Art. 2 
 
            Emissione degli ordini europei di produzione 
 
  1. Nell'ambito di  un  procedimento  penale,  quando  ricorrono  le
condizioni previste dall'articolo  5  del  regolamento,  il  pubblico
ministero e il giudice  che  procede  possono  emettere,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di
procedura  penale,  un  ordine  europeo  di   produzione   di   prove
elettroniche. 
  2. L'ordine europeo di produzione e' emesso dal giudice  competente
a pronunciarsi  nel  merito  su  richiesta  del  pubblico  ministero,
formulata anche su istanza della persona offesa o del suo  difensore,
ovvero  su  richiesta  della  persona   sottoposta   alle   indagini,
dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. 
  3.   Prima   dell'esercizio    dell'azione    penale,    provvedono
rispettivamente il giudice per le indagini preliminari,  se  l'ordine
riguarda i  dati  di  cui  all'articolo  3,  punti  11)  e  12),  del
regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati  di
cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento. 
  4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso  di
emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima
dell'intervento  del  pubblico  ministero  l'ordine  finalizzato   ad
ottenere i dati relativi  all'abbonato  e'  emesso  da  ufficiali  di
polizia giudiziaria, i  quali,  entro  quarantotto  ore,  trasmettono
l'ordine al pubblico  ministero  presso  il  giudice  competente.  Il
pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla
convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel  termine
stabilito, l'ordine emesso e' immediatamente revocato.  Della  revoca
e'  data  immediata  comunicazione   al   destinatario   e   i   dati
eventualmente acquisiti sono cancellati e ne e' vietata comunque ogni
documentazione e utilizzazione. 
  5. Quando l'ordine europeo di produzione e' emesso in  relazione  a
taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e
371-bis, comma 4-bis, del codice  di  procedura  penale,  ovvero  dei
delitti di cui all'articolo 118-bis delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  copia  dell'EPOC  e'
trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo,  rispettivamente,
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al  procuratore
generale presso la corte d'appello. 
  6. L'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  l'ordine  europeo  di
produzione  provvede  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalla  legge
processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati
e della documentazione acquisiti. 
  7. I dati acquisiti con un  ordine  europeo  di  produzione  emesso
fuori  dai  casi  o  in  mancanza  delle  condizioni   previste   dal
regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 51 e 371-bis del codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale  Uffici  del
          pubblico ministero -  Attribuzioni  del  procuratore  della
          Repubblica distrettuale). -  1.  Le  funzioni  di  pubblico
          ministero sono esercitate: 
                  a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
          primo grado dai magistrati della procura  della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                  b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
                2. Nei casi di avocazione, le funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello.  Nei  casi  di
          avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono  esercitate
          dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 
                3. Le funzioni previste dal comma 1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
                3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti  di  cui  agli  articoli  12,
          commi 1,  3  e  3-ter,  e  12-bis  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,  realizzato  allo
          scopo di commettere delitti previsti dagli articoli  473  e
          474,   517-quater,600,   601,   602,   416-bis,    416-ter,
          452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86  delle  disposizioni
          nazionali complementari al codice doganale dell'Unione,  di
          cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli  articoli
          11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
                3-quater. Quando si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
          275-ter,  275-quater,  275-quinquies,   414-bis,   600-bis,
          600-ter,    600-quater,    600-quater.1,     600-quinquies,
          609-undecies,  615-ter,   615-quater,   617-bis,   617-ter,
          617-quater, 617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,  635-ter,
          635-quater,    635-quater.1,    635-quinquies,640-ter     e
          640-quinquies del codice penale, o per  i  delitti  di  cui
          all'articolo 1, comma 11, del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12,  comma  1,
          aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel  comma  1,
          lettera  a),  del   presente   articolo   sono   attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente.». 
                «Art.  371-bis  (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) -  1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale  altresi'
          dei servizi centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di
          polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
          a fini investigativi. 
                2.   Il    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo esercita funzioni di impulso  nei  confronti
          dei procuratori distrettuali al fine di  rendere  effettivo
          il coordinamento delle attivita' di indagine, di  garantire
          la funzionalita'  dell'impiego  della  polizia  giudiziaria
          nelle  sue  diverse  articolazioni  e  di   assicurare   la
          completezza e tempestivita' delle investigazioni. 
                3. Per lo svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
                  a)  d'intesa   con   i   procuratori   distrettuali
          interessati, assicura il collegamento  investigativo  anche
          per  mezzo  dei  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo; 
                  b)  cura,  mediante  applicazioni  temporanee   dei
          magistrati  della  Direzione  nazionale  e  delle   procure
          distrettuali, la necessaria flessibilita' e  mobilita'  che
          soddisfino specifiche e contingenti esigenze  investigative
          o processuali; 
                  c) ai fini del coordinamento investigativo e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
                  d); 
                  e); 
                  f)   impartisce   ai    procuratori    distrettuali
          specifiche direttive alle quali attenersi per  prevenire  o
          risolvere contrasti riguardanti  le  modalita'  secondo  le
          quali  realizzare  il   coordinamento   nell'attivita'   di
          indagine; 
                  g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati
          al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
                  h) dispone con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
                    1)  perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella
          attivita' di indagine; 
                    2) ingiustificata e grave violazione  dei  doveri
          previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento  delle
          indagini; 
                4-bis.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo esercita le funzioni di impulso  di  cui  al
          comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
          cui  agli  articoli  615-ter,  terzo   comma,   635-ter   e
          635-quinquies del codice penale  nonche',  quando  i  fatti
          sono  commessi  in  danno  di  un  sistema  informatico   o
          telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente  pubblico
          o da impresa  esercente  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          necessita', in relazione ai procedimenti per i  delitti  di
          cui agli articoli 617-quater,  617-quinquies  e  617-sexies
          del codice penale. Si applicano  altresi'  le  disposizioni
          dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai
          procedimenti per i reati  di  cui  agli  articoli  275-bis,
          275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e  di
          cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del  comma
          1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
              - Si riporta l'articolo 118-bis del decreto legislativo
          28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme  di  attuazione,  di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del  05
          agosto1989: 
                «Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
          procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
          taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  407,  comma  2
          lettera a) del codice, nonche' per i delitti  di  cui  agli
          articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e  452-octies  del
          codice penale,  ne  da'  notizia  al  procuratore  generale
          presso  la  corte  di  appello  nonche'  all'Agenzia  delle
          entrate ai  fini  dei  necessari  accertamenti.  Se  rileva
          trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
          da' segnalazione ai procuratori generali e  ai  procuratori
          della   Repubblica    del    distretto    interessati    al
          coordinamento.  Il  procuratore  della  Repubblica,  quando
          procede a indagini per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
          452-bis, 452-quater, 452-sexies  e  452-octies  del  codice
          penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, ne  da'  altresi'
          notizia al Procuratore nazionale antimafia. 
                2. Quando, di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della
          segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
          ministero procedono a  indagini  collegate,  i  procuratori
          della Repubblica ne danno notizia al  procuratore  generale
          del rispettivo distretto. 
                3.  Quando  il  coordinamento,  di   cui   ai   commi
          precedenti, non e' stato promosso o non risulta  effettivo,
          il procuratore generale presso la  corte  di  appello  puo'
          riunire i procuratori  della  Repubblica  che  procedono  a
          indagini  collegate.  Se  i  procuratori  della  Repubblica
          appartengono a distretti diversi, la riunione  e'  promossa
          dai  procuratori  generali  presso  le  corti  di   appello
          interessate, di intesa tra loro.».