Art. 5 
 
    Autorita' centrale per la trasmissione in via amministrativa 
 
  1. Quando ne fa richiesta  l'autorita'  giudiziaria  competente  ai
sensi del presente  decreto  o  l'autorita'  di  altro  Stato  membro
competente ai sensi del regolamento,  il  Ministero  della  giustizia
provvede agli adempimenti di cui all'articolo  4,  paragrafo  6,  del
regolamento.