Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera a), e' abrogata; 
        1.2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «promozione  e»   sono
sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»; 
        1.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis)  la  presentazione  o   la   proposta   ovvero   la
conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o
alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di  intermediazione
nella concessione di prestiti svolta  dai  fornitori  di  servizi  di
crowdfunding alle imprese alle condizioni e  nei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 7 ottobre 2020;»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Non costituisce esercizio  di  agenzia  in  attivita'
finanziaria la presentazione o  la  proposta  e  il  collocamento  di
contratti  relativi  alla  concessione  di   finanziamenti   o   alla
prestazione  di  servizi  di  pagamento  da  parte   dei   consulenti
finanziari iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  31  del  testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  effettuate  per
conto del soggetto abilitato che  ha  conferito  loro  l'incarico  di
consulente finanziario. Il soggetto  abilitato  cura  l'aggiornamento
professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il  rispetto
da parte loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni
da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente
comma, anche se  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
penale.»; 
      3) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Non costituisce esercizio di agenzia  in  attivita'  finanziaria  la
presentazione o la proposta e il collocamento di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  su
mandato diretto di banche  e  intermediari  finanziari  previsti  dal
titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.»; 
      4) il comma 1-quater e' abrogato; 
      5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente  materiale»
sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere  di  rapporti
di debito o di credito»; 
    b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o
prestatori di servizi che operano come  intermediari  del  credito  o
creditori a titolo accessorio). - 1.  Non  costituisce  esercizio  di
agenzia in attivita' finanziaria  ne'  di  mediazione  creditizia  la
presentazione o  la  proposta  ovvero  la  conclusione  da  parte  di
fornitori  di  beni  o  prestatori  di  servizi   di   contratti   di
finanziamento unicamente per  l'acquisto  di  beni  mobili  o  mobili
iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti,  sulla  base
di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari
finanziari previsti dal titolo V  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385  o  altri  soggetti  autorizzati  o  abilitati
all'erogazione del credito. In tali  contratti  non  sono  ricompresi
quelli relativi al rilascio di carte di credito. 
      2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un  registro
pubblico  informatizzato  dei  fornitori  di  beni  e  prestatori  di
servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni  di
cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3,
lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo  registro,  i  dati
comunicati ai sensi del comma 3, lettera b). 
      3.  Sono  comunicate  al  registro  di  cui  al  comma   2   le
informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i  fornitori
di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e  dalle
piccole  e  medie  imprese  come   definite   nella   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti
modalita': 
        a) da  parte  delle  banche,  degli  intermediari  finanziari
previsti dal titolo V del testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 385 del 1993  o  degli  altri  soggetti  autorizzati  o  abilitati
all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori
di servizi stipulano le convenzioni di cui al  comma  1  anche  sulla
base di dichiarazioni  fornite,  sotto  la  propria  responsabilita',
dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi; 
        b) direttamente da parte dei fornitori di beni  o  prestatori
di servizi che, al di fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  122,
comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 385 del  1993  e  in  osservanza  di  quanto  previsto
dall'articolo 122, comma 5,  del  medesimo  testo  unico,  concludono
contratti di  credito  a  titolo  accessorio  rispetto  alla  propria
attivita'  commerciale  o  professionale  nella  sola   forma   della
dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o  servizi  da
essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso. 
      4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito  il
Garante per la protezione dei  dati  personali,  il  contenuto  delle
informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di
cui al comma 2, le modalita' e i termini delle comunicazioni  nonche'
eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita: 
        a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti
tenuti  alle  comunicazioni  di  cui  al  comma  3  e  dei   relativi
aggiornamenti; 
        b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita'  dei  dati
riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3; 
        c) il rispetto delle norme dettate dal codice in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi  esclusivamente  per
le finalita' di cui al presente decreto; 
        d) i criteri  di  determinazione  del  contributo  dovuto,  a
copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del
registro e della sezione dedicata, nonche' le modalita' e  i  termini
entro cui provvedere al relativo versamento. 
      5. Ai fornitori di beni o  prestatori  di  servizi  di  cui  al
presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina  di  cui
al capo  II  del  titolo  VI  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   385   del   1993,   in   relazione   all'attivita'
rispettivamente svolta,  nonche'  l'articolo  13,  comma  1-ter,  del
presente decreto. 
      6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote  i
contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni  di  cui  al
comma 3 del presente articolo, a copertura  integrale  dei  costi  di
istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al  comma  2,  e
dei costi di  vigilanza,  nella  misura  necessaria  a  garantire  lo
svolgimento delle proprie attivita'. I  soggetti  che  effettuano  la
comunicazione ai sensi del comma 3,  lettera  a),  hanno  diritto  al
rimborso dei contributi versati da parte  dei  fornitori  di  beni  o
prestatori di servizi convenzionati. 
      7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da
parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3
della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali  fini,
puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi
la comunicazione di dati e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti inerenti  alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
fissando i relativi termini. L'Organismo  puo'  effettuare  ispezioni
presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza  che
agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi,   utilizzando
strutture e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
aggiuntivi. Per la violazione della disciplina  loro  applicabile  ai
sensi  del  comma  5,  per  la  mancata  o  tardiva  comunicazione  o
trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti  ovvero  in
caso di  ostacolo  alle  attivita'  di  controllo  dell'Organismo  e'
applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni
o i prestatori di servizi  di  cui  al  comma  3  la  sanzione  della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente articolo
da dieci  giorni  a  tre  mesi,  ovvero  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione
della  sanzione   e'   comunicata   alla   banca,   all'intermediario
finanziario  o  al   diverso   soggetto   autorizzato   o   abilitato
all'erogazione del credito che ha stipulato  la  convenzione  con  il
soggetto sanzionato. 
      8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di  servizi
che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese  quali
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  europea
del 6 maggio 2003 e che esercitano le attivita' previste dal comma  1
o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,  interviene,  su
segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli
intermediari finanziari previsti dal  titolo  V  del  medesimo  testo
unico, di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993  o  gli  altri
soggetti autorizzati  o  abilitati  all'erogazione  del  credito  che
stipulano le convenzioni  di  cui  al  comma  1,  per  verificare  il
rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del  comma  5.  A
tali fini, l'Organismo puo' richiedere agli stessi fornitori di  beni
o prestatori di servizi la comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita'  di  cui  al
presente articolo, fissando  i  relativi  termini.  La  presentazione
della  segnalazione  per  l'intervento  dell'Organismo  comporta   il
versamento  di  un  contributo  per  la  copertura  delle  spese   di
istruttoria la cui misura e' determinata dallo stesso Organismo.  Per
la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5,
per  la  mancata  o  tardiva  comunicazione  o   trasmissione   delle
informazioni o dei documenti richiesti ovvero  in  caso  di  ostacolo
alle attivita'  di  controllo  dell'Organismo,  l'Organismo  medesimo
applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori  di  servizi
di cui al presente comma: 
        a) il richiamo scritto; 
        b) l'inibizione dalla continuazione dell'attivita' di cui  al
presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi; 
        c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
30.000. L'applicazione  della  sanzione  e'  comunicata  alla  banca,
all'intermediario finanziario o al  diverso  soggetto  autorizzato  o
abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la  convenzione
con il soggetto sanzionato. 
      9. Ai fornitori di servizi o  ai  prestatori  di  beni  diversi
dalle microimprese o piccole e medie  imprese  quali  definite  nella
raccomandazione  2003/361/CE  non  e'  consentito  l'esercizio  delle
attivita' previste dai commi 1 e 3 in  assenza  dell'annotazione  nel
registro di cui al comma 2. 
      10. La violazione di cui al comma 9 e' punita con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1000  fino  al  10  per  cento  del
fatturato. L'Organismo di cui  all'articolo  128-undecies  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993  ove  accerti
l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della
banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o  altro
soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce
il fornitore di  beni  o  prestatore  di  servizi  dallo  svolgimento
dell'attivita' di  cui  al  presente  articolo  sino  all'adempimento
dell'obbligo di  comunicazione,  dandone  comunicazione  alla  banca,
intermediario finanziario previsto dal titolo  V,  o  altro  soggetto
autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca
d'Italia o la diversa autorita' competente. 
      11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8
e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del  testo  unico,
di cui al  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  considera  ogni
circostanza rilevante  e,  in  particolare,  le  circostanze  di  cui
all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico. 
      12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai
commi 7, 8  e  10  affluiscono  al  bilancio  dell'Organismo  di  cui
all'articolo  128-undecies  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalita' e  i  termini
di  pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie.   Il   provvedimento   di
irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce  titolo  esecutivo.
In caso di mancato pagamento delle sanzioni  pecuniarie,  l'Organismo
avvia la procedura di riscossione coattiva secondo  i  termini  e  le
modalita' previsti dalla legge. 
