Art. 3 
 
Modifiche al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  al
  decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  al  decreto  legislativo  7
  settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 
 
  1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  la  lettera  d),  e'
abrogata. 
  2. All'articolo  28  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e
deliberate dall'IVASS in  materia  di  interesse  degli  intermediari
assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del  mutuo
immobiliare   o,    tenendo    conto    delle    considerazioni    di
proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto
di  assicurazione,  ovvero  qualora  l'offerta  di  un  contratto  di
assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione  del  mutuo  o
del credito, sono tenuti ad accettare, senza  variare  le  condizioni
offerte per l'erogazione del  mutuo  immobiliare  o  del  credito  al
consumo, la polizza  che  il  cliente  presentera'  o  reperira'  sul
mercato; nel  caso  in  cui  essa  sia  necessaria  per  ottenere  il
finanziamento o per ottenerlo alle  condizioni  offerte,  la  polizza
presentata dal cliente offre un livello  di  garanzia  equivalente  a
quella proposta dal finanziatore.»; 
    b) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'IVASS  puo'
definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la  cui
sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai  fini
della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva  all'atto  della
stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o  da
loro incaricati ha diritto di recedere dalla  stessa  entro  sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace  il
contratto  di  finanziamento.  Ove  la  polizza  sia  necessaria  per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in  sostituzione  una  polizza  dallo  stesso
autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di  garanzia
equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in
alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad  informare
il cliente di  quanto  sopra  stabilito  con  comunicazione  separata
rispetto alla documentazione contrattuale.»; 
    d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le  offerte  di
assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria  per  ottenere  il
credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse
vengano modificate e salvo che  richieda  la  stipula  della  polizza
prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto  in
fase precontrattuale da parte dei  finanziatori  o,  in  alternativa,
delle compagnie di assicurazione.». 
  3.  All'articolo  120-quinquies,  comma   3,   del   codice   delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera
c), del testo unico bancario» sono inserite  le  seguenti:  «,  a  un
contratto di credito al  consumo  quale  definito  all'articolo  121,
comma 1, lettera c), del testo unico bancario». 
  4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il  Garante  per  la
protezione dei  dati  personali,  stabiliscono,  per  le  materie  di
rispettiva competenza, le modalita' di attuazione dei commi  1  e  2,
eventualmente   predisponendo   formulari    e    modelli.    Analogo
provvedimento  e'  adottato  dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali.»; 
    b) all'articolo 5, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la  vigilanza
sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano
sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi  dell'articolo
2, comma 7.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 144-bis,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  144-bis   (Cooperazione   tra   le   autorita'
          nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
          dello sviluppo economico, salve le disposizioni in  materia
          bancaria,  finanziaria,  assicurativa  e  di   sistemi   di
          pagamento e le competenze delle autorita'  indipendenti  di
          settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
          competente ai  sensi  ((dell'articolo  3,  numero  6),  del
          regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017,  nonche'  le  disposizioni
          vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la
          competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni
          di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo  3,
          numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394)), in materia di: 
                  a) 
                  b) 
                  c) garanzia nella vendita dei beni di  consumo,  di
          cui alla parte IV, titolo III, capo I; 
                  d) (abrogata) 
                  e) commercio elettronico, di cui  alla  parte  III,
          titolo III, capo II; 
                  f) 
                  g) 
                  h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
          ai prodotti per le vacanze di lungo termine,  contratti  di
          rivendita e di scambio, di cui alla parte III,  titolo  IV,
          capo I. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 28 (Assicurazioni  connesse  all'erogazione  di
          mutui immobiliari e di credito  al  consumo).  -  1.  Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e dalle  relative  disposizioni  di
          attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di  interesse
          degli  intermediari  assicurativi,   i   finanziatori,   se
          condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o,  tenendo
          conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito
          al consumo alla stipula di un contratto  di  assicurazione,
          ovvero qualora l'offerta di un contratto  di  assicurazione
          sia connessa o accessoria all'erogazione del  mutuo  o  del
          credito,  sono  tenuti  ad  accettare,  senza  variare   le
          condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
          del  credito  al  consumo,  la  polizza  che   il   cliente
          presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in  cui  essa
          sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento   o   per
          ottenerlo alle condizioni offerte,  la  polizza  presentata
          dal cliente offre un  livello  di  garanzia  equivalente  a
          quella proposta dal finanziatore. 
                2. L'IVASS puo' definire il  contenuto  standard  dei
          contratti  di  assicurazione  la  cui  sottoscrizione   sia
          necessaria per ottenere il  finanziamento,  ai  fini  della
          valutazione di equivalenza di cui al comma 1. 
                2-bis.  Nel  caso  in  cui  il  cliente   sottoscriva
          all'atto  della  stipula  del  finanziamento  una   polizza
          proposta dai finanziatori o da loro incaricati  ha  diritto
          di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso  di
          recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto
          di  finanziamento.  Ove  la  polizza  sia  necessaria   per
          ottenere il finanziamento o per ottenerlo  alle  condizioni
          offerte, il cliente puo'  presentare  in  sostituzione  una
          polizza dallo stesso autonomamente  reperita  e  stipulata,
          che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto
          previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa,  le
          compagnie di assicurazione si  impegnano  ad  informare  il
          cliente  di  quanto  sopra  stabilito   con   comunicazione
          separata rispetto alla documentazione contrattuale. 
                2-ter. Il cliente ha il  diritto  di  confrontare  le
          offerte  di  assicurazione  la   cui   sottoscrizione   sia
          necessaria per ottenere il credito al  consumo  per  almeno
          tre giorni, senza che le offerte stesse vengano  modificate
          e salvo che richieda la stipula della polizza  prima  della
          scadenza del termine, ed e' informato di  tale  diritto  in
          fase  precontrattuale  da  parte  dei  finanziatori  o,  in
          alternativa, delle compagnie di assicurazione. 
                3.  All'articolo  21,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla
          sottoscrizione di una polizza  assicurativa  erogata  dalla
          medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte  le
          seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente  presso
          la medesima banca, istituto o intermediario". 
                3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal  comma  1,  le
          banche,  gli  istituti  di  credito  e   gli   intermediari
          finanziari  sono  tenuti  a  informare  il  richiedente  il
          finanziamento della provvigione percepita e  dell'ammontare
          della  provvigione  pagata  dalla  compagnia   assicurativa
          all'intermediario, in termini sia assoluti che  percentuali
          sull'ammontare complessivo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  120-quinquies  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  120-quinquies  (Vendita  abbinata).  -  1.  Il
          distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
          un  prodotto  o  servizio   accessorio   diverso   da   una
          assicurazione, come parte di un pacchetto  o  dello  stesso
          accordo, informa il contraente dell'eventuale  possibilita'
          di acquistare separatamente le due  componenti  e  fornisce
          una   descrizione   adeguata   delle   diverse   componenti
          dell'accordo o del pacchetto e  i  giustificativi  separati
          dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
                2. Nelle circostanze di cui al comma 1  e  quando  il
          rischio o la copertura assicurativa derivanti  dall'accordo
          o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle
          componenti considerate separatamente,  il  distributore  di
          prodotti assicurativi  fornisce  una  descrizione  adeguata
          delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del
          modo in cui la loro interazione  modifica  i  rischi  o  la
          copertura assicurativa. 
                3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto
          a un bene o servizio diverso  da  una  assicurazione,  come
          parte  di  un  pacchetto  o  dello   stesso   accordo,   il
          distributore di prodotti assicurativi offre  al  contraente
          la  possibilita'  di  acquistare   il   bene   o   servizio
          separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un
          prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un  servizio
          o attivita' di investimento quali definiti all'articolo  1,
          comma 5, del testo unico dell'intermediazione  finanziaria,
          a un contratto di credito quale definito all'articolo  120-
          quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, a
          un  contratto  di  credito  al   consumo   quale   definito
          all'articolo 121, comma 1,  lettera  c),  del  testo  unico
          bancario  o  a  un  conto  di  pagamento   quale   definito
          all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 
                4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di
          prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi  per
          cui il prodotto assicurativo che  e'  parte  del  pacchetto
          complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto  indicato  a
          soddisfare  le  richieste  e  le  esigenze  del  contraente
          medesimo. 
                5. Nei casi di cui ai  commi  1  e  3,  in  relazione
          all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS,  con
          riferimento all'attivita'  di  distribuzione  assicurativa,
          puo' applicare le misure cautelari e interdittive  previste
          dal presente codice, ivi incluso il potere  di  vietare  la
          vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
          di una assicurazione  insieme  a  un  servizio  o  prodotto
          diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto  che
          l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o
          prodotto diverso dall'assicurazione,  quando  tale  pratica
          sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai  prodotti
          di  investimento  assicurativi,  i  suddetti  poteri   sono
          esercitati  da  IVASS  e  CONSOB,  coerentemente   con   le
          rispettive competenze. 
                6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano alla distribuzione di prodotti  assicurativi  che
          offrono copertura per diversi tipi di rischio.». 
                7. Sono fatte salve  le  previsioni  del  Codice  del
          Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, ove applicabili.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata
          legge 7 dicembre 2023, n. 193, come modificato dal presente
          decreto: 
                «Art. 2 (Accesso ai servizi bancari,  finanziari,  di
          investimento  e  assicurativi).  -   1.   Ai   fini   della
          stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a  servizi
          bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
          nell'ambito  della  stipulazione  di  ogni  altro  tipo  di
          contratto, anche esclusivamente  tra  privati,  quando,  al
          momento della stipulazione del contratto o successivamente,
          le   informazioni   sono   suscettibili   di   influenzarne
          condizioni e  termini,  non  e'  ammessa  la  richiesta  di
          informazioni relative allo stato di  salute  della  persona
          fisica contraente concernenti patologie oncologiche da  cui
          la stessa  sia  stata  precedentemente  affetta  e  il  cui
          trattamento  attivo  si  sia  concluso,  senza  episodi  di
          recidiva, da piu' di dieci anni alla data della  richiesta.
