Art. 7
Ricerca con cani
1. Al fine di incrementare l'efficacia della sorveglianza passiva
nonche' per integrare le attivita' di monitoraggio sul territorio, e'
disposto in collaborazione con l'Ente nazionale cinofilia italiana
(di seguito ENCI) l'utilizzo di unita' cinofile specializzate nella
ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore
appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse
di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del
«Test ENCI per unita' cinofile per la ricerca e segnalazione di resti
e carcasse di cinghiale», di validita' biennale) nell'ambito della
convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario
straordinario.
2. I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il «brevetto di
monitoraggio» a seguito del superamento del «Test ENCI per unita'
cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale».
3. Le unita' cinofile operano secondo quanto previsto dalle Linee
guida «Modalita' operative intervento unita' cinofile» di cui alla
convenzione sopra citata e nel rispetto di specifiche procedure di
biosicurezza, e con il supporto di dispositivi elettronici
(localizzatore palmare e collare con localizzazione combinata GPS,
GSM, palmare, smartphone) predisposti appositamente per l'attivita'
di ricerca.
4. Le regioni e province autonome garantiscono che le unita'
cinofile di cui al presente comma siano supportate da accompagnatori
che abbiano conoscenza approfondita del territorio oggetto di
ricerca, appositamente individuati dalla regione o ACL e, a seconda
dell'orografia del territorio, da personale che possa recuperare
l'unita' cinofila e l'accompagnatore ai punti di estrazione, al
termine dell'ispezione della parcella.
5. La selezione delle celle oggetto di ricerca con i cani ENCI deve
essere effettuata su base mensile con il supporto dall'osservatorio
epidemiologico veterinario regionale attraverso l'uso di modelli e
seguendo le indicazioni riportate nell'azione 3 del piano strategico.
La selezione deve essere rivista immediatamente in presenza di
ulteriori casi piu' esterni.
Entro il 24 di ogni mese il referente regionale della sorveglianza
inoltra al Commissario straordinario e ad ENCI, la selezione delle
celle. A cadenza settimanale, entro il giovedi', il referente
regionale deve altresi' inviare la programmazione per la settimana
successiva indicando i seguenti elementi, anche ai fini
dell'approvazione della calendarizzazione proposta:
numero di celle da battere per giornata tenendo conto di una
media di due celle per binomio cane conduttore nonche' dell'orografia
del territorio;
numero di accompagnatori (almeno un accompagnatore per ciascun
binomio cane-conduttore), orari e punti di incontro;
file geografico .gpx e .kmz (GPS eXchange Format) per dispositivi
mobili e una mappa con la vista generale delle celle selezionate;
riferimenti di contatto dell'accompagnatore, dell'ACL e
dell'eventuale personale di recupero.
6. Le operazioni di campionamento su ogni singola carcassa di
cinghiale rinvenuta durante le attivita' di ricerca devono essere
effettuate tempestivamente dall'ACL e i campioni inviati all'IZS
competente.
7. In caso di rinvenimento di resti trasportabili, il personale che
effettua la ricerca puo' procedere direttamente alla raccolta del
materiale rinvenuto, nel rispetto scrupoloso delle misure di
biosicurezza, e al successivo conferimento all'ACL al termine della
battuta di ricerca.
8. Settimanalmente, il personale tecnico ENCI provvede alla
elaborazione del file di rendicontazione di cui al comma successivo e
alla trasmissione al referente regionale della sorveglianza e
all'osservatorio epidemiologico veterinario regionale al fine di
alimentare i sistemi informativi dedicati nonche' al Commissario
straordinario.
9. La rendicontazione delle attivita' di ricerca deve essere
caricata tempestivamente sul SINVSA secondo le modalita' definite dal
Ministero della salute per la raccolta e la trasmissione dei dati e
delle informazioni relativi alle battute di ricerca. Le specifiche
per le attivita' di rendicontazione sono riportate nella nota ex
DGSAF prot. n. 17697 del 7 luglio 2023.
10. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei
territori in cui e' confermata una circolazione attiva del virus, ai
fini dell'incremento della ricerca e rimozione delle carcasse,
possono utilizzare binomi abilitati al recupero degli ungulati feriti
iscritti agli elenchi provinciali/regionali, previa apposita
formazione effettuata dall'ACL in collaborazione con ENCI e
conducendo il cane esclusivamente con la lunghina. Questa tipologia
di intervento potra' essere effettuata secondo specifiche indicazioni
tecnico operative che verranno emanate dal Commissario straordinario
anche da operatori volontari e da ditte appositamente incaricate per
le attivita' di ricerca.