Art. 7 
 
        Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 17 del  regolamento,  competente  a
decidere  in  ordine  alla  richiesta  di  riesame   dell'ordine   di
produzione emesso o convalidato dal giudice e' il  tribunale  di  cui
all'articolo 324, comma 5, del codice  di  procedura  penale.  Quando
l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione  emesso
o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il  giudice
per le indagini preliminari. 
  2. L'autorita' giudiziaria che ha emesso o convalidato  l'ordine  e
che  intende  confermarlo,  entro  dieci   giorni   dalla   ricezione
dell'obiezione,  trasmette  l'ordine,  l'obiezione  motivata   e   la
relativa documentazione all'autorita' competente per il  riesame  che
adotta le determinazioni di cui all'articolo  17,  paragrafo  8,  del
regolamento  entro  i  successivi  dieci  giorni.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 17, paragrafo 7, del  regolamento,  il  termine  per  la
decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione
delle informazioni  da  parte  dell'autorita'  competente  del  paese
terzo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 324  del  codice  di  procedura
          penale: 
                «Art.  324  (Procedimento  di  riesame).  -   1.   La
          richiesta di riesame e' presentata, nella  cancelleria  del
          tribunale indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla
          data di esecuzione del provvedimento  che  ha  disposto  il
          sequestro o dalla diversa  data  in  cui  l'interessato  ha
          avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 
                2. La richiesta e' presentata con le  forme  previste
          dall'articolo   582.   Se   la   richiesta   e'    proposta
          dall'imputato non detenuto ne' internato, questi,  ove  non
          abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare  il
          domicilio  presso  il  quale  intende   ricevere   l'avviso
          previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso  e'  notificato
          mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
          da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
                3. La cancelleria da' immediato avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
                4.  Con  la  richiesta  di  riesame  possono   essere
          enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,
          inoltre, facolta' di  enunciare  nuovi  motivi  davanti  al
          giudice del riesame, facendone dare atto  a  verbale  prima
          dell'inizio della discussione. 
                5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
                6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
                7. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 9,  9-bis  e  10.  La  revoca  del  provvedimento  di
          sequestro puo' essere parziale e non puo'  essere  disposta
          nei casi indicati nell'articolo  240  comma  2  del  codice
          penale. 
                8. Il giudice del riesame, nel caso di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».