      13. Il mancato versamento dei contributi  dovuti  all'Organismo
di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo   n.   385   del   1993,   costituisce   causa   ostativa
all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel  registro  di
cui al comma 2.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
decreto, sentita la Banca  d'Italia,  puo'  stabilire  gli  ulteriori
requisiti,  condizioni  e   incompatibilita'   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di cui agli articoli 120-terdecies, comma  2  e  124.2
comma  2,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
definendo anche  accorgimenti  per  assicurare  che  il  servizio  di
consulenza indipendente svolto dal soggetto  iscritto  nella  sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi  sia  prestato  in  modo
effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. L'Organismo  di  cui  all'articolo  128-undecies  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce
con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo
VI, capi I-bis e II, del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993: 
          a)  requisiti  di  conoscenza  e  competenza   nonche'   di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di
coloro che svolgono funzioni di amministrazione  e  direzione  presso
agenti in attivita' finanziaria aventi  personalita'  giuridica,  dei
mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo  128-sexies,
comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonche' dei  dipendenti  e
collaboratori dei fornitori di  beni  o  prestatori  di  servizi  che
operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3; 
          b)  caratteristiche  delle  politiche  di  retribuzione   e
incentivazione del personale e  dei  collaboratori  degli  agenti  in
attivita' finanziaria e  dei  mediatori  creditizi,  cosi'  che  esse
favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo
VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»; 
      3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Ulteriori
requisiti, condizioni e incompatibilita' per i soggetti di  cui  agli
articoli 128-quater e 128-sexies  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis». 
    d) all'articolo 14, comma 2,  lettera  a),  numero  2),  dopo  le
parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le
seguenti:  «,  ivi  inclusa  l'attivita'  di  agente   in   attivita'
finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o
collaboratore a contatto con  il  pubblico  di  agenti  in  attivita'
finanziaria o  di  mediatori  creditizi  nel  rispetto  dell'articolo
128-novies, comma 3, del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993»; 
    e) all'articolo 17: 
      1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» e'  sostituita  dalla
seguente: «consulente»; 
      2) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
        «4-quater.1.  L'attivita'   di   mediazione   creditizia   e'
compatibile con la prestazione di servizi di  crowdfunding  ai  sensi
del  regolamento  (UE)  2020/1503,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 ottobre 2020.»; 
      3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore»  e'  sostituita
dalla seguente: «consulente»; 
      4) il comma 4-septies e' abrogato; 
    f) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  I  dipendenti  e  collaboratori  di  cui  all'articolo
128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono  tenuti  al  possesso  di  una  casella  di  posta   elettronica
certificata attiva ai fini della comunicazione  di  cui  all'articolo
23.». 
  2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto  2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» e'  sostituita  dalla
seguente: «consulenti»; 
      2) il comma 1-quater e' abrogato; 
      3) dopo il comma 3-bis  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-ter.  I
contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi  dei  commi
1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge  per  consentire  il
funzionamento  dell'Organismo  e  lo  svolgimento   delle   attivita'
istituzionali  ad  esso  attribuite,  sono  esclusi  dal   campo   di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»; 
    b) all'articolo 21,  comma  2,  dopo  le  parole:  «soggetti  ivi
iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori
di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993,»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 3, lettera  b),  numero  7),  dopo  le  parole:  «i
nominativi» sono inserite le seguenti:  «e  gli  indirizzi  di  posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  gli  indirizzi  di   posta   elettronica
certificata»; 
    d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard»  sono
inserite le seguenti: «e  la  durata»  e  le  parole:  «,  di  durata
complessiva  non  inferiore  a  sessanta  ore  per   biennio,»   sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12,  13,  14,  17,
          18, 20, 21, 23, 24 del citato decreto legislativo 13 agosto
          2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio  di
          agenzia  in  attivita'  finanziaria,  ne'   di   mediazione
          creditizia: 
                  a) (abrogata) 
                  b)  la  presentazione  o  la  proposta  ovvero   la
          conclusione, da parte di banche,  intermediari  finanziari,
          imprese  di  investimento,   societa'   di   gestione   del
          risparmio,  SICAV,  imprese   assicurative,   istituti   di
          pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste  italiane
          S.p.A.  di   contratti   relativi   alla   concessione   di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla  prestazione  di
          servizi di pagamento; 
                  b-bis) la presentazione o  la  proposta  ovvero  la
          conclusione  di  contratti  relativi  alla  concessione  di
          finanziamenti o alla prestazione di servizi  di  pagamento,
          nonche' di intermediazione nella  concessione  di  prestiti
          svolta  dai  fornitori  di  servizi  di  crowdfunding  alle
          imprese alle condizioni e nei limiti di cui al  regolamento
          (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          7 ottobre 2020; 
                  c) la  stipula,  da  parte  delle  associazioni  di
          categoria  e  dei  Confidi,  di  convenzioni  con   banche,
          intermediari finanziari  ed  altri  soggetti  operanti  nel
          settore finanziario finalizzate  a  favorire  l'accesso  al
          credito  delle  imprese  associate.  Per  la  raccolta   di
          richieste di finanziamento effettuate sulla base  di  dette
          convenzioni, le associazioni possono avvalersi di  soggetti
          in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  128-novies,
          comma 1. 
