Art. 9
Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti
di suini siti in zone soggette a restrizione
1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, o comunque entro
un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione e in ogni
caso prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento
dei suini, l'ACL effettua la verifica delle condizioni di
biosicurezza rafforzate strutturali e gestionali di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e aggiorna le check list di
biosicurezza in tutti gli stabilimenti commerciali, con particolare
riferimento a quelli della tipologia «semibradi», compresi gli
stabilimenti che detengono cinghiali (rimangono escluse le strutture
faunistico venatorie). I suddetti controlli devono essere registrati
nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro
novantasei ore dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche
di cui sopra, sono considerati validi i controlli eseguiti nei
novanta giorni precedenti l'emanazione della presente ordinanza,
ferma restando la necessita' di effettuare tutti i controlli di
follow up e ogni altro ulteriore controllo periodico che l'ACL
ritenga di dover effettuare per la verifica del mantenimento dei
requisiti di biosicurezza. Ai fini dell'armonizzazione dei controlli
di biosicurezza le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
organizzano attivita' di formazione dedicate e rivolte ai veterinari
ufficiali e programmano verifiche e audit presso le ACL anche con il
supporto di auditor di altri territori.
2. Negli stabilimenti di cui al comma 1 in cui sia accertato uno
stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di
biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni
l'ACL dispone il blocco ai fini dello svuotamento secondo un
programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel
caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento
degli animali non sara' dato seguito all'indennizzo ai sensi della
legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza
riscontrate e non sanabili. Il ripopolamento dei suddetti allevamenti
sara' consentito solo a seguito di adozione, e successiva verifica da
parte dell'ACL, delle condizioni di biosicurezza rafforzate ai sensi
del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e previa valutazione
della situazione epidemiologica e della sussistenza di macelli
designati verso cui movimentare i capi detenuti.
3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III l'ACL programma la
macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di stabilimenti
familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. In deroga,
limitatamente alle zone soggette a restrizione I il ripopolamento e'
consentito previa verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza
di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 ed alla
valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ACL.
4. Negli stabilimenti suini ricadenti in zona di restrizione, la
gestione delle movimentazioni in deroga deve avvenire ai sensi della
normativa vigente e delle disposizioni nazionali (note DGSA prot.
25539 del 21 agosto 2024 e 36371 dell'11 dicembre 2024 e relativi
allegati), con particolare riferimento alla movimentazione delle
carcasse, subordinata all'esito favorevole dei test eseguiti sulle
milze prelevate nelle settantadue ore precedenti l'invio delle
carcasse stesse, all'identificazione dei mezzi di trasporto e alla
modalita' di esecuzione degli eventuali multicarichi.