Art. 5 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale della protezione civile,  al  personale  non  dirigenziale,
civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1  della  presente
ordinanza, e'  corrisposto,  per  il  periodo  connesso  alla  durata
dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, per il tramite  delle
amministrazioni di  appartenenza,  il  compenso  per  prestazioni  di
lavoro   straordinario   effettivamente   rese,   oltre   i    limiti
ordinariamente previsti dai rispettivi ordinamenti, entro  il  limite
massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  ai  titolari  di
incarichi   dirigenziali   e   di   posizione   organizzativa   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  civili  e  militari,  ovvero  al
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di  protezione
civile delle regioni e province autonome che gia' percepisce in luogo
del compenso  per  lavoro  straordinario  indennita'  omnicomprensive
direttamente impegnati nelle attivita' di cui  all'art.  1,  comma  1
della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale
del comparto di appartenenza ovvero dei  rispettivi  ordinamenti,  e'
riconosciuta, per il  periodo  connesso  alla  durata  dell'evento  e
comunque fino a cessate esigenze, una indennita' mensile pari al  30%
della retribuzione mensile di posizione e/o di  rischio  o  di  altra
indennita' omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro
straordinario, prevista dai rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai
giorni  di  effettivo  impiego,  erogata   per   il   tramite   delle
amministrazioni  di  appartenenza.   Al   personale   con   qualifica
dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle  forze  armate
nonche'  al  personale  titolare  di  posizione  organizzativa  e  al
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di  protezione
civile delle regioni  e  province  autonome  titolare  di  indennita'
omnicomprensiva  direttamente  impiegato  nelle  attivita'   di   cui
all'art. 1,  comma  1,  della  presente  ordinanza,  in  deroga  alle
disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con  altri
compensi per la medesima  finalita',  possono  essere  applicati,  in
alternativa a quanto disposto dal  presente  comma,  i  parametri  di
riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere  applicate,
su base convenzionale, anche al personale delle societa' in  house  e
partecipate, direttamente impegnato nelle attivita' di  cui  all'art.
1, comma 1 della presente ordinanza. 
  4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  il  Dipartimento
della  protezione  civile  impartisce  le   necessarie   disposizioni
organizzative volte ad assicurare le modalita' di  rendicontazione  e
rimborso nei limiti  delle  risorse  finanziarie  che  verranno  rese
disponibili  per  fronteggiare  il  contesto  di  cui  alla  presente
ordinanza. 
  5. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte  del
Dipartimento   della   protezione   civile   e'   subordinato    alla
presentazione  di  appositi   Piani   di   impiego,   contenenti   la
programmazione delle attivita' e la quantificazione  dei  fabbisogni,
per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento. 
  6. Nei piani di impiego di cui al presente articolo possono essere,
altresi',  indicate,  le  spese  relative  all'utilizzo  di  mezzi  e
materiali, nonche' altre spese  direttamente  connesse  con  l'evento
sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese  devono
essere previamente  autorizzate  dal  Dipartimento  della  protezione
civile, anche in sede di comitato operativo. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.