Art. 4 
 
        Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1.  All'articolo  24-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento»  a
«professionale,» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  finanziamento
della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a  carico
dei produttori per le AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul  mercato  a
partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine  domestica
o professionale. Sono». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 24-bis  (Razionalizzazione  delle  disposizioni
          per i RAEE da fotovoltaico). - 1.  Il  finanziamento  della
          gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  e'  a
          carico dei produttori per le AEE  di  fotovoltaico  immesse
          sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente
          dall'origine domestica o professionale.  Sono  fatti  salvi
          gli  strumenti  di  garanzia   finanziaria   attivati   dai
          produttori per la  gestione  del  fine  vita  dei  pannelli
          fotovoltaici  incentivati  posti  in  essere  prima   della
          entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei
          RAEE  derivanti  da  AEE  di  fotovoltaico,  incentivate  e
          installate precedentemente alla data di entrata  in  vigore
          della presente  disposizione,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  28   luglio   2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          2005, e dei decreti del Ministro dello  sviluppo  economico
          19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio  2007,  6  agosto  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  12  maggio
          2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  e'
          previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le
          previsioni di cui all'articolo 40, comma  3,  del  presente
          decreto. In  alternativa,  i  soggetti  responsabili  degli
          impianti  fotovoltaici   possono   prestare   la   garanzia
          finanziaria  nel  trust  di  uno  dei  sistemi   collettivi
          riconosciuti in base agli importi determinati  dal  Gestore
          dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di  mercato  e
          sentiti, ove necessario, i citati sistemi  collettivi.  Per
          gli impianti fotovoltaici di potenza nominale  superiore  o
          uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006  al
          2012, per i quali e' gia'  stato  avviato  il  processo  di
          trattenimento delle quote a garanzia, il termine  entro  il
          quale i soggetti responsabili possono comunicare la  scelta
          di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al  sistema
          collettivo  medesimo  nonche'  inviare  a  quest'ultimo  la
          relativa  documentazione  di  adesione  e'  fissato  al  31
          dicembre 2024. La documentazione di cui al  quarto  periodo
          deve comprendere  l'elenco  dei  numeri  di  matricola  dei
          moduli  fotovoltaici  installati  nell'impianto.   Il   GSE
          aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati  nella
          propria banca di dati con quello  presentato  dal  soggetto
          responsabile e comunicato al sistema collettivo  prescelto.
          In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di
          matricola   non   si   applicano   le   sanzioni   previste
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, fermo restando l'obbligo per il  soggetto  responsabile
          di comunicare al GSE gli  interventi  di  manutenzione  che
          comportano  la  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici.  I
          soggetti responsabili degli impianti incentivati  ai  sensi
          dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico  5
          maggio  2011  e  5  luglio  2012   adeguano   la   garanzia
          finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli
          fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE
          in attuazione  dell'articolo  40,  comma  3,  del  presente
          decreto. Il GSE  definisce  le  modalita'  operative  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione ed e' autorizzato a  richiedere  agli
          stessi  responsabili  degli  impianti  fotovoltaici  idonea
          documentazione, inoltre con  proprie  istruzioni  operative
          provvede  alle  eventuali  variazioni  che  si   rendessero
          necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
          le AEE di fotovoltaico  incentivate.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle  istruzioni
          operative, due finestre temporali annuali di durata pari  a
          sessanta giorni, entro le  quali  i  soggetti  responsabili
          degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta
          di partecipare a un sistema collettivo.  Le  procedure  per
          l'invio  della  documentazione  di  adesione   ai   sistemi
          collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.
          Nei casi di ammodernamento  tecnologico  (revamping)  degli
          impianti  fotovoltaici  incentivati   esistenti,   il   GSE
          provvede in  ogni  caso  al  trattenimento  della  garanzia
          finanziaria di cui all'articolo 40,  comma  3,  dei  moduli
          fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i  casi  in
          cui  i  soggetti  responsabili  abbiano  gia'  prestato  la
          garanzia  finanziaria  nel  trust  di   uno   dei   sistemi
          collettivi  riconosciuti.  Gli  importi   trattenuti   sono
          restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti  solo
          dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
          la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei  pannelli
          fotovoltaici  sostituiti  o   dismessi.   Il   GSE   svolge
          un'attivita' di  monitoraggio  relativa  alle  adesioni  ai
          consorzi  e  ai  sistemi  collettivi,  alle  quantita'   di
          pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione
          ai  consorzi  nonche'  ai  costi  determinati  dai  sistemi
          collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti. 
                1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel  trust,
          pari all'importo determinato secondo  quanto  stabilito  al
          comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici  incentivati,
          nel caso  di  opzione  verso  uno  dei  sistemi  collettivi
          riconosciuti, puo' essere interamente versata  nel  periodo
          massimo di cinque anni dalla  data  di  sottoscrizione  del
          relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
          corresponsione  delle  eventuali  annualita'  non   versate
          provvede il GSE  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          tariffe  incentivanti  e   contestuale   trasferimento   al
          medesimo  sistema   collettivo   segnalante,   secondo   le
          modalita'  e  le  tempistiche  definite  nell'ambito  delle
          istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40,  comma
          3. 
                2. Per i pannelli fotovoltaici  immessi  sul  mercato
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, i sistemi di gestione  di  cui  agli
          articoli 9 e  10,  per  ciascun  nuovo  modulo  di  AEE  di
          fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
          contributo ambientale necessario a coprire  tutti  i  costi
          per la corretta  gestione  e  smaltimento,  depositando  il
          relativo importo nel proprio trust. Il trust  dovra'  avere
          le medesime tipologie  di  quelle  richieste  dal  GSE  nel
          disciplinare tecnico. 
                3.   Limitatamente   alle   AEE    di    fotovoltaico
          incentivate, il GSE verifica  che  i  soggetti  ammessi  ai
          benefici delle tariffe  incentivate  per  il  fotovoltaico,
          installino AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul  mercato  da
          produttori aderenti ai predetti sistemi di  gestione.  Alle
          spese di funzionamento e gestione del sistema  di  garanzia
          trust provvede il sistema collettivo disponente nel  limite
          massimo del 20% dell'importo della  garanzia  prestata  dai
          soggetti    obbligati    al    finanziamento    dei    RAEE
          fotovoltaici.».