Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  i
pannelli fotovoltaici, l'obbligo si  applica  a  quelli  immessi  sul
mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  l'obbligo  si
applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal  15  agosto
2018.»; 
    b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono  sostituite
dalle seguenti: «CEI EN  50419:2023-02»  e  le  parole:  «CENELEC  EN
50419:2006-03»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «CENELEC   EN
50419:2022»; 
    c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono  sostituite
dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 28 (Marchio di identificazione del produttore).
          - 1. Il produttore appone sulle apparecchiature  elettriche
          ed elettroniche da immettere sul  mercato  un  marchio.  Il
          marchio apposto deve consentire di individuare  in  maniera
          inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono
          state immesse sul  mercato  successivamente  al  13  