                Quanto previsto dalla  presente  lettera,  e'  esteso
          alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo
          2359  del  codice  civile,  costituite  dalle  associazioni
          stesse per il perseguimento delle finalita' associative. 
                1-bis.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia   in
          attivita' finanziaria la presentazione o la proposta  e  il
          collocamento di  contratti  relativi  alla  concessione  di
          finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da
          parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto
          dall'articolo 31 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate  per  conto
          del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico  di
          consulente  finanziario.   Il   soggetto   abilitato   cura
          l'aggiornamento   professionale   dei   propri   consulenti
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde
          per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
                1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia   in
          attivita' finanziaria la presentazione o la proposta  e  il
          collocamento di  contratti  relativi  alla  concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte  degli  agenti
          di assicurazione regolarmente iscritti nel  Registro  unico
          degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  di  cui
          all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, su  mandato  diretto  di  banche  e
          intermediari finanziari previsti dal  titolo  V  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  Il
          soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale  degli
          agenti assicurativi  mandatari,  assicura  il  rispetto  da
          parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI
          del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          risponde per  i  danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio
          dell'attivita'  prevista  dal  presente  comma,  anche   se
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
                1-quater. (abrogato) 
                2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
          su incarico di soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  non  e'   necessaria   l'iscrizione
          nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria,   a
          condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di  un
          contratto di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini  le
          modalita'  di  svolgimento,   abbia   carattere   meramente
          materiale, non determini l'insorgere di rapporti di  debito
          o di credito e in nessun caso sia  accompagnata  da  poteri
          dispositivi. 
                2-bis.   L'esercizio   di   agenzia   in    attivita'
          finanziaria  comporta   gli   obblighi   di   contribuzione
          previdenziale previsti per i soggetti di  cui  all'articolo
          1742 del codice civile. L'Organismo previsto  dall'articolo
          128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio
          di informazioni con gli enti di previdenza.». 
                Art.   13   (Ulteriori   requisiti,   condizioni    e
          incompatibilita'  per  i  soggetti  di  cui  agli  articoli
          128-quater e 128-sexies del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  all'articolo
          12-bis). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato  concludere
          contratti, nonche' effettuare, per conto  di  banche  o  di
          intermediari finanziari, l'erogazione  di  finanziamenti  e
          ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
          altri  mezzi  di  pagamento  o  di  titoli  di  credito.  I
          mediatori creditizi possono  raccogliere  le  richieste  di
          finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una  prima
          istruttoria  per  conto   dell'intermediario   erogante   e
          inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 
                1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          decreto, sentita la  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire  gli
          ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita'  per  lo
          svolgimento   dell'attivita'   di   cui    agli    articoli
          120-terdecies, comma 2 e 124.2, comma 2,  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  definendo
          anche  accorgimenti  per  assicurare  che  il  servizio  di
          consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto  nella
          sezione speciale dell'elenco dei  mediatori  creditizi  sia
          prestato   in   modo    effettivamente    indipendente    e
          nell'interesse del consumatore. 
