Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono  inserite  le
seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo la parola: «elettroniche»" sono inserite  le  seguenti:
«di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  diverse  dai  pannelli
fotovoltaici,»; 
      2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre  AEE  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), diverse  dai  pannelli  fotovoltaici  e  che  sono  state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»; 
      3) le parole:  «dalla  predetta  data»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle predette date». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 24 (Modalita' di finanziamento  della  gestione
          dei  RAEE  professionali).  -  1.  Il  finanziamento  delle
          operazioni di raccolta,  trasporto,  trattamento  adeguato,
          recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei  RAEE
          storici professionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera  o),  e'  a  carico  del  produttore  nel  caso  di
          fornitura  di  una  nuova  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica  in  sostituzione  di  un  prodotto   di   tipo
          equivalente ovvero e' a carico del  detentore  negli  altri
          casi. 
                2. Il finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,
          trasporto, trattamento  adeguato,  recupero  e  smaltimento
          ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati
          da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse  dai  pannelli
          fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13  agosto  2005,
          nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono
          state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 e' a
          carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE  che
          ha immesso sul mercato a partire dalle predette date. 
                3.  I  produttori   possono   sottoscrivere   accordi
          volontari con utenti diversi dai nuclei domestici  al  fine
          di prevedere modalita' alternative di  finanziamento  della
          gestione dei RAEE professionali, purche'  siano  rispettate
          le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».