Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole: «Per i RAEE derivanti  da  AEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»; 
      2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre  AEE  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), diverse  dai  pannelli  fotovoltaici  e  che  sono  state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  23  (Modalita'  di  finanziamento   dei   RAEE
          provenienti dai nuclei domestici). - 1. Per i RAEE  storici
          di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   lettera   o),   il
          finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
          RAEE domestici conferiti nei centri  di  raccolta,  nonche'
          delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e  di
          smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi,  e'  a
          carico dei produttori presenti  sul  mercato  nello  stesso
          anno  in  cui  si  verificano  i   rispettivi   costi,   in
          proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata  in
          base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo
          di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento,  nell'anno
          solare di riferimento. 
                2. Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli  fotovoltaici,
          immesse sul mercato dopo il  13  agosto  2005,  nonche'  da
          tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
          b), diverse dai pannelli  fotovoltaici  e  che  sono  state
          immesse sul mercato  a  partire  dal  15  agosto  2018,  il
          finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
          RAEE domestici conferiti nei centri  di  raccolta,  nonche'
          delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e  di
          smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi,  e'  a
          carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui
          si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere  in
          base alle seguenti modalita': 
                  a) individualmente, con riferimento  ai  soli  RAEE
          derivanti dal consumo delle proprie AEE; 
                  b) mediante un sistema collettivo,  in  proporzione
          alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso
          delle  AEE  immesse  sul  mercato  per  ciascun   tipo   di
          apparecchiatura o  per  ciascun  raggruppamento,  nell'anno
          solare di riferimento. 
                3. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare definisce le  misure  necessarie  per
          assicurare che siano  elaborati  appropriati  meccanismi  o
          procedure di rimborso dei contributi ai produttori  qualora
          le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al  di
          fuori del territorio nazionale. 
                4.  Il  finanziamento   della   gestione   dei   RAEE
          rientranti nelle categorie di cui al punto 5  dell'Allegato
          I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla  data
          di  immissione  sul  mercato  di  dette  apparecchiature  e
          dall'origine  domestica   o   professionale,   secondo   le
          modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai  sensi
          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151.».