Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a  valere  sulle
risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 comma 5 del decreto-legge del
26 giugno 2026, n. 108. 
  La presente ordinanza, immediatamente esecutiva,  sara'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2026 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano