Art. 3 
 
           Emissione degli ordini europei di conservazione 
 
  1. Nell'ambito di  un  procedimento  penale,  quando  ricorrono  le
condizioni previste dall'articolo  6  del  regolamento,  il  pubblico
ministero e il giudice  che  procede  possono  emettere,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di
procedura  penale,  un  ordine  europeo  di  conservazione  di  prove
elettroniche. 
  2.  L'ordine  europeo  di  conservazione  e'  emesso  dal   giudice
competente a  pronunciarsi  nel  merito  su  richiesta  del  pubblico
ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del  suo
difensore,  ovvero  su  richiesta  della  persona   sottoposta   alle
indagini,  dell'imputato,  delle  parti  private  o  dei   rispettivi
difensori.  Prima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  provvede  il
pubblico ministero. 
  3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso  di
emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima
dell'intervento del pubblico ministero l'ordine puo' essere emesso da
ufficiali di polizia giudiziaria  i  quali,  entro  quarantotto  ore,
trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso  il  giudice
competente.  Il  pubblico  ministero,  entro   le   quarantotto   ore
successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In  mancanza
di  convalida  nel  termine  stabilito,  l'ordine  e'  immediatamente
revocato.  Della  revoca   e'   data   immediata   comunicazione   al
destinatario. 
  4. Quando l'ordine europeo di conservazione e' emesso in  relazione
a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura  penale,  ovvero  dei
delitti di cui all'articolo 118-bis delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  copia  dell'EPOC-PR  e'
trasmessa, ai fini del coordinamento  investigativo,  rispettivamente
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al  procuratore
generale presso la corte di appello. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti agli  articoli  51  e  371-bis  del
          codice di procedura penale si vedano le  note  all'articolo
          2. 
              - Per i riferimenti all'articolo  118-bis  del  decreto
          legislativo 28 luglio  1989,  n.  271  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.