Art. 4
Disposizioni di attuazione
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico
informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A
tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo
adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del
medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010.
2. I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto
legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi
di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi
all'istituzione del registro di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si veda l'articolo 2 del
presente decreto.
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
2023, n. 193, si vedano le note all'articolo 3.