Art. 6 
 
Disposizioni  per  garantire   l'operativita'   del   personale   del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato
nelle attivita' connesse  all'evento  in  rassegna,  in  deroga  alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo  restando  il
divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente  gia'  previsti
dai rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta: 
    a) per  l'impiego  sul  territorio  interessato  per  il  periodo
connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate  esigenze,
una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola  esclusione  del
trattamento  di  missione,  forfettariamente  parametrata,  su   base
mensile, a 300 ore di straordinario festivo e  notturno,  commisurata
ai giorni di effettivo impiego, nel  limite  massimo  complessivo  di
spesa di euro 120.000,00 mensili. 
    b) per l'impiego in sede, per il  periodo  connesso  alla  durata
dell'evento e comunque fino  a  cessate  esigenze,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti ordinariamente previsti dai rispettivi ordinamenti,  entro  il
limite massimo di cinquanta  ore  mensili  pro-capite  e  nel  limite
massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  ai  titolari  di
incarichi dirigenziali  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile direttamente  impegnati  nelle  attivita'  connesse
allo svolgimento dell'evento in rassegna, in deroga agli articoli  24
e 45 del decreto legislativo n. 165  del  2001,  alla  contrattazione
collettiva  nazionale  del  comparto  di  appartenenza   ovvero   dei
rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo connesso alla
durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di  spesa  di  euro
40.000,00 mensili. 
  3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla
presente ordinanza, per le trasferte di  durata  superiore  a  dodici
ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 81 comma 1, lettera c) del
CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022,  compete  il
rimborso della spesa complessiva  sostenuta  per  i  pasti,  anche  a
fronte di unica fruizione giornaliera. 
  4. Al personale dirigenziale in  servizio  presso  il  Dipartimento
della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla
presente ordinanza, per le trasferte di  durata  superiore  a  dodici
ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 64 comma 4, del CCNL della
PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile  2006,  compete  il  rimborso
della spesa complessiva sostenuta per i  pasti,  anche  a  fronte  di
unica fruizione giornaliera. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma
7,  del  decreto-legge  28  gennaio  2014  n.   4,   convertito   con
modificazioni dalla legge del  29  marzo  2014  n.  50  e  confermate
dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  gia'
previste dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'art.
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, si provvede a  carico  delle
risorse finanziarie  rese  disponibili  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui alla presente ordinanza. 
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere direttamente agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  trattenendo   in   via
preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico  delle
risorse finanziarie rese disponibili per le attivita'  connesse  alle
celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco  d'Assisi  previste
dal 2 al 6 agosto e nelle giornate del 4 e del 27 ottobre 2026.