Art. 5
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i
pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul
mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si
applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto
2018.»;
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite
dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN
50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN
50419:2022»;
c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite
dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 28 (Marchio di identificazione del produttore).
- 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche
ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il
marchio apposto deve consentire di individuare in maniera
inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono
state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto
2005. Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a
quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica
solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto
2018.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a
quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2023-02,
che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC
EN 50419:2022, deve contenere almeno una delle seguenti
indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se
registrato), numero di registrazione al Registro nazionale
di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di
cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di
identificazione a radio frequenza (RFID), previa
comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di
vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed
indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura,
essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata
dalla norma tecnica CEI 50419:2023-02, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti
come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta
differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature
il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla
superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la
rimozione di un coperchio o di una componente
dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve,
comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di
utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle
dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il
marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti
sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla
garanzia, anche se in formato digitale,
dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.».