Art. 2 
 
                     Piani operativi di settore 
 
  1. Il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  garantisce
l'attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che  i
soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 predispongono, per il  tramite
delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza 
  2. La Regione Umbria, tramite le proprie strutture sanitarie  e  di
emergenza territoriale garantisce, per l'evento, la redazione di  uno
o piu' piani sanitari, che opereranno a supporto del dispositivo gia'
presente sul territorio della medesima regione. 
  3. Il responsabile del Centro regionale di protezione civile  della
Regione Umbria redige il  proprio  piano  di  impiego  delle  risorse
dedicate  alla  logistica,  al  supporto  alle  attivita'  sanitarie,
all'assistenza della popolazione, con  particolare  riferimento  alle
persone  con  ridotta  mobilita',   anche   tramite   l'impiego   del
volontariato organizzato di protezione civile. 
  4. Fermo restando il raccordo con il Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, il Prefetto di Perugia predispone uno o piu' piani
di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le
forze di polizia e le forze armate,  con  riferimento  ai  rispettivi
ambiti e livelli di responsabilita', nonche' con il  Corpo  nazionale
dei vigili del  fuoco,  con  riguardo  agli  interventi  di  soccorso
tecnico urgente ordinario. Altresi', qualora le attivita' di cui alla
presente ordinanza interessassero anche la  Provincia  di  Terni,  il
Prefetto di Terni avra' cura di predisporre analoghi piani.  Inoltre,
il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al  regio
decreto del  18  giugno  1931,  n.  773,  adotta  tutti  i  necessari
provvedimenti di competenza, nell'ambito delle  attribuzioni  di  cui
alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove  ritenuti
indispensabili,  finalizzati  alla  interdizione  del   traffico   ed
all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli  uffici  e
delle istituzioni  pubbliche  e  private  che  insistono  nelle  aree
interessate. 
  5. Il  sindaco  del  Comune  di  Assisi  predispone,  ove  ritenuto
necessario, un apposito piano straordinario  per  la  raccolta  e  la
gestione dei rifiuti nelle aree interessate. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  per
la sola parte eccedente le risorse gia' rese disponibili dagli enti e
dalle amministrazioni coinvolte, si provvede a valere  sulle  risorse
di cui all'art. 9.