Art. 3
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «elettroniche»" sono inserite le seguenti:
«di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli
fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;
3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle predette date».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 24 (Modalita' di finanziamento della gestione
dei RAEE professionali). - 1. Il finanziamento delle
operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato,
recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE
storici professionali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera o), e' a carico del produttore nel caso di
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo
equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri
casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta,
trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento
ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati
da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005,
nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono
state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 e' a
carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che
ha immesso sul mercato a partire dalle predette date.
3. I produttori possono sottoscrivere accordi
volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine
di prevedere modalita' alternative di finanziamento della
gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate
le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».