Art. 4 
 
                        Procedura accelerata 
 
  1.  Nel  corso  delle  indagini   preliminari,   quando   ricorrono
particolari ragioni di urgenza: 
    a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo
3, punti 11) e 12), del regolamento e' emesso dal pubblico ministero,
ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del  giudice  per
le indagini preliminari cui l'ordine e' trasmesso entro  ventiquattro
ore dall'emissione.  Il  giudice  decide  sulla  convalida  entro  le
successive quarantotto  ore  previo  accertamento  della  conformita'
dell'ordine alle condizioni di emissione e,  in  caso  di  convalida,
trasmette l'EPOC in conformita' all'articolo 9 del regolamento; 
    b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo
3, punti 9) e 10), del regolamento e' emesso da ufficiali di  polizia
giudiziaria, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida  del
pubblico ministero presso  il  giudice  competente  cui  l'ordine  e'
trasmesso  entro  ventiquattro  ore   dall'emissione.   Il   pubblico
ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto  ore
previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni  di
emissione e, in caso di convalida, trasmette  l'EPOC  in  conformita'
all'articolo 9 del regolamento. 
  2. Nei medesimi casi  di  cui  al  comma  1,  l'ordine  europeo  di
conservazione e' emesso  da  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  ma
l'efficacia  e'  subordinata  alla  previa  convalida  del   pubblico
ministero presso il giudice  competente  cui  l'ordine  e'  trasmesso
entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico  ministero  decide
sulla  convalida  entro  le   successive   quarantotto   ore   previo
accertamento  della  conformita'  dell'ordine  alle   condizioni   di
emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformita'
all'articolo 9 del regolamento. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,  comma  5,  e  3,
comma 4 del presente decreto.