Art. 6 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  i
finanziatori  e  gli  intermediari  del  credito  si  adeguano   alle
disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre  2026  ovvero,
se successivo, entro il termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni di  attuazione  dell'articolo  1
adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori
stipulati  prima  della  scadenza  di  tale  termine  continuano   ad
applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, e le relative disposizioni  di  attuazione  emanate
dalle autorita' creditizie. 
  3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai  consumatori  a
tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui
al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data  si  applicano  le
disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma,  della  direttiva
(UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione
dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2023/2225  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.