Art. 2
Emissione degli ordini europei di produzione
1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico
ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di
procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove
elettroniche.
2. L'ordine europeo di produzione e' emesso dal giudice competente
a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero,
formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore,
ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.
3. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono
rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine
riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del
regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di
cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento.
4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di
emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima
dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad
ottenere i dati relativi all'abbonato e' emesso da ufficiali di
polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono
l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il
pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla
convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine
stabilito, l'ordine emesso e' immediatamente revocato. Della revoca
e' data immediata comunicazione al destinatario e i dati
eventualmente acquisiti sono cancellati e ne e' vietata comunque ogni
documentazione e utilizzazione.
5. Quando l'ordine europeo di produzione e' emesso in relazione a
taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei
delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC e'
trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente,
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore
generale presso la corte d'appello.
6. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di
produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge
processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati
e della documentazione acquisiti.
7. I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso
fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal
regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 51 e 371-bis del codice di
procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale Uffici del
pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello. Nei casi di
avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate
dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,
aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle procure
distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che
soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative
o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d);
e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai
procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di
cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
- Si riporta l'articolo 118-bis del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05
agosto1989:
«Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2
lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale, ne da' notizia al procuratore generale
presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle
entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva
trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando
procede a indagini per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi'
notizia al Procuratore nazionale antimafia.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della
segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate, i procuratori
della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale
del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi
precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo,
il procuratore generale presso la corte di appello puo'
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a
indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica
appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello
interessate, di intesa tra loro.».