Art. 9 
 
      Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti 
            di suini siti in zone soggette a restrizione 
 
  1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, o comunque  entro
un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione e in  ogni
caso prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento
dei  suini,  l'ACL  effettua  la   verifica   delle   condizioni   di
biosicurezza  rafforzate  strutturali  e   gestionali   di   cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e aggiorna le check  list  di
biosicurezza in tutti gli stabilimenti commerciali,  con  particolare
riferimento  a  quelli  della  tipologia  «semibradi»,  compresi  gli
stabilimenti che detengono cinghiali (rimangono escluse le  strutture
faunistico venatorie). I suddetti controlli devono essere  registrati
nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro
novantasei ore dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle  verifiche
di cui sopra,  sono  considerati  validi  i  controlli  eseguiti  nei
novanta giorni  precedenti  l'emanazione  della  presente  ordinanza,
ferma restando la necessita'  di  effettuare  tutti  i  controlli  di
follow up e  ogni  altro  ulteriore  controllo  periodico  che  l'ACL
ritenga di dover effettuare per  la  verifica  del  mantenimento  dei
requisiti di biosicurezza. Ai fini dell'armonizzazione dei  controlli
di biosicurezza le regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
organizzano attivita' di formazione dedicate e rivolte ai  veterinari
ufficiali e programmano verifiche e audit presso le ACL anche con  il
supporto di auditor di altri territori. 
  2. Negli stabilimenti di cui al comma 1 in cui  sia  accertato  uno
stato  di  carenza  strutturale  o  gestionale   dei   requisiti   di
biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni
l'ACL  dispone  il  blocco  ai  fini  dello  svuotamento  secondo  un
programma di macellazione o, in  alternativa,  di  abbattimento.  Nel
caso in cui lo  svuotamento  venga  effettuato  tramite  abbattimento
degli animali non sara' dato seguito all'indennizzo  ai  sensi  della
legge n.  218/1988  a  causa  delle  gravi  carenze  di  biosicurezza
riscontrate e non sanabili. Il ripopolamento dei suddetti allevamenti
sara' consentito solo a seguito di adozione, e successiva verifica da
parte dell'ACL, delle condizioni di biosicurezza rafforzate ai  sensi
del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/594  e  previa  valutazione
della  situazione  epidemiologica  e  della  sussistenza  di  macelli
designati verso cui movimentare i capi detenuti. 
  3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III l'ACL programma la
macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di stabilimenti
familiari, e ne dispone  il  divieto  di  ripopolamento.  In  deroga,
limitatamente alle zone soggette a restrizione I il ripopolamento  e'
consentito previa verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza
di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno  2022  ed  alla
valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ACL. 
  4. Negli stabilimenti suini ricadenti in zona  di  restrizione,  la
gestione delle movimentazioni in deroga deve avvenire ai sensi  della
normativa vigente e delle disposizioni  nazionali  (note  DGSA  prot.
25539 del 21 agosto 2024 e 36371 dell'11  dicembre  2024  e  relativi
allegati), con  particolare  riferimento  alla  movimentazione  delle
carcasse, subordinata all'esito favorevole dei  test  eseguiti  sulle
milze  prelevate  nelle  settantadue  ore  precedenti  l'invio  delle
carcasse stesse, all'identificazione dei mezzi di  trasporto  e  alla
modalita' di esecuzione degli eventuali multicarichi.