Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle
risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 comma 5 del decreto-legge del
26 giugno 2026, n. 108.
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2026
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano