Art. 8 
 
          Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert 
 
  1. Per le finalita' di cui alla  presente  ordinanza  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile puo': 
    a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti
i sistemi di trasmissione sia dati che fonia,  attraverso  l'utilizzo
anche di sistemi mobili; 
    b)  installare,  gratuitamente,  su  siti  pubblici  e   privati,
apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto  legislativo
1° agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni; 
    c) fornire adeguata informazione  alla  popolazione  mediante  il
sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali
degli enti preposti.