                1-ter. L'Organismo di cui  all'articolo  128-undecies
          del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
          1993, stabilisce  con  riguardo  ai  contratti  di  credito
          disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e  II,  del
          medesimo testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385
          del 1993: 
                  a) requisiti di conoscenza e competenza nonche'  di
          aggiornamento  professionale  degli  agenti  in   attivita'
          finanziaria,   di   coloro   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione e  direzione  presso  agenti  in  attivita'
          finanziaria aventi personalita'  giuridica,  dei  mediatori
          creditizi e dei consulenti di cui all'articolo  128-sexies,
          comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 385 del  1993,  dei  loro  dipendenti  e  collaboratori,
          nonche' dei dipendenti e  collaboratori  dei  fornitori  di
          beni  o  prestatori  di  servizi  che  operano   ai   sensi
          dell'articolo 12-bis, comma 3; 
                  b) caratteristiche delle politiche di  retribuzione
          e incentivazione del personale e  dei  collaboratori  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi,
          cosi' che esse favoriscano  il  rispetto  dalla  disciplina
          prevista ai sensi del titolo  VI,  capi  I-bis  e  II,  del
          medesimo testo unico. 
                2. In conformita'  all'articolo  5,  comma  1,  della
          legge   3   febbraio   1989,   n.   39,   per   l'esercizio
          dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la
          licenza prevista dall'articolo 115 del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773.». 
                «Art.  14  (Requisiti  di  Professionalita').  -   1.
          L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti
          in attivita' finanziaria, di cui  all'articolo  128-quater,
          comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e'  subordinata  al  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
          professionalita': 
                  a) titolo di studio non  inferiore  al  diploma  di
          istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un
          corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato
          dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio
          estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; 
                  b)   frequenza   di   un   corso   di    formazione
          professionale  nelle   materie   rilevanti   nell'esercizio
          dell'agenzia in attivita' finanziaria; 
                  c) possesso di un'adeguata  conoscenza  in  materie
          giuridiche, economiche, finanziarie e  tecniche,  accertata
          tramite  il  superamento   dell'apposito   esame,   indetto
          dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita'
          da questo stabilite. 
                2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
          degli agenti in attivita' finanziaria di  cui  all'articolo
          128-quater, comma 2, e in quello dei  mediatori  creditizi,
          di  cui  all'articolo  128-sexies,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e'  subordinata  al
          possesso dei seguenti requisiti di professionalita': 
                  a) i  soggetti  con  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo devono essere scelti secondo  criteri
          di professionalita' e competenza fra  persone  che  abbiano
          maturato una esperienza complessiva di almeno  un  triennio
          attraverso l'esercizio di: 
                    1) attivita' di amministrazione  o  di  controllo
          ovvero compiti direttivi presso imprese; 
                    2) attivita' professionali in  materia  attinente
          al settore creditizio, finanziario, mobiliare, ivi  inclusa
          l'attivita' di  agente  in  attivita'  finanziaria  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o
          collaboratore a contatto  con  il  pubblico  di  agenti  in
          attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto
          dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico
          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
                    3)  attivita'  d'insegnamento  universitario   in
          materie giuridiche o economiche; 
                    4) funzioni amministrative o dirigenziali  presso
          enti  pubblici,  pubbliche  amministrazioni,   associazioni
          imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza
          con il settore creditizio,  finanziario,  mobiliare  ovvero
          presso enti pubblici o pubbliche  amministrazioni  che  non
          hanno attinenza con i predetti settori purche' le  funzioni
          comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 
                  b) il presidente del consiglio  di  amministrazione
          deve essere scelto secondo criteri  di  professionalita'  e
          competenza fra persone che abbiano maturato una  esperienza
          complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio
          dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a). 
                  c)  l'amministratore  unico,  l'unico  socio  della
          societa'  a  responsabilita'   limitata,   l'amministratore
          delegato e il direttore generale devono essere in  possesso
          di  una  specifica  competenza   in   materia   creditizia,
          finanziaria, mobiliare maturata  attraverso  esperienze  di
          lavoro in posizione  di  adeguata  responsabilita'  per  un
          periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi  requisiti
          sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
          funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 
                3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
          degli agenti in attivita' finanziaria di  cui  all'articolo
          128-quater, comma 2, e in quello dei  mediatori  creditizi,
          di  cui  all'articolo  128-sexies,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e'   altresi'
          subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per
          coloro  che  svolgono   funzioni   di   amministrazione   e
          direzione.». 
                «Art. 17  (Incompatibilita').  -  1.  Fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  128-octies   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  puo',   con   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400,  individuare  le  ulteriori  cause  di
          incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita'  di  agente
          in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio. 
                2. I dipendenti, gli  agenti  e  i  collaboratori  di
          banche ed  intermediari  finanziari  non  possono  svolgere
          attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure
          per  interposta  persona,  attivita'  di   amministrazione,
          direzione  o  controllo  nelle   societa'   di   mediazione
          creditizia  iscritte  nell'elenco   di   cui   all'articolo
          128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita'
          di promozione per conto di intermediari finanziari  diversi
          da quello per il quale prestano la propria attivita'. 
