Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a), e' abrogata;
1.2) alla lettera b), le parole: «promozione e» sono
sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»;
1.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la
conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o
alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di intermediazione
nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di
crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 ottobre 2020;»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di
consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento
professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto
da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni
da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente
comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.»;
3) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la
presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte
degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su
mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.»;
4) il comma 1-quater e' abrogato;
5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale»
sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti
di debito o di credito»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o
prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o
creditori a titolo accessorio). - 1. Non costituisce esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la
presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di
fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di
finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili
iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base
di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari
finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati
all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi
quelli relativi al rilascio di carte di credito.
2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro
pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di
servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di
cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3,
lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati
comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).
3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le
informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori
di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle
piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti
modalita':
a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari
previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati
all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori
di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla
base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilita',
dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;
b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori
di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122,
comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto
dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono
contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria
attivita' commerciale o professionale nella sola forma della
dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da
essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle
informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di
cui al comma 2, le modalita' e i termini delle comunicazioni nonche'
eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti
tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi
aggiornamenti;
b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati
riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;
c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per
le finalita' di cui al presente decreto;
d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a
copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del
registro e della sezione dedicata, nonche' le modalita' e i termini
entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al
presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui
al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attivita'
rispettivamente svolta, nonche' l'articolo 13, comma 1-ter, del
presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i
contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al
comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di
istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e
dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo
svolgimento delle proprie attivita'. I soggetti che effettuano la
comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al
rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o
prestatori di servizi convenzionati.
7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da
parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3
della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini,
puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi
la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo,
fissando i relativi termini. L'Organismo puo' effettuare ispezioni
presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che
agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando
strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai
sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o
trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in
caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo e'
applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni
o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente articolo
da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione
della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario
finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato
all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il
soggetto sanzionato.
8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi
che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
del 6 maggio 2003 e che esercitano le attivita' previste dal comma 1
o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su
segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli
intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo
unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri
soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che
stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il
rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A
tali fini, l'Organismo puo' richiedere agli stessi fornitori di beni
o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al
presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione
della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il
versamento di un contributo per la copertura delle spese di
istruttoria la cui misura e' determinata dallo stesso Organismo. Per
la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5,
per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle
informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo
alle attivita' di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo
applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi
di cui al presente comma:
a) il richiamo scritto;
b) l'inibizione dalla continuazione dell'attivita' di cui al
presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
30.000. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca,
all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o
abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione
con il soggetto sanzionato.
9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi
dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella
raccomandazione 2003/361/CE non e' consentito l'esercizio delle
attivita' previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel
registro di cui al comma 2.
10. La violazione di cui al comma 9 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del
fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti
l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della
banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro
soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce
il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento
dell'attivita' di cui al presente articolo sino all'adempimento
dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca,
intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto
autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca
d'Italia o la diversa autorita' competente.
11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8
e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico,
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni
circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui
all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico.
12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai
commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalita' e i termini
di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di
irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo.
In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo
avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le
modalita' previsti dalla legge.
13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo
di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa
all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di
cui al comma 2.»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli ulteriori
requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo svolgimento
dell'attivita' di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di
consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo
effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce
con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo
VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993:
a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita' finanziaria, di
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso
agenti in attivita' finanziaria aventi personalita' giuridica, dei
mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies,
comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonche' dei dipendenti e
collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che
operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e
incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse
favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo
VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori
requisiti, condizioni e incompatibilita' per i soggetti di cui agli
articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis».
d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le
parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi inclusa l'attivita' di agente in attivita'
finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o
collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attivita'
finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo
128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» e' sostituita dalla
seguente: «consulente»;
2) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
«4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi
del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 ottobre 2020.»;
3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore» e' sostituita
dalla seguente: «consulente»;
4) il comma 4-septies e' abrogato;
f) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo
128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica
certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo
23.».
2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» e' sostituita dalla
seguente: «consulenti»;
2) il comma 1-quater e' abrogato;
3) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. I
contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi
1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il
funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»;
b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi
iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori
di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993,»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i
nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta
elettronica certificata»;
2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono
inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica
certificata»;
d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono
inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata
complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono
soppresse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 23, 24 del citato decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione
creditizia:
a) (abrogata)
b) la presentazione o la proposta ovvero la
conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari,
imprese di investimento, societa' di gestione del
risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di
pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane
S.p.A. di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di
servizi di pagamento;
b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la
conclusione di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento,
nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti
svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle
imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento
(UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 ottobre 2020;
c) la stipula, da parte delle associazioni di
categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche,
intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel
settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al
credito delle imprese associate. Per la raccolta di
richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette
convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies,
comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso
alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, costituite dalle associazioni
stesse per il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il
collocamento di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da
parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto
del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di
consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura
l'aggiornamento professionale dei propri consulenti
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde
per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il
collocamento di contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti
di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e
intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il
soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli
agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da
parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio
dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
1-quater. (abrogato)
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito
o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione
previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo
1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio
di informazioni con gli enti di previdenza.».
Art. 13 (Ulteriori requisiti, condizioni e
incompatibilita' per i soggetti di cui agli articoli
128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo
12-bis). - 1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere
contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e
ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di
altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I
mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima
istruttoria per conto dell'intermediario erogante e
inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire gli
ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilita' per lo
svolgimento dell'attivita' di cui agli articoli
120-terdecies, comma 2 e 124.2, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo
anche accorgimenti per assicurare che il servizio di
consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella
sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia
prestato in modo effettivamente indipendente e
nell'interesse del consumatore.
1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito
disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993:
a) requisiti di conoscenza e competenza nonche' di
aggiornamento professionale degli agenti in attivita'
finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione presso agenti in attivita'
finanziaria aventi personalita' giuridica, dei mediatori
creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies,
comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori,
nonche' dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di
beni o prestatori di servizi che operano ai sensi
dell'articolo 12-bis, comma 3;
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione
e incentivazione del personale e dei collaboratori degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,
cosi' che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina
prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del
medesimo testo unico.
2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della
legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio
dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la
licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.».
«Art. 14 (Requisiti di Professionalita'). - 1.
L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti
in attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di
professionalita':
a) titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un
corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato
dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio
estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza di un corso di formazione
professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio
dell'agenzia in attivita' finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata
tramite il superamento dell'apposito esame, indetto
dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita'
da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) i soggetti con funzioni di amministrazione,
direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri
di professionalita' e competenza fra persone che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
1) attivita' di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attivita' professionali in materia attinente
al settore creditizio, finanziario, mobiliare, ivi inclusa
l'attivita' di agente in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o
collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in
attivita' finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto
dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
3) attivita' d'insegnamento universitario in
materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso
enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni
imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza
con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non
hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni
comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
b) il presidente del consiglio di amministrazione
deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e
competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio
dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a).
c) l'amministratore unico, l'unico socio della
societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore
delegato e il direttore generale devono essere in possesso
di una specifica competenza in materia creditizia,
finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di
lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un
periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti
sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco
degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi,
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' altresi'
subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione.».
«Art. 17 (Incompatibilita'). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo', con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di
incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente
in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di
banche ed intermediari finanziari non possono svolgere
attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure
per interposta persona, attivita' di amministrazione,
direzione o controllo nelle societa' di mediazione
creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo
128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita'
di promozione per conto di intermediari finanziari diversi
da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono
detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche
o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono
l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che
rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che
attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto
o che comunque consentono di esercitare un'influenza
notevole.
4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di
assicurazione e quella di consulente finanziario, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis,
nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo
elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei
requisiti previsti ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
possesso dei requisiti e' verificato per via informatica.
L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle
relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria non e' compatibile con le attivita' di
mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con
l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di
cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente
immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di
iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo,
effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
presente decreto legislativo, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'
verificato per via informatica. L'esercizio di tali
attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di
settore e ai relativi controlli.
4-quater.1. L'attivita' di mediazione creditizia e'
compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding
ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.
4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non
e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione
prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e con l'attivita' di consulente finanziario prevista dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei
registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater
concordano forme di collaborazione in materia di formazione
ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di
informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti
a carico degli iscritti.
4-septies. (abrogato)
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo
per collaboratori si intendono coloro che operano sulla
base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742
del codice civile. Il superamento della prova valutativa
prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la
trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi
previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il
collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della
legge 3 maggio 1985, n. 204.».
«Art. 18 (Requisiti tecnico - informatici). - 1.
L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli
128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata
al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una
casella di posta elettronica certificata e di una firma
digitale con lo stesso valore legale della firma autografa
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
relative norme di attuazione.
1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo
128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al
possesso di una casella di posta elettronica certificata
attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo
23.».
«Art. 20 (Contenuto dell'autonomia finanziaria
dell'Organismo). - 1. Nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi
e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro
dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi
in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di
cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai
consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati
nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. (abrogato)
2. La misura, le modalita' e i termini di versamento
dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti
all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il
pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo
esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle
altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto
privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione
all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici e di pubblico impiego.
3-ter. I contributi determinati e riscossi
dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3
dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento
dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).».
«Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle
eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la
funzionalita' e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede
alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari
per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli
128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti
delle discipline cui essi sono sottoposti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita',
di sospensione e di cancellazione nei confronti degli
iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della
permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di
professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione
che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita'
finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori;
i) secondo quanto previsto dall'articolo
128-novies, stabilisce i contenuti e le modalita' della
prova valutativa.
i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di
invio della comunicazione ai sensi dell'articolo
128-quater, comma 7.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
soggetti ivi iscritti e ai dipendenti e collaboratori di
cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la
comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di
atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo
stesso determinati, nonche' procedere ad audizione
personale e effettuare ispezioni.
2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione
ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula
protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da
coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con
quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.».
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda
di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora
entro tale termine non sia adottato un provvedimento di
rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo
indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo
indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita';
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale,
la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi e gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori
di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello
svolgimento della propria attivita'.
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi e gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei dipendenti e dei collaboratori
di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
comma 2, e dell'articolo 128-novies.
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata.
f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385))
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma
1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci
giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui
ai commi 3 e 4.
6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le
informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall'autorita' competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del
caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito.».
«Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). - 1.
L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo
modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad
accertare i requisiti di professionalita' di coloro che
richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo
possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le
modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame,
garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione
relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti
a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei
propri amministratori, direttori, dipendenti e
collaboratori, coerentemente con la natura e le
caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard e la durata
dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento
professionale. I corsi di formazione sono tenuti da
soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore
della formazione in materie economiche, finanziarie,
tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di
aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione
periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito
dei corsi di formazione.».