Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193
1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), e'
abrogata.
2. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e
deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari
assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo
immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di
proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto
di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di
assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o
del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni
offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul
mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza
presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a
quella proposta dal finanziatore.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS puo'
definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui
sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini
della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della
stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da
loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il
contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso
autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia
equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in
alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare
il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata
rispetto alla documentazione contrattuale.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di
assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il
credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse
vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza
prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in
fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa,
delle compagnie di assicurazione.».
3. All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera
c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un
contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121,
comma 1, lettera c), del testo unico bancario».
4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di
rispettiva competenza, le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2,
eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo
provvedimento e' adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.»;
b) all'articolo 5, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano
sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo
2, comma 7.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 144-bis, comma 1,
del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita'
nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di
pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
competente ai sensi ((dell'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la
competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni
di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394)), in materia di:
a)
b)
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di
cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) (abrogata)
e) commercio elettronico, di cui alla parte III,
titolo III, capo II;
f)
g)
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV,
capo I.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di
mutui immobiliari e di credito al consumo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di
attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse
degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se
condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo
conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito
al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione,
ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione
sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del
credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le
condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo, la polizza che il cliente
presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa
sia necessaria per ottenere il finanziamento o per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata
dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a
quella proposta dal finanziatore.
2. L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei
contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia
necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della
valutazione di equivalenza di cui al comma 1.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva
all'atto della stipula del finanziamento una polizza
proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto
di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di
recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto
di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni
offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una
polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata,
che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto
previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le
compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il
cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione
separata rispetto alla documentazione contrattuale.
2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le
offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia
necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno
tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate
e salvo che richieda la stipula della polizza prima della
scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in
fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in
alternativa, delle compagnie di assicurazione.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso
la medesima banca, istituto o intermediario".
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari sono tenuti a informare il richiedente il
finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare
della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa
all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull'ammontare complessivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 120-quinquies del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il
distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
un prodotto o servizio accessorio diverso da una
assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso
accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita'
di acquistare separatamente le due componenti e fornisce
una descrizione adeguata delle diverse componenti
dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il
rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo
o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle
componenti considerate separatamente, il distributore di
prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata
delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del
modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la
copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto
a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come
parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il
distributore di prodotti assicurativi offre al contraente
la possibilita' di acquistare il bene o servizio
separatamente. Il presente comma non si applica se un
prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio
o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1,
comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-
quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, a
un contratto di credito al consumo quale definito
all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico
bancario o a un conto di pagamento quale definito
all'articolo 126-decies del testo unico bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di
prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per
cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto
complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto indicato a
soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
medesimo.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con
riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa,
puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste
dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la
vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto
diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che
l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o
prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica
sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti
di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono
esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le
rispettive competenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che
offrono copertura per diversi tipi di rischio.».
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del
Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, ove applicabili.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata
legge 7 dicembre 2023, n. 193, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di
investimento e assicurativi). - 1. Ai fini della
stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi
bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di
contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al
momento della stipulazione del contratto o successivamente,
le informazioni sono suscettibili di influenzarne
condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di
informazioni relative allo stato di salute della persona
fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui
la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui
trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di
recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta.
Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la
patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo
anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non
possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal
contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita'
dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere
utilizzate per la determinazione delle condizioni
contrattuali.
2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari,
finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le
trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo
di contratti, le banche, gli istituti di credito, le
imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e
assicurativi forniscono alla controparte adeguate
informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e'
fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti
e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei
predetti contratti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
altresi' applicati al contraente limiti, costi e oneri
aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli
previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione
vigente.
4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di
credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari
finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di
visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei
casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti
indicati al medesimo comma.
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano
state fornite precedentemente, non possono essere
utilizzate ai fini della valutazione del rischio
dell'operazione o della solvibilita' del contraente,
decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal
fine, il contraente invia tempestivamente alla banca,
all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o
all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata, la certificazione rilasciata secondo le
disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1.
Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione,
gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo
procedono alla loro cancellazione.
6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi
bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole
contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma
1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita'
del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.
La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica
contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
del procedimento.
7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le
materie di rispettiva competenza, le modalita' di
attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo
formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.».
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti
oncologici iscritte nella sezione Reti associative del
Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di
associazioni di secondo livello iscritte al predetto
Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza
oneri per l'assistito, per la certificazione della
sussistenza dei requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie
oncologiche per le quali si applicano termini inferiori
rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3,
comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i
termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i
contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, i
procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e
internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima
data di entrata in vigore della presente legge devono
conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullita'
delle singole clausole contrattuali o della parte degli
atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi
difformi. La nullita' opera soltanto a vantaggio della
persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali
vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla
presente legge. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».