                3. Le societa' di mediazione creditizia  non  possono
          detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in  banche
          o intermediari finanziari. 
                4.  Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  non
          possono detenere, nelle imprese  o  societa'  che  svolgono
          l'attivita' di mediazione  creditizia,  partecipazioni  che
          rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o  che
          attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto
          o  che  comunque  consentono  di  esercitare   un'influenza
          notevole. 
                4-bis.   L'attivita'   di   agenzia   in    attivita'
          finanziaria e' compatibile con l'attivita'  di  agenzia  di
          assicurazione e quella  di  consulente  finanziario,  fermo
          restando quanto stabilito dall'articolo  12,  comma  1-bis,
          nonche' i rispettivi obblighi di  iscrizione  nel  relativo
          elenco,  registro  o  albo,  effettuata  al  ricorrere  dei
          requisiti  previsti   ai   sensi   del   presente   decreto
          legislativo, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Il
          possesso dei requisiti e' verificato per  via  informatica.
          L'esercizio di  tali  attivita'  rimane  assoggettato  alle
          relative discipline di settore ed ai relativi controlli. 
                4-ter.   L'attivita'   di   agenzia   in    attivita'
          finanziaria  non  e'  compatibile  con  le   attivita'   di
          mediazione di assicurazione o di  riassicurazione  previste
          dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ne'  con
          l'attivita' di consulente finanziario di  cui  all'articolo
          18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e
          neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di
          cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 
                4-quater. L'attivita'  di  mediazione  creditizia  e'
          compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
          o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente
          immobiliare,  fermi  restando  i  rispettivi  obblighi   di
          iscrizione nel relativo elenco,  registro,  albo  o  ruolo,
          effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
          presente   decreto   legislativo,    del    codice    delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge
          3 febbraio 1989,  n.  39.  Il  possesso  dei  requisiti  e'
          verificato  per  via  informatica.  L'esercizio   di   tali
          attivita' rimane assoggettato alle relative  discipline  di
          settore e ai relativi controlli. 
                4-quater.1. L'attivita' di mediazione  creditizia  e'
          compatibile con la prestazione di servizi  di  crowdfunding
          ai sensi del regolamento  (UE)  2020/1503,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020. 
                4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non
          e' compatibile con l'attivita' di agenzia di  assicurazione
          prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
          e con l'attivita' di consulente  finanziario  prevista  dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                4-sexies.    L'Organismo    previsto    dall'articolo
          128-undecies e  i  soggetti  incaricati  della  tenuta  dei
          registri  ed  albi  indicati  ai  commi  4-bis  e  4-quater
          concordano forme di collaborazione in materia di formazione
          ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio  di
          informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti
          a carico degli iscritti. 
                4-septies. (abrogato) 
                4-octies. Ai fini del  presente  decreto  legislativo
          per collaboratori si intendono  coloro  che  operano  sulla
          base di un incarico conferito ai sensi  dell'articolo  1742
          del codice civile. Il superamento  della  prova  valutativa
          prevista  dall'articolo   128-novies,   comma   1,   e   la
          trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi  del
          comma 3  del  medesimo  articolo  assolvono  agli  obblighi
          previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
          e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro di  grazia  e
          giustizia,  21  agosto  1985,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  212  del  9  settembre  1985,  esonerando  il
          collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non  si  applica
          la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  9  della
          legge 3 maggio 1985, n. 204.». 
                «Art. 18 (Requisiti  tecnico  -  informatici).  -  1.
          L'iscrizione  negli   elenchi   previsti   dagli   articoli
          128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e'  subordinata
          al possesso, da parte degli  agenti  e  mediatori,  di  una
          casella di posta elettronica certificata  e  di  una  firma
          digitale con lo stesso valore legale della firma  autografa
          ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
          relative norme di attuazione. 
              1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo
          128-novies, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  sono  tenuti  al
          possesso di una casella di  posta  elettronica  certificata
          attiva ai fini  della  comunicazione  di  cui  all'articolo
          23.». 
