Art. 2
Piani operativi di settore
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile garantisce
l'attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i
soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 predispongono, per il tramite
delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza
2. La Regione Umbria, tramite le proprie strutture sanitarie e di
emergenza territoriale garantisce, per l'evento, la redazione di uno
o piu' piani sanitari, che opereranno a supporto del dispositivo gia'
presente sul territorio della medesima regione.
3. Il responsabile del Centro regionale di protezione civile della
Regione Umbria redige il proprio piano di impiego delle risorse
dedicate alla logistica, al supporto alle attivita' sanitarie,
all'assistenza della popolazione, con particolare riferimento alle
persone con ridotta mobilita', anche tramite l'impiego del
volontariato organizzato di protezione civile.
4. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della
protezione civile, il Prefetto di Perugia predispone uno o piu' piani
di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le
forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi
ambiti e livelli di responsabilita', nonche' con il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso
tecnico urgente ordinario. Altresi', qualora le attivita' di cui alla
presente ordinanza interessassero anche la Provincia di Terni, il
Prefetto di Terni avra' cura di predisporre analoghi piani. Inoltre,
il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al regio
decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari
provvedimenti di competenza, nell'ambito delle attribuzioni di cui
alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti
indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed
all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e
delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree
interessate.
5. Il sindaco del Comune di Assisi predispone, ove ritenuto
necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la
gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per
la sola parte eccedente le risorse gia' rese disponibili dagli enti e
dalle amministrazioni coinvolte, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'art. 9.