Art. 5
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio
nazionale della protezione civile, al personale non dirigenziale,
civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1 della presente
ordinanza, e' corrisposto, per il periodo connesso alla durata
dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, per il tramite delle
amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti
ordinariamente previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite
massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ai titolari di
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, ovvero al
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione
civile delle regioni e province autonome che gia' percepisce in luogo
del compenso per lavoro straordinario indennita' omnicomprensive
direttamente impegnati nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1
della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale
del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e'
riconosciuta, per il periodo connesso alla durata dell'evento e
comunque fino a cessate esigenze, una indennita' mensile pari al 30%
della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio o di altra
indennita' omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro
straordinario, prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai
giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle
amministrazioni di appartenenza. Al personale con qualifica
dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate
nonche' al personale titolare di posizione organizzativa e al
personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione
civile delle regioni e province autonome titolare di indennita'
omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle
disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri
compensi per la medesima finalita', possono essere applicati, in
alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di
riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate,
su base convenzionale, anche al personale delle societa' in house e
partecipate, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art.
1, comma 1 della presente ordinanza.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Dipartimento
della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni
organizzative volte ad assicurare le modalita' di rendicontazione e
rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese
disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente
ordinanza.
5. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del
Dipartimento della protezione civile e' subordinato alla
presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la
programmazione delle attivita' e la quantificazione dei fabbisogni,
per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento.
6. Nei piani di impiego di cui al presente articolo possono essere,
altresi', indicate, le spese relative all'utilizzo di mezzi e
materiali, nonche' altre spese direttamente connesse con l'evento
sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese devono
essere previamente autorizzate dal Dipartimento della protezione
civile, anche in sede di comitato operativo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.