Art. 9
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dei fatti» sono inserite le
seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite
le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»;
c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
«3.bis.1. Il pubblico ministero puo' ordinare con decreto
motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici,
informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate
senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze,
per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere
particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli
operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di
terzi.
3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si
applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati
relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore
di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:
a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come il nome,
la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di
fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail
forniti;
b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati
tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le
interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al
momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati
connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di
password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una
password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.
3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati
provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di
propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai
sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»;
d) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita
la seguente: «telefonici,», dopo le parole: «al traffico» sono
inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola:
«comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' i dati relativi
alle chiamate senza risposta,»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tale
ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo puo' essere emesso
anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita
la seguente: «telefonici,»;
e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole:
«di servizi» e' inserita la seguente: «telefonici,».
2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, e' inserito
il seguente:
«Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). - 1. Nel corso
delle indagini preliminari il pubblico ministero puo' ordinare, con
decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi
informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e
proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non
superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata
complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari
modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei
dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi
informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del
pubblico ministero, l'ordine di conservazione e' emesso da ufficiali
di polizia giudiziaria ed e' comunicato per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al
pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono
i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.».
Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.174 del 29 luglio 2003, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per
altre finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro
mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di
accertamento e repressione di reati, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della
comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.
2.
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla
legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo
alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per
l'accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un
latitante, i dati sono acquisiti previa autorizzazione
rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta
del pubblico ministero o su istanza del difensore
dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della
persona offesa e delle altre parti private.
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini ovvero alle ricerche di un
latitante, il pubblico ministero dispone la acquisizione
dei dati con decreto motivato che e' comunicato
immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in
via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore
successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
3.bis.1. Il pubblico ministero puo' ordinare con
decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi
telefonici, informatici o telematici, di conservare e
proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo
non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate senza
risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate
esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei
mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei
dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da
parte dei fornitori e degli operatori di servizi
telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.
3.bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli
abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i
dati detenuti da un prestatore di servizi relativi
all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:
a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come
il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o
geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero
di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;
b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i
dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche
correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente
o a questo fornite al momento della registrazione o
dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida
dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri
mezzi di autenticazione usati al posto di una password,
forniti dall'utente o creati a sua richiesta.
3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli
abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia
giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega
del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del
codice di procedura penale.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita'
indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a
22 del Regolamento possono essere esercitati con le
modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle
disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere
utilizzati.
4.
4-bis.
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
possono ordinare, anche in relazione alle eventuali
richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
fornitori e agli operatori di servizi telefonici,
informatici o telematici di conservare e proteggere,
secondo le modalita' indicate e per un periodo non
superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate senza
risposta, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di
cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per
finalita' di accertamento e repressione di specifici reati.
In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo puo'
essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una
durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere
particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e
degli operatori di servizi telefonici, informatici o
telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi
telefonici, informatici o telematici cui e' rivolto
l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza
ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente
l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o
l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici
e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine
ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il
periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione
dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del
codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al
comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal
Garante con provvedimento di carattere generale, volti a
garantire che i dati conservati possiedano i medesimi
requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in
rete, nonche' ad indicare le modalita' tecniche per la
periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al
comma 1.
5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui
all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.».