Art. 5
Autorita' centrale per la trasmissione in via amministrativa
1. Quando ne fa richiesta l'autorita' giudiziaria competente ai
sensi del presente decreto o l'autorita' di altro Stato membro
competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del
regolamento.