Art. 4
Impiego del volontariato organizzato di protezione civile
1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato
di protezione civile, per le attivita' di assistenza alla
popolazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del
decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attivita' previste dall'art.
1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del
medesimo decreto legislativo.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto
alla gestione operativa provvede all'istruttoria ed alla liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte
nell'elenco centrale.
3. La Regione Umbria, per le organizzazioni iscritte nell'elenco
territoriale direttamente attivate provvede, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative
anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte nel rispettivo elenco
territoriale, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli
esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della
protezione civile che provvede al trasferimento, alla Regione Umbria,
delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
4. Per le attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nell'elenco nazionale sono autorizzate le
spese di vitto, alloggio, trasferimenti e per la gestione dei mezzi e
delle attrezzature.
5. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario
impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'evento, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare
polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti
dai contratti in essere.
6. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi precedenti si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.