Art. 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i
finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle
disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero,
se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1
adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori
stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad
applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate
dalle autorita' creditizie.
3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a
tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui
al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le
disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva
(UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione
dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2225 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.