Art. 8
Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Capo del
Dipartimento della protezione civile puo':
a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti
i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l'utilizzo
anche di sistemi mobili;
b) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati,
apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo
1° agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni;
c) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il
sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali
degli enti preposti.