosi di
personale appositamente dedicato, delle forze armate, e coinvolgendo
le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio
previa adeguata formazione.
6. Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette
a restrizione e nella zona CEV, deve essere testato per PSA. I capi
catturati e abbattuti devono essere gestiti nel rigoroso rispetto
delle procedure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente
ordinanza. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa
autorizzazione dell'ACL, e' consentito l'interramento dei capi
ritrovati morti o abbattuti.
7. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri
di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente
l'ACL ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici
e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del regolamento (CE)
2009/1069.