Art. 6 
 
                 Autorita' e procedure di esecuzione 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
capoluogo del distretto nel quale  lo  stabilimento  designato  o  il
rappresentante  legale  nominato  ai  sensi  della   direttiva   (UE)
2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,
destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice  per
le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono  autorita'
di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17),  del  regolamento,
secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5,  6  e  7  del
presente articolo. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  4,  5  e  6,  il
procuratore  della  Repubblica  indicato  al  comma  1  e'  autorita'
competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento, nonche' ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e
17 del medesimo regolamento. 
  3. Nei casi di notifica, il procuratore della  Repubblica  informa,
ai fini del coordinamento  investigativo,  il  procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno  dei  delitti
di cui all'articolo 51, commi  3-bis  e  3-quater  e  371-bis,  comma
4-bis, del codice di procedura  penale,  e  il  procuratore  generale
presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno  dei  delitti
di  cui  all'articolo  118-bis  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  cui  trasmette  copia
dell'EPOC. 
  4. Quando  l'autorita'  di  emissione  di  un  altro  Stato  membro
richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione  di
un  ordine  europeo  di  produzione  o  di  un  ordine   europeo   di
conservazione, il procuratore della Repubblica,  salvo  che  sussista
taluno dei  motivi  di  rifiuto  di  cui  al  medesimo  articolo  16,
paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto  motivato  al
riconoscimento dell'ordine. Se ritiene  che  al  riconoscimento  deve
provvedere  un  altro  ufficio,  trasmette  immediatamente  gli  atti
all'ufficio del pubblico  ministero  presso  il  giudice  competente,
dandone  comunicazione  all'autorita'  di  emissione;  in   caso   di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale. 
  5. Se la richiesta di esecuzione  riguarda  un  ordine  europeo  di
produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10),
del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il  procuratore
della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma  4,
dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto  motivato  contenente  i
dati e le informazioni di  cui  all'articolo  16,  paragrafo  3,  del
regolamento. 
  6. Se la richiesta di esecuzione  riguarda  un  ordine  europeo  di
produzione emesso per ottenere i dati di cui  all'articolo  3,  punti
11)  e  12),  del  regolamento,  il  procuratore  della   Repubblica,
effettuato il riconoscimento ai  sensi  del  comma  4,  trasmette  la
richiesta di esecuzione e la documentazione allegata,  unitamente  al
decreto di riconoscimento, al giudice per  le  indagini  preliminari,
che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle  condizioni  per
il riconoscimento dell'ordine di produzione. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento,
il compimento degli atti necessari all'esecuzione e'  regolato  dalla
legge italiana. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2023/1544  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti agli  articoli  51  e  371-bis  del
          codice di procedura penale si vedano le  note  all'articolo
          2. 
              - Per i riferimenti all'articolo  118-bis  del  decreto
          legislativo 28 luglio  1989,  n.  271  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Si riportano gli articoli 54,  54-bis  e  54-ter  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri).
          -  1.  Il  pubblico  ministero,  se  durante  le   indagini
          preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
          di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
          funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
          pubblico ministero presso il giudice competente. 
                2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
                3. Gli atti di indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
                3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano
          in ogni altro  caso  di  contrasto  negativo  fra  pubblici
          ministeri.» 
                «Art.  54-bis  (Contrasti  positivi  tra  uffici  del
          pubblico ministero). -  1.  Quando  il  pubblico  ministero
          riceve notizia che presso un altro ufficio  sono  in  corso
          indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
          medesimo fatto in relazione al quale egli procede,  informa
          senza ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
          richiedendogli  la  trasmissione   degli   atti   a   norma
          dell'articolo 54 comma 1. 
                2.  Il  pubblico  ministero  che   ha   ricevuto   la
          richiesta,  ove  non  ritenga  di   aderire,   informa   il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  ovvero,
          qualora appartenga a un diverso distretto,  il  procuratore
          generale presso la  Corte  di  cassazione.  Il  procuratore
          generale, assunte le necessarie informazioni, determina con
          decreto motivato, secondo le regole  sulla  competenza  del
          giudice,  quale  ufficio  del   pubblico   ministero   deve
          procedere e ne da' comunicazione agli  uffici  interessati.
          All'ufficio   del   pubblico   ministero   designato   sono
          immediatamente trasmessi gli  atti  da  parte  del  diverso
          ufficio. 
                3. Il contrasto  si  intende  risolto  quando,  prima
          della designazione prevista dal comma 2, uno  degli  uffici
          del pubblico ministero  provvede  alla  trasmissione  degli
          atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 
                4. Gli atti  di  indagine  preliminare  compiuti  dai
          diversi  uffici  del  pubblico  ministero   sono   comunque
          utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  positivo   tra   pubblici
          ministeri.» 
              «Art.  54-ter  (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  -  1.  Quando  il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis  e
          3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al
          procuratore generale presso la Corte di cassazione,  questi
          provvede  sentito  il  procuratore  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la
          corte di appello, questi informa il  procuratore  nazionale
          antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».