Art. 3
Deroghe
1. Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di cui
alla presente ordinanza conseguenti agli eventi emergenziali, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del
Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori dal
medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato): per accelerare le attivita' amministrative e contabili
e' ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13,
14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di
esecuzione dei contratti);
b) regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato): per accelerare le attivita' amministrative e contabili e'
ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119
(procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei
contratti;
c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): per
accelerare le attivita' amministrative e' ammessa la deroga all'art.
11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);
d) legge 7 agosto 1990, n. 241 (Termini di conclusione del
procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi):
e' ammessa la deroga ai termini procedimentali previsti dagli
articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis,
14-ter,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche
ed integrazioni;
e) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette): e' ammessa la deroga all'art. 13 (nulla osta per il
rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree
naturali protette regionali);
f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa): e' ammessa la deroga agli
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa,
dichiarazioni sostitutive e controlli);
g) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali): per accelerare le
attivita' amministrative e' ammessa la deroga all'art. 191, comma 3
(principi di gestione e controllo di gestione);
h) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale): al fine di
accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, e' ammessa
la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis,
179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,
231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190,
208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo
n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis,
limitatamente ai termini ivi previsti;8/98CEE;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137): e' ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30,
134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti
di tutela dei beni culturali e paesaggistici);
l) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.
31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata): e' ammessa la deroga agli articoli 2,
3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai
procedimenti di autorizzazione paesaggistica);
m) E' ammessa altresi' la deroga alle leggi e disposizioni
regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente
connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il Capo
del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal
medesimo individuati possono avvalersi, ove ne ricorrano i
presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti
pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture. Con riferimento
alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della
perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art.
140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al
comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono
essere derogate le tempistiche e le modalita' di trasmissione
all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art.
23 regolamento ANAC sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20
giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre
2023. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140
nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023,
il Capo del Dipartimento della protezione civile e i Soggetti
attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36
del 2023:
22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti
da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto
emergenziale lo richiedano;
38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di
autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura
concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di
verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei
relativi progetti;
41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto
esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di
fattibilita' tecnica economica e/o del DOCFAP;
41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle
esigenze emergenziali;
43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi
e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM),
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione
e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo
presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;
44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o
enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di
fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 puo' essere messa a carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le
medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in
deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale
anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di
committenza;
71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 140, comma 7;
120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe
tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei
contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai
commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei
confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al
75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del
Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal
medesimo individuati accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36
del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee
modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al
comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e
76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del
decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di
manifestazioni di interesse gia' espletate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso
individuati. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 1 procedere
alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema
dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della
protezione civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati,
previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di
accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di
quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile
e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le
necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un
termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque
non inferiore a cinque giorni.