Art. 8 
 
        Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministero della giustizia e' competente per la registrazione,
l'elaborazione  delle  statistiche   contenenti   i   dati   di   cui
all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per  la  trasmissione
di esse alla Commissione europea, nonche' per  l'effettuazione  delle
notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e  32,  paragrafo  2,
del medesimo regolamento. 
  2. L'autorita' giudiziaria trasmette al Ministero della  giustizia,
a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28,  paragrafo  2,  del
regolamento.