Art. 4 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di  protezione  civile,  per  le   attivita'   di   assistenza   alla
popolazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui  all'art.  34  del
decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attivita' previste  dall'art.
1, si applicano i benefici  previsti  dagli  articoli  39  e  40  del
medesimo decreto legislativo. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla gestione operativa provvede all'istruttoria ed alla liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e  40  del  decreto
legislativo n. 1  del  2018,  per  gli  interventi  effettuati  dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale. 
  3. La Regione Umbria, per le  organizzazioni  iscritte  nell'elenco
territoriale  direttamente  attivate  provvede,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nella direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria  per  la  liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e  40  del  decreto
legislativo  n.  1  del  2018,  anche  dando  corso   alle   relative
anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni  di
volontariato di protezione  civile  iscritte  nel  rispettivo  elenco
territoriale, impiegate in occasione  dell'evento  in  discorso.  Gli
esiti  dell'istruttoria  sono   trasmessi   al   Dipartimento   della
protezione civile che provvede al trasferimento, alla Regione Umbria,
delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 
  4. Per le attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato  di
protezione civile iscritte nell'elenco nazionale sono autorizzate  le
spese di vitto, alloggio, trasferimenti e per la gestione dei mezzi e
delle attrezzature. 
  5. Al fine di garantire idonea copertura  al  personale  volontario
impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione  dell'evento,  il
Dipartimento della protezione civile  e'  autorizzato  ad  utilizzare
polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre  i  limiti  previsti
dai contratti in essere. 
  6. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi precedenti  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.