Art. 6
Autorita' e procedure di esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il
rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE)
2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,
destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per
le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorita'
di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento,
secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il
procuratore della Repubblica indicato al comma 1 e' autorita'
competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento, nonche' ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e
17 del medesimo regolamento.
3. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa,
ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma
4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale
presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti
di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia
dell'EPOC.
4. Quando l'autorita' di emissione di un altro Stato membro
richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di
un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di
conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista
taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16,
paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al
riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve
provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente,
dandone comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale.
5. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di
produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10),
del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore
della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4,
dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i
dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del
regolamento.
6. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di
produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti
11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica,
effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la
richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al
decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari,
che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per
il riconoscimento dell'ordine di produzione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento,
il compimento degli atti necessari all'esecuzione e' regolato dalla
legge italiana.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del
codice di procedura penale si vedano le note all'articolo
2.
- Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riportano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del
codice di procedura penale:
«Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri).
- 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini
preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi,
informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima
della trasmissione o della designazione indicate nei commi
1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici
ministeri.»
«Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del
pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero
riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso
indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa
senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a norma
dell'articolo 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la
richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il
procuratore generale presso la corte di appello ovvero,
qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore
generale, assunte le necessarie informazioni, determina con
decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del
giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati.
All'ufficio del pubblico ministero designato sono
immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso
ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima
della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici
del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli
atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai
diversi uffici del pubblico ministero sono comunque
utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in
ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici
ministeri.»
«Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il
contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda
taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi
provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la
corte di appello, questi informa il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».