Art. 7 
 
                          Ricerca con cani 
 
  1. Al fine di incrementare l'efficacia della  sorveglianza  passiva
nonche' per integrare le attivita' di monitoraggio sul territorio, e'
disposto in collaborazione con l'Ente  nazionale  cinofilia  italiana
(di seguito ENCI) l'utilizzo di unita' cinofile  specializzate  nella
ricerca  di  resti  e   carcasse,   ovvero   binomi   cane-conduttore
appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse
di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del
«Test ENCI per unita' cinofile per la ricerca e segnalazione di resti
e carcasse di cinghiale», di validita'  biennale)  nell'ambito  della
convenzione  appositamente  stipulata  tra  ENCI  e  il   Commissario
straordinario. 
  2. I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il «brevetto di
monitoraggio» a seguito del superamento del  «Test  ENCI  per  unita'
cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale». 
  3. Le unita' cinofile operano secondo quanto previsto  dalle  Linee
guida «Modalita' operative intervento unita' cinofile»  di  cui  alla
convenzione sopra citata e nel rispetto di  specifiche  procedure  di
biosicurezza,  e  con  il   supporto   di   dispositivi   elettronici
(localizzatore palmare e collare con  localizzazione  combinata  GPS,
GSM, palmare, smartphone) predisposti appositamente  per  l'attivita'
di ricerca. 
  4. Le regioni  e  province  autonome  garantiscono  che  le  unita'
cinofile di cui al presente comma siano supportate da  accompagnatori
che  abbiano  conoscenza  approfondita  del  territorio  oggetto   di
ricerca, appositamente individuati dalla regione o ACL e,  a  seconda
dell'orografia del territorio,  da  personale  che  possa  recuperare
l'unita' cinofila e  l'accompagnatore  ai  punti  di  estrazione,  al
termine dell'ispezione della parcella. 
  5. La selezione delle celle oggetto di ricerca con i cani ENCI deve
essere effettuata su base mensile con il  supporto  dall'osservatorio
epidemiologico veterinario regionale attraverso l'uso  di  modelli  e
seguendo le indicazioni riportate nell'azione 3 del piano strategico.
La selezione  deve  essere  rivista  immediatamente  in  presenza  di
ulteriori casi piu' esterni. 
  Entro il 24 di ogni mese il referente regionale della  sorveglianza
inoltra al Commissario straordinario e ad ENCI,  la  selezione  delle
celle.  A  cadenza  settimanale,  entro  il  giovedi',  il  referente
regionale deve altresi' inviare la programmazione  per  la  settimana
successiva   indicando   i   seguenti   elementi,   anche   ai   fini
dell'approvazione della calendarizzazione proposta: 
    numero di celle da battere per  giornata  tenendo  conto  di  una
media di due celle per binomio cane conduttore nonche' dell'orografia
del territorio; 
    numero di accompagnatori (almeno un  accompagnatore  per  ciascun
binomio cane-conduttore), orari e punti di incontro; 
    file geografico .gpx e .kmz (GPS eXchange Format) per dispositivi
mobili e una mappa con la vista generale delle celle selezionate; 
    riferimenti   di   contatto   dell'accompagnatore,   dell'ACL   e
dell'eventuale personale di recupero. 
  6. Le operazioni di  campionamento  su  ogni  singola  carcassa  di
cinghiale rinvenuta durante le attivita'  di  ricerca  devono  essere
effettuate tempestivamente dall'ACL  e  i  campioni  inviati  all'IZS
competente. 
  7. In caso di rinvenimento di resti trasportabili, il personale che
effettua la ricerca puo' procedere  direttamente  alla  raccolta  del
materiale  rinvenuto,  nel  rispetto  scrupoloso  delle   misure   di
biosicurezza, e al successivo conferimento all'ACL al  termine  della
battuta di ricerca. 
  8.  Settimanalmente,  il  personale  tecnico  ENCI  provvede   alla
elaborazione del file di rendicontazione di cui al comma successivo e
alla  trasmissione  al  referente  regionale  della  sorveglianza   e
all'osservatorio epidemiologico  veterinario  regionale  al  fine  di
alimentare i sistemi  informativi  dedicati  nonche'  al  Commissario
straordinario. 
  9. La  rendicontazione  delle  attivita'  di  ricerca  deve  essere
caricata tempestivamente sul SINVSA secondo le modalita' definite dal
Ministero della salute per la raccolta e la trasmissione dei  dati  e
delle informazioni relativi alle battute di  ricerca.  Le  specifiche
per le attivita' di rendicontazione  sono  riportate  nella  nota  ex
DGSAF prot. n. 17697 del 7 luglio 2023. 
  10. Le regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nei
territori in cui e' confermata una circolazione attiva del virus,  ai
fini  dell'incremento  della  ricerca  e  rimozione  delle  carcasse,
possono utilizzare binomi abilitati al recupero degli ungulati feriti
iscritti  agli   elenchi   provinciali/regionali,   previa   apposita
formazione  effettuata  dall'ACL  in  collaborazione   con   ENCI   e
conducendo il cane esclusivamente con la lunghina.  Questa  tipologia
di intervento potra' essere effettuata secondo specifiche indicazioni
tecnico operative che verranno emanate dal Commissario  straordinario
anche da operatori volontari e da ditte appositamente incaricate  per
le attivita' di ricerca.