Art. 7
Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti
1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a
decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di
produzione emesso o convalidato dal giudice e' il tribunale di cui
all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando
l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso
o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice
per le indagini preliminari.
2. L'autorita' giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e
che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione
dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la
relativa documentazione all'autorita' competente per il riesame che
adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del
regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui
all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la
decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione
delle informazioni da parte dell'autorita' competente del paese
terzo.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 324 del codice di procedura
penale:
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La
richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il
sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta
dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non
abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il
domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso
previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di
sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta
nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».