Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e
6 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di euro 280.000 per
l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n.
91.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti all'articolo 19 della legge 13
giugno 2025, n. 91 si vedano le note alle premesse.