Art. 4
Procedura accelerata
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono
particolari ragioni di urgenza:
a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo
3, punti 11) e 12), del regolamento e' emesso dal pubblico ministero,
ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del giudice per
le indagini preliminari cui l'ordine e' trasmesso entro ventiquattro
ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le
successive quarantotto ore previo accertamento della conformita'
dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida,
trasmette l'EPOC in conformita' all'articolo 9 del regolamento;
b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo
3, punti 9) e 10), del regolamento e' emesso da ufficiali di polizia
giudiziaria, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del
pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine e'
trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico
ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore
previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di
emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformita'
all'articolo 9 del regolamento.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di
conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma
l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del pubblico
ministero presso il giudice competente cui l'ordine e' trasmesso
entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide
sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo
accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di
emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformita'
all'articolo 9 del regolamento.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3,
comma 4 del presente decreto.