Art. 4
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a
«professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento
della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico
dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a
partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica
o professionale. Sono».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse
sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente
dall'origine domestica o professionale. Sono fatti salvi
gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai
produttori per la gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici incentivati posti in essere prima della
entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei
RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e
installate precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 28 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico
19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e'
previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le
previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente
decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli
impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi
riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e
sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per
gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o
uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al
2012, per i quali e' gia' stato avviato il processo di
trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il
quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta
di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema
collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 31
dicembre 2024. La documentazione di cui al quarto periodo
deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei
moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE
aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella
propria banca di dati con quello presentato dal soggetto
responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto.
In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di
matricola non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile
di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che
comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici. I
soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi
dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5
maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia
finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli
fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE
in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente
decreto. Il GSE definisce le modalita' operative entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli
stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea
documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni
operative, due finestre temporali annuali di durata pari a
sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili
degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta
di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per
l'invio della documentazione di adesione ai sistemi
collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.
Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli
impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE
provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia
finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli
fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in
cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la
garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi. Il GSE svolge
un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai
consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di
pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione
ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi
collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.
1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,
pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al
comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,
nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi
riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo
massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle
tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al
medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le
modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle
istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma
3.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia
trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite
massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai
soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE
fotovoltaici.».