Art. 6 
 
                     Sorveglianza sui cinghiali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9,  in  tutto  il  territorio  nazionale,  chiunque
rinvenga  esemplari  di  suini  selvatici  morti  o  moribondi   deve
segnalarlo immediatamente alle ACL  e  deve  astenersi  dal  toccare,
manipolare  o   spostare   l'animale,   salvo   diversa   indicazione
dell'autorita' competente stessa. 
  2. In tutto il territorio  nazionale,  su  ogni  singolo  cinghiale
trovato morto o moribondo (compresi gli  investiti),  ivi  inclusi  i
resti di carcassa, si dovra' garantire il  controllo  virologico  con
particolare riguardo nei casi associati ad un  sospetto  di  malattia
(es.  mortalita'  aumentata,   sintomatologia   riferibile   a   PSA,
collegamento epidemiologico). Le carcasse degli  animali  morti,  ivi
inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo
il regolamento (CE) 2009/1069. 
  3. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano  modalita'  semplificate  per  facilitare   l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al  comma  1  e  assicurano,  sul
proprio territorio, una corretta azione  di  sensibilizzazione  della
popolazione al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  diffusione  della
malattia attraverso il fattore umano. 
  4. Fermo restando quanto indicato nei  commi  1  e  2,  nelle  zone
soggette a restrizione le regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolzano con il coordinamento del Commissario straordinario effettuano
la ricerca rinforzata delle carcasse di  cinghiali,  dando  priorita'
alle Zone CEV in accordo all'art. 3, comma 2,  applicando  lo  schema
operativo di cui  al  vigente  Piano  nazionale  di  sorveglianza  ed
eradicazione per la peste suina africana in Italia e  le  indicazioni
tecniche delle struttura commissariale. 
  5. La ricerca rinforzata di cui al comma 4 deve  essere  svolta  in
modo mirato, prediligendo i  corridoi  ecologici,  le  aree  ad  alta
densita' di cinghiali, i corsi d'acqua e fondovalle,  avvalendosi  di
personale appositamente dedicato, delle forze armate, e  coinvolgendo
le associazioni venatorie e di  volontariato  attive  sul  territorio
previa adeguata formazione. 
  6. Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette
a restrizione e nella zona CEV, deve essere testato per PSA.  I  capi
catturati e abbattuti devono essere  gestiti  nel  rigoroso  rispetto
delle procedure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della  presente
ordinanza. Qualora le condizioni  geologiche  lo  consentano,  previa
autorizzazione  dell'ACL,  e'  consentito  l'interramento  dei   capi
ritrovati morti o abbattuti. 
  7. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri
di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente
l'ACL ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici
e dello smaltimento delle carcasse  ai  sensi  del  regolamento  (CE)
2009/1069.