Art. 6
Disposizioni per garantire l'operativita' del personale del
Dipartimento della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato
nelle attivita' connesse all'evento in rassegna, in deroga alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il
divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti
dai rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta:
a) per l'impiego sul territorio interessato per il periodo
connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze,
una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del
trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base
mensile, a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata
ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di
spesa di euro 120.000,00 mensili.
b) per l'impiego in sede, per il periodo connesso alla durata
dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, il compenso per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i
limiti ordinariamente previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il
limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e nel limite
massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ai titolari di
incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' connesse
allo svolgimento dell'evento in rassegna, in deroga agli articoli 24
e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione
collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei
rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo connesso alla
durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro
40.000,00 mensili.
3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla
presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici
ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 81 comma 1, lettera c) del
CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il
rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a
fronte di unica fruizione giornaliera.
4. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla
presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici
ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 64 comma 4, del CCNL della
PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso
della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di
unica fruizione giornaliera.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma
7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge del 29 marzo 2014 n. 50 e confermate
dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gia'
previste dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'art.
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, si provvede a carico delle
risorse finanziarie rese disponibili per la realizzazione delle
attivita' di cui alla presente ordinanza.
6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti, trattenendo in via
preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico delle
risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' connesse alle
celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi previste
dal 2 al 6 agosto e nelle giornate del 4 e del 27 ottobre 2026.