Art. 4 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico
delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico
informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi  di  cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A
tal fine, entro il termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'Organismo
adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi  2  e  4  del
medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010. 
  2. I soggetti di cui all'articolo  12-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi  agli  obblighi
di  comunicazione  ivi  previsti  entro   i   tre   mesi   successivi
all'istituzione del registro di cui al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  adottano  le  disposizioni  di   attuazione   di   cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n.  193,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 128-undecies  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si  vedano  le  note
          all'articolo 1. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  12-bis  del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si veda l'articolo 2 del
          presente decreto. 
              - Per il testo dell'articolo 2 della legge  7  dicembre
          2023, n. 193, si vedano le note all'articolo 3.