                «Art.  20   (Contenuto   dell'autonomia   finanziaria
          dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della  propria  autonomia
          finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i  contributi
          e le altre somme dovute dagli iscritti  e  dai  richiedenti
          l'iscrizione  negli  elenchi  degli  agenti  in   attivita'
          finanziaria e dei mediatori  creditizi,  nonche'  dai  loro
          dipendenti e  collaboratori  nella  misura  necessaria  per
          garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 
                1-bis. L'Organismo determina e riscuote i  contributi
          in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
          cui  all'articolo  128-quater,   comma   7,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel rispetto  del
          diritto  dell'Unione   europea,   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993  nonche'  dai
          consulenti   finanziari   iscritti    nell'albo    previsto
          dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58 e dei soggetti di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, regolarmente  iscritti  nel  Registro  unico  degli
          intermediari assicurativi e riassicurativi. 
                1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote  i
          contributi e le altre somme dovute  dai  soggetti  indicati
          nell'articolo 17-bis, comma 1. 
                1-quater. (abrogato) 
                2. La misura, le modalita' e i termini di  versamento
          dei contributi e delle altre somme  dovute  dagli  iscritti
          all'Organismo sono determinati dal  medesimo  con  delibera
          nella misura necessaria a garantire  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita'. 
                3. Il provvedimento con cui l'Organismo  ingiunge  il
          pagamento dei contributi  dovuti  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo.  La  relativa  procedura  e'  disciplinata   con
          regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
                3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
          con i terzi, e' disciplinata  dal  codice  civile  e  dalle
          altre norme applicabili alle persone giuridiche di  diritto
          privato.   E'   in   ogni   caso   esclusa   l'applicazione
          all'Organismo delle norme vigenti in materia  di  contratti
          pubblici e di pubblico impiego. 
                3-ter.   I   contributi   determinati   e    riscossi
          dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter,  2  e  3
          dovuti in base alla legge per consentire  il  funzionamento
          dell'Organismo   e   lo   svolgimento    delle    attivita'
          istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di
          applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).». 
                «Art.  21  (Funzioni  dell'Organismo).  -  1.   Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2,
          del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,
          l'Organismo svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  disciplina  la  struttura   propria   e   delle
          eventuali sezioni territoriali al  fine  di  garantirne  la
          funzionalita' e l'efficienza; 
                  b) istituisce l'elenco degli  agenti  in  attivita'
          finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi  e  provvede
          alla loro custodia e gestione; 
                  c) verifica la permanenza dei  requisiti  necessari
          per  l'iscrizione  negli  elenchi  di  cui  agli   articoli
          128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  d) verifica il rispetto  da  parte  degli  iscritti
          delle discipline cui essi sono sottoposti; 
                  e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita',
          di sospensione  e  di  cancellazione  nei  confronti  degli
          iscritti negli elenchi; 
                  f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita'
          di cui agli articoli 128-quater e  128-sexies  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  ai  fini  della
          permanenza dell'iscrizione negli elenchi; 
                  g)  accerta  la  sussistenza   dei   requisiti   di
          professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
          cura l'aggiornamento professionale degli iscritti; 
                  h) stabilisce gli standard dei corsi di  formazione
          che le societa' di mediazione e  gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
          amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori; 
                  i)   secondo    quanto    previsto    dall'articolo
          128-novies, stabilisce i contenuti  e  le  modalita'  della
          prova valutativa. 
                  i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di
          invio   della   comunicazione   ai   sensi    dell'articolo
          128-quater, comma 7. 
                2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma  1,
          lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
          soggetti ivi iscritti e ai dipendenti  e  collaboratori  di
          cui all'articolo 128-novies, comma 3, del  testo  unico  di
          cui  al  decreto  legislativo   n.   385   del   1993,   la
          comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di
          atti e documenti secondo le modalita'  e  i  termini  dallo
          stesso  determinati,   nonche'   procedere   ad   audizione
          personale e effettuare ispezioni. 
                2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia  dell'azione
          ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo  stipula
          protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in  modo  da
          coordinare le ispezioni di  cui  al  precedente  comma  con
          quelle  effettuate  dalla  Guardia  di  Finanza  ai   sensi
          dell'articolo 53,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231.». 
                «Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La  domanda
          di iscrizione nell'elenco  prende  data  dal  giorno  della
          presentazione  ovvero,   in   caso   di   incompletezza   o
          irregolarita',  da  quello  del   completamento   o   della
          regolarizzazione. 