          Tale periodo e' ridotto della meta'  nel  caso  in  cui  la
          patologia sia insorta prima del compimento del  ventunesimo
          anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma  non
          possono essere  acquisite  neanche  da  fonti  diverse  dal
          contraente e, qualora siano comunque  nella  disponibilita'
          dell'operatore o  dell'intermediario,  non  possono  essere
          utilizzate   per   la   determinazione   delle   condizioni
          contrattuali. 
                2. In tutte le fasi di  accesso  a  servizi  bancari,
          finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le
          trattative precontrattuali e la stipulazione o  il  rinnovo
          di contratti,  le  banche,  gli  istituti  di  credito,  le
          imprese di assicurazione e gli  intermediari  finanziari  e
          assicurativi   forniscono   alla    controparte    adeguate
          informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui  e'
          fatta espressa menzione nei moduli o formulari  predisposti
          e utilizzati ai fini della stipulazione o del  rinnovo  dei
          predetti contratti. 
                3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono  essere
          altresi' applicati al  contraente  limiti,  costi  e  oneri
          aggiuntivi  ne'  trattamenti  diversi  rispetto  a   quelli
          previsti per la generalita' dei contraenti  a  legislazione
          vigente. 
                4. E' fatto divieto alle  banche,  agli  istituti  di
          credito, alle imprese di assicurazione e agli  intermediari
          finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione  di
          visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei
          casi di cui al comma 1, per la stipulazione  dei  contratti
          indicati al medesimo comma. 
                5. Qualora le informazioni di cui al  comma  1  siano
          state   fornite   precedentemente,   non   possono   essere
          utilizzate  ai   fini   della   valutazione   del   rischio
          dell'operazione  o  della  solvibilita'   del   contraente,
          decorso il termine stabilito dal medesimo comma  1.  A  tal
          fine,  il  contraente  invia  tempestivamente  alla  banca,
          all'istituto di credito,  all'impresa  di  assicurazione  o
          all'intermediario  finanziario  o  assicurativo,   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento o posta  elettronica
          certificata,  la  certificazione  rilasciata   secondo   le
          disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1.
          Entro trenta giorni dal ricevimento  della  certificazione,
          gli operatori di cui al secondo periodo in  possesso  delle
          informazioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          procedono alla loro cancellazione. 
                6. Nei contratti  concernenti  operazioni  e  servizi
          bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche'
          negli  altri  contratti  di  cui  al  comma  1,   stipulati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, la violazione delle disposizioni di cui  ai
          commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole
          contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al  comma
          1 e di quelle a esse connesse e non  comporta  la  nullita'
          del contratto, che rimane valido ed efficace per il  resto.
          La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica
          contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
          del procedimento. 
              7. La Banca d'Italia e la Consob,  sentito  il  Garante
          per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per  le
          materie  di  rispettiva   competenza,   le   modalita'   di
          attuazione dei commi 1  e  2,  eventualmente  predisponendo
          formulari e  modelli.  Analogo  provvedimento  e'  adottato
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito
          il Garante per la protezione dei dati personali.». 
                «Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  di  pazienti
          oncologici iscritte  nella  sezione  Reti  associative  del
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  ai   sensi
          dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 117, o che abbiano la  forma  giuridica  di
          associazioni  di  secondo  livello  iscritte  al   predetto
          Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme,  senza
          oneri  per  l'assistito,  per   la   certificazione   della
          sussistenza    dei    requisiti    necessari    ai     fini
          dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. 
                2. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, e'  definito  l'elenco  delle  eventuali  patologie
          oncologiche per le quali  si  applicano  termini  inferiori
          rispetto a quelli previsti dagli articoli 2,  comma  1,  3,
          comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione  del
          decreto di cui al primo periodo, si  applicano  comunque  i
          termini previsti dalla presente legge. 
                3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di  cui
          agli articoli 2, comma 7, 3, comma  2,  e  4,  comma  2,  i
          contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo
          la data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i
          procedimenti  in  corso   per   l'adozione,   nazionale   e
          internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono
          conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di  nullita'
          delle singole clausole contrattuali  o  della  parte  degli
          atti  amministrativi,  anche  endoprocedimentali,  da  essi
          difformi. La nullita'  opera  soltanto  a  vantaggio  della
          persona fisica contraente ed  e'  rilevabile  d'ufficio  in
          ogni stato e grado del procedimento. 
                4. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali
          vigila sull'applicazione delle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. La Banca d'Italia, la Consob  e  l'Istituto
          per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni,  nell'ambito  dei
          rispettivi ordinamenti,  vigilano  sull'applicazione  delle
          disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7. 
                5. Dall'attuazione della presente  legge  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle
          attivita' previste dalla presente legge  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.».