Art. 8 
 
                  Sorveglianza sui suini domestici 
 
  1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL sulla  base
della situazione verificata in loco anche con il supporto delle forze
dell'ordine, aggiorna la situazione in BDN di tutti gli  stabilimenti
che   detengono   suini,   compresi   i   cinghiali,   ivi    inclusi
geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e
dei morti. 
  2. Su tutto il territorio nazionale  gli  operatori  che  detengono
suini comunicano immediatamente alla ACL tutti i casi sospetti,  come
definiti dall'art. 9, paragrafo  1,  del  regolamento  delegato  (UE)
2020/689 e con le  modalita'  previste  nel  decreto  legislativo  n.
136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ACL esegue  il
prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della PSA. 
  3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III gli operatori  che
detengono suini comunicano all'ACL  le  mortalita'  affinche'  questa
possa campionare in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana  i
primi due suini morti di eta'  superiore  a  sessanta  giorni  o,  in
mancanza di questi, qualsiasi suino  morto  superiore  ai  20  kg  in
ciascuna unita' epidemiologica. In aggiunta,  negli  stabilimenti  da
riproduzione dovranno essere campionati tutti i  verri  e  le  scrofe
trovati morti. In entrambe le tipologie di allevamento,  qualora  non
si riscontri mortalita' settimanale, possono  essere  campionati  gli
animali abbattuti in azienda ai sensi del regolamento n. 1099/2009. 
  4. Gli operatori che detengono suini, inclusi quelli non  destinati
al consumo umano, registrano sulla banca dati nazionale le mortalita'
entro quarantotto ore dall'evento per le zone soggette a  restrizione
ed entro sette giorni per il resto del territorio nazionale. 
  5. Tutti i suini trovati  morti  o  moribondi  al  di  fuori  delle
pertinenze aziendali, ivi inclusi  i  resti  di  carcassa,  anche  su
segnalazione, devono essere campionati e testati per PSA. 
  6. L'ACL identifica come sospetta la carcassa  di  cinghiale  e  di
maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della  mortalita'  o
lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA.