Art. 8
Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero della giustizia e' competente per la registrazione,
l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui
all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione
di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle
notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2,
del medesimo regolamento.
2. L'autorita' giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia,
a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento.