Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per consentire l'immediata esecuzione degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza conseguenti  agli  eventi  emergenziali,  nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento   comunitario,   il   Capo   del
Dipartimento della protezione civile  ed  i  soggetti  attuatori  dal
medesimo individuati  possono  provvedere,  sulla  base  di  apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    a) regio-decreto 18 novembre 1923, n.  2440  (Nuove  disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato): per accelerare le attivita' amministrative e  contabili
e' ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9,  13,
14, 15, 19, 20 (procedure  amministrativo  contabili  in  materia  di
esecuzione dei contratti); 
    b)  regio-decreto  23  maggio  1924,  n.  827   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato): per accelerare le attivita'  amministrative  e  contabili  e'
ammessa la deroga agli  articoli  37,  38,  39,  40,  41,  42  e  119
(procedure amministrativo contabili  in  materia  di  esecuzione  dei
contratti; 
    c) decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):  per
accelerare le attivita' amministrative e' ammessa la deroga  all'art.
11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento); 
    d) legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Termini  di  conclusione  del
procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi):
e'  ammessa  la  deroga  ai  termini  procedimentali  previsti  dagli
articoli   2-bis,   7,   8,    9,    10,    10-bis,    14,    14-bis,
14-ter,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    e) legge 6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette): e' ammessa la  deroga  all'art.  13  (nulla  osta  per  il
rilascio di concessioni o  autorizzazioni)  e  al  titolo  III  (aree
naturali protette regionali); 
    f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa): e' ammessa la deroga  agli
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa,
dichiarazioni sostitutive e controlli); 
    g) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali):  per   accelerare   le
attivita' amministrative e' ammessa la deroga all'art. 191,  comma  3
(principi di gestione e controllo di gestione); 
    h) decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale): al  fine  di
accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, e' ammessa
la deroga agli articoli  6,  7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis,
179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198,  205,
231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter,  189,  190,
208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto  legislativo
n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento
agli  articoli  19,  20,  23,  24,  24-bis,  25,  26,   27,   27-bis,
limitatamente ai termini ivi previsti;8/98CEE; 
    i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137): e' ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30,
134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti
di tutela dei beni culturali e paesaggistici); 
    l) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.
31  (Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata): e' ammessa la deroga agli  articoli  2,
3,  4,  7,  8,  11,  (semplificazione  delle  procedure  relative  ai
procedimenti di autorizzazione paesaggistica); 
    m) E' ammessa  altresi'  la  deroga  alle  leggi  e  disposizioni
regionali, provinciali, anche di natura  organizzativa,  strettamente
connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli  225  e  226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  (Codice  dei  contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il  Capo
del Dipartimento della protezione civile e i soggetti  attuatori  dal
medesimo  individuati  possono  avvalersi,   ove   ne   ricorrano   i
presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e  all'art.  140  del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia  di  contratti
pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture. Con riferimento
alle procedure di somma urgenza, i termini  per  la  redazione  della
perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b),  dell'art.
140 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono
essere  derogate  le  tempistiche  e  le  modalita'  di  trasmissione
all'ANAC della documentazione di cui al comma 10  previste  dall'art.
23 regolamento ANAC sull'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  in
materia di contratti pubblici di cui alla  delibera  n.  270  del  20
giugno 2023 e dal comunicato del Presidente  ANAC  del  19  settembre
2023. In aggiunta a  quanto  previsto  dal  comma  11  dell'art.  140
nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n.  36/2023,
il Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e  i  Soggetti
attuatori  dal  medesimo  individuati,  nel  rispetto  dei   principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  europeo,  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui  alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in
deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n.  36
del 2023: 
    22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti
da quelli elettronici, ove le  condizioni  determinate  dal  contesto
emergenziale lo richiedano; 
    38, 41, comma 4, Allegato  I.8  (art.  1)  e  42  allo  scopo  di
autorizzare la  semplificazione  e  l'accelerazione  della  procedura
concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le  fasi  di
verifica  preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione   dei
relativi progetti; 
    41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto
esecutivo senza  dover  procedere  alla  redazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica economica e/o del DOCFAP; 
    41 comma  12,  allo  scopo  di  autorizzare  l'affidamento  della
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi
e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM),
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione
e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima  del  costo
presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate; 
    44, allo scopo di consentire anche  alle  stazioni  appaltanti  o
enti  concedenti  non  qualificati  di  affidare   la   progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal  caso  la  redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento di  cui  all'art.  100  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 puo' essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto; 
    17, 18, 48, 50, 52,  90  e  111,  allo  scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;  per  le
medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere  in
deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n.  36/2023.
La deroga agli articoli 90 e  111  e'  riferita  alle  tempistiche  e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare  in  misura
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 
    54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte  anomale
anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; 
    62 e 63, allo scopo di consentire  di  procedere  direttamente  e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di  qualsiasi  importo  in  assenza  del  possesso  della
qualificazione  ivi  prevista  e  del  ricorso   alle   centrali   di
committenza; 
    71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    119,  allo  scopo  di  consentire  l'immediata   esecuzione   del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 140, comma 7; 
    120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali  e  proroghe
tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali  e  nei
contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti  dai
commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei
confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare  fino  al
75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di  affidamento,  il  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  e  i  soggetti  attuatori  dal
medesimo individuati accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91
del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.  36
del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  ovvero  tramite  altre  idonee
modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure; 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti  di  cui  al
comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  50  e
76,  anche  non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma  7,  del
decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre  nel  rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,  possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito  di
manifestazioni di interesse gia' espletate dal Capo del  Dipartimento
della  protezione  civile  o  dai  soggetti  attuatori  dallo  stesso
individuati. E' facolta' dei soggetti di cui  al  comma  1  procedere
alla  realizzazione  di  parte  degli  interventi  con   il   sistema
dell'economia  diretta  secondo  quanto   previsto   dai   rispettivi
ordinamenti. 
  5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui  alla  presente  ordinanza  il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile e i soggetti attuatori  dal  medesimo  individuati,
previa specifica nei documenti di gara, possono  prevedere  premi  di
accelerazione e penalita' adeguate  all'urgenza  fino  al  doppio  di
quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri,  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia di lavoro. 
  6. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione  civile
e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023  richiedendo  le
necessarie spiegazioni per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un
termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque
non inferiore a cinque giorni.