Art. 2
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 23 (Modalita' di finanziamento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici). - 1. Per i RAEE storici
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), il
finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche'
delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a
carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso
anno in cui si verificano i rispettivi costi, in
proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in
base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo
di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno
solare di riferimento.
2. Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonche' da
tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, il
finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei
RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche'
delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a
carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui
si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in
base alle seguenti modalita':
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE
derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione
alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso
delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di
apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno
solare di riferimento.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce le misure necessarie per
assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o
procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora
le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di
fuori del territorio nazionale.
4. Il finanziamento della gestione dei RAEE
rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato
I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data
di immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, secondo le
modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.».