Art. 3
Emissione degli ordini europei di conservazione
1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico
ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di
procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove
elettroniche.
2. L'ordine europeo di conservazione e' emesso dal giudice
competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico
ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo
difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle
indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi
difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il
pubblico ministero.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di
emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima
dell'intervento del pubblico ministero l'ordine puo' essere emesso da
ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore,
trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice
competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore
successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza
di convalida nel termine stabilito, l'ordine e' immediatamente
revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al
destinatario.
4. Quando l'ordine europeo di conservazione e' emesso in relazione
a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei
delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR e'
trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore
generale presso la corte di appello.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del
codice di procedura penale si vedano le note all'articolo
2.
- Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note
all'articolo 2.