                2. L'Organismo, accertato il possesso dei  requisiti,
          dispone  l'iscrizione  nell'elenco,  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dal ricevimento  della  domanda.  Qualora
          entro tale termine non sia  adottato  un  provvedimento  di
          rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 
                3. Nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria
          sono indicati: 
                  a) per le persone fisiche: 
                    1) cognome e nome; 
                    2) luogo e data di nascita; 
                    3) codice fiscale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5)  domicilio  eletto  in   Italia   e   relativo
          indirizzo, nonche' il comune di  residenza  e  il  relativo
          indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 
                    6) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    7)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti dell'iscritto, nonche' ogni  altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita'; 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere  le
          attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
          capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b) per le persone giuridiche: 
                    1) denominazione sociale; 
                    2) data di costituzione; 
                    3) sede legale e, se diversa dalla  sede  legale,
          la sede della direzione generale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    6)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti della societa', nonche' ogni altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                    7)  i  nominativi  e  gli  indirizzi   di   posta
          elettronica certificata dei dipendenti e dei  collaboratori
          di cui l'agente in attivita' finanziaria  si  avvale  nello
          svolgimento della propria attivita'. 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere,  anche
          senza  stabilirvi  succursali,  le  attivita'  relative  ai
          contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
          VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
                4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: 
                  a) denominazione sociale; 
                  b) data di costituzione; 
                  c) sede legale e, se diversa dalla sede legale,  la
          sede della direzione generale; 
                  d) data di iscrizione nell'elenco; 
                  e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
          ai  sensi  dell'articolo   128-ter   decies   del   decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti della societa', nonche' ogni altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                  f)  i  nominativi  e   gli   indirizzi   di   posta
          elettronica certificata dei dipendenti e dei  collaboratori
          di cui il mediatore creditizio si avvale nello  svolgimento
          della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
          comma 2, e dell'articolo 128-novies. 
                  f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
          certificata. 
                  f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in  cui
          il  mediatore  creditizio  puo'   svolgere,   anche   senza
          stabilirvi succursali, le attivita' relative  ai  contratti
          di credito disciplinati dal capo I-bis del  titolo  VI  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385)) 
                5.  Alla  data  dell'iscrizione  negli  elenchi  sono
          comunicati all'Organismo il luogo  di  conservazione  della
          documentazione e gli estremi identificativi  della  polizza
          assicurativa  di  cui  all'articolo  128-quinquies,   comma
          1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro  dieci
          giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di  cui
          ai commi 3 e 4. 
                6-bis. Nell'elenco dei soggetti di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  sono  indicate  le
          informazioni   contenute   nella   comunicazione    inviata
          dall'autorita' competente dello Stato  membro  di  origine,
          compresi almeno: 
                  a) la denominazione del soggetto; 
                  b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se  del
          caso, della succursale con sede in Italia; 
                  c) l'indirizzo, anche di posta  elettronica,  o  un
          altro recapito.». 
                «Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). -  1.
          L'Organismo indice  con  cadenza  almeno  annuale,  secondo
          modalita'  dallo  stesso  stabilite,  un  esame  volto   ad
          accertare i requisiti di  professionalita'  di  coloro  che
          richiedono  l'iscrizione  negli  elenchi  degli  agenti  in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 
                2. L'esame deve consentire di verificare  l'effettivo
          possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
          per lo svolgimento dell'attivita'. 
                3. L'Organismo stabilisce  le  date,  le  sedi  e  le
          modalita'  di  partecipazione  e  svolgimento   dell'esame,
          garantendo  adeguata  pubblicita'  ad   ogni   informazione
          relativa allo stesso. 
                4.  Gli  iscritti  negli  elenchi  degli  agenti   in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti
          a garantire l'aggiornamento  professionale  proprio  e  dei
          propri    amministratori,    direttori,    dipendenti     e
          collaboratori,   coerentemente   con   la   natura   e   le
          caratteristiche  dell'attivita'   prestata,   mediante   la
          frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 
                5. L'Organismo stabilisce gli standard  e  la  durata
          dei  corsi  di  formazione  finalizzati   all'aggiornamento
          professionale.  I  corsi  di  formazione  sono  tenuti   da
          soggetti con esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore
          della  formazione  in  materie   economiche,   finanziarie,
          tecniche    e    giuridiche,    rilevanti    nell'esercizio
          dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria. 
                6. L'Organismo vigila  sul  rispetto  del  dovere  di
          aggiornamento professionale,  richiedendo  la  trasmissione
          periodica della copia degli attestati rilasciati  all'esito
          dei corsi di formazione.».