Art. 9 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 132 del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le  parole:  «dei  fatti»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»; 
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono  inserite
le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»; 
    c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «3.bis.1. Il  pubblico  ministero  puo'  ordinare  con  decreto
motivato  ai  fornitori  e  agli  operatori  di  servizi  telefonici,
informatici o telematici, di  conservare  e  proteggere,  secondo  le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, nonche' i dati relativi alle  chiamate
senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze,
per una durata complessiva non superiore a sei mesi,  puo'  prevedere
particolari  modalita'   di   custodia   dei   dati   e   l'eventuale
indisponibilita' dei dati stessi  da  parte  dei  fornitori  e  degli
operatori di servizi telefonici, informatici o telematici  ovvero  di
terzi. 
      3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi  3  e  3-bis  non  si
applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per  dati
relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un  prestatore
di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: 
        a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come il  nome,
la data di nascita, l'indirizzo  postale  o  geografico,  i  dati  di
fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo  e-mail
forniti; 
        b) il tipo di servizio e  la  sua  durata,  compresi  i  dati
tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate  o  le
interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a  questo  fornite  al
momento della registrazione o  dell'attivazione  iniziale  e  i  dati
connessi alla convalida  dell'uso  del  servizio,  ad  esclusione  di
password o altri mezzi  di  autenticazione  usati  al  posto  di  una
password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. 
      3.bis.3.  All'acquisizione  dei  dati  relativi  agli  abbonati
provvede il pubblico ministero  ovvero  la  polizia  giudiziaria,  di
propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico  ministero,  ai
sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»; 
    d) al comma 4-ter: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi»  e'  inserita
la seguente:  «telefonici,»,  dopo  le  parole:  «al  traffico»  sono
inserite  le   seguenti:   «telefonico   e»   e   dopo   la   parola:
«comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' i dati  relativi
alle chiamate senza risposta,»; 
      2) dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «In  tale
ultimo caso, l'ordine di cui al  primo  periodo  puo'  essere  emesso
anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»; 
      3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita
la seguente: «telefonici,»; 
    e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo,  dopo  le  parole:
«di servizi» e' inserita la seguente: «telefonici,». 
  2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). - 1.  Nel  corso
delle indagini preliminari il pubblico ministero puo'  ordinare,  con
decreto  motivato,  ai  fornitori  e  agli   operatori   di   servizi
informatici, telematici  o  di  telecomunicazioni,  di  conservare  e
proteggere, secondo le  modalita'  indicate  e  per  un  periodo  non
superiore  a  novanta  giorni,  i  dati  da   questi   detenuti.   Il
provvedimento, prorogabile, per motivate  esigenze,  per  una  durata
complessiva non superiore a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari
modalita' di custodia dei dati  e  l'eventuale  indisponibilita'  dei
dati stessi da parte dei  fornitori  e  degli  operatori  di  servizi
informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi. 
    2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del
pubblico ministero, l'ordine di conservazione e' emesso da  ufficiali
di polizia giudiziaria ed e' comunicato per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla  notifica  al  destinatario,  al
pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne  ricorrono
i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto  ore.  In
caso  di  mancata  convalida,   i   provvedimenti   assunti   perdono
efficacia.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo  30
          giugno  2003,  n.  196  recante:  «Codice  in  materia   di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  direttiva   95/46/CE)»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.174 del 29 luglio  2003,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 132 (Conservazione  di  dati  di  traffico  per
          altre finalita').  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 123, comma 2, i  dati  relativi  al  traffico
          telefonico sono conservati dal fornitore  per  ventiquattro
          mesi dalla  data  della  comunicazione,  per  finalita'  di
          accertamento  e  repressione  di  reati,  mentre,  per   le
          medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
          esclusi comunque  i  contenuti  delle  comunicazioni,  sono
          conservati dal fornitore per dodici mesi dalla  data  della
          comunicazione. 
                1-bis. I dati relativi alle chiamate senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni. 
                2. 
                3. Entro il termine di  conservazione  imposto  dalla
          legge, se sussistono sufficienti  indizi  di  reati  per  i
          quali la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione  non  inferiore  nel   massimo   a   tre   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
          penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o  disturbo
          alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
          molestia e  il  disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  per
          l'accertamento dei fatti  ovvero  per  le  ricerche  di  un
          latitante, i  dati  sono  acquisiti  previa  autorizzazione
          rilasciata dal giudice con decreto motivato,  su  richiesta
          del  pubblico  ministero  o  su   istanza   del   difensore
          dell'imputato, della persona sottoposta a  indagini,  della
          persona offesa e delle altre parti private. 
                3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'
          fondato motivo di ritenere che dal ritardo  possa  derivare
          grave pregiudizio alle indagini ovvero alle ricerche di  un
          latitante, il pubblico ministero  dispone  la  acquisizione
          dei  dati  con   decreto   motivato   che   e'   comunicato
          immediatamente, e comunque non oltre  quarantotto  ore,  al
          giudice competente per il rilascio  dell'autorizzazione  in
          via  ordinaria.   Il   giudice,   nelle   quarantotto   ore
          successive, decide sulla convalida con decreto motivato. 
                3.bis.1. Il  pubblico  ministero  puo'  ordinare  con
          decreto motivato ai fornitori e agli operatori  di  servizi
          telefonici,  informatici  o  telematici,  di  conservare  e
          proteggere, secondo le modalita' indicate e per un  periodo
          non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
          telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle
          comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate  senza
          risposta.  Il  provvedimento,  prorogabile,  per   motivate
          esigenze, per una durata complessiva non  superiore  a  sei
          mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia  dei
          dati e l'eventuale  indisponibilita'  dei  dati  stessi  da
          parte  dei  fornitori  e   degli   operatori   di   servizi
          telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi. 
                3.bis.2. Le disposizioni di cui ai commi  3  e  3-bis
          non si applicano all'acquisizione dei  dati  relativi  agli
          abbonati. Per dati relativi agli abbonati  si  intendono  i
          dati  detenuti  da  un  prestatore  di   servizi   relativi
          all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: 
                  a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come
          il  nome,  la  data  di  nascita,  l'indirizzo  postale   o
          geografico, i dati di fatturazione e pagamento,  il  numero
          di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; 
                  b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi  i
          dati tecnici e i dati che identificano le  misure  tecniche
          correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente
          o  a  questo  fornite  al  momento  della  registrazione  o
          dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla  convalida
          dell'uso del servizio, ad esclusione di  password  o  altri
          mezzi di autenticazione usati al  posto  di  una  password,
          forniti dall'utente o creati a sua richiesta. 
                3.bis.3.  All'acquisizione  dei  dati  relativi  agli
          abbonati provvede il pubblico ministero ovvero  la  polizia
          giudiziaria, di propria iniziativa o a  seguito  di  delega
          del pubblico ministero,  ai  sensi  dell'articolo  348  del
          codice di procedura penale. 
                3-ter. Rispetto ai dati conservati per  le  finalita'
          indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a
          22  del  Regolamento  possono  essere  esercitati  con   le
          modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma  3,  terzo,
          quarto e quinto periodo. 
                3-quater.  I  dati  acquisiti  in  violazione   delle
          disposizioni  dei  commi  3  e  3-bis  non  possono  essere
          utilizzati. 
                4. 
                4-bis. 
                4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  i
          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          nonche'  gli  altri   soggetti   indicati   nel   comma   1
          dell'articolo   226   delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          possono  ordinare,  anche  in  relazione   alle   eventuali
          richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
          fornitori  e  agli   operatori   di   servizi   telefonici,
          informatici  o  telematici  di  conservare  e   proteggere,
          secondo  le  modalita'  indicate  e  per  un  periodo   non
          superiore a novanta giorni, i  dati  relativi  al  traffico
          telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle
          comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate  senza
          risposta, ai fini dello  svolgimento  delle  investigazioni
          preventive previste dal citato articolo 226 delle norme  di
          cui al decreto legislativo n.  271  del  1989,  ovvero  per
          finalita' di accertamento e repressione di specifici reati.
          In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo  puo'
          essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria. Il
          provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per  una
          durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere
          particolari modalita' di custodia dei  dati  e  l'eventuale
          indisponibilita' dei dati stessi da parte dei  fornitori  e
          degli  operatori  di  servizi  telefonici,  informatici   o
          telematici ovvero di terzi. 
                4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          telefonici,  informatici  o  telematici  cui   e'   rivolto
          l'ordine previsto dal comma 4-ter deve  ottemperarvi  senza
          ritardo, fornendo immediatamente all'autorita'  richiedente
          l'assicurazione   dell'adempimento.    Il    fornitore    o
          l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici
          e' tenuto a mantenere il segreto  relativamente  all'ordine
          ricevuto e alle attivita' conseguentemente  svolte  per  il
          periodo indicato  dall'autorita'.  In  caso  di  violazione
          dell'obbligo si applicano, salvo che il  fatto  costituisca
          piu' grave reato, le  disposizioni  dell'articolo  326  del
          codice penale. 
                4-quinquies. I provvedimenti adottati  ai  sensi  del
          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e
          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al
          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In
          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono
          efficacia. 
                5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al
          comma 1 e' effettuato nel rispetto  delle  misure  e  degli
          accorgimenti a  garanzia  dell'interessato  prescritti  dal
          Garante con provvedimento di carattere  generale,  volti  a
          garantire che  i  dati  conservati  possiedano  i  medesimi
          requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei  dati  in
          rete, nonche' ad indicare  le  modalita'  tecniche  per  la
          periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al
          comma 1. 
                5-bis.  E'  fatta  salva   la   disciplina   di   cui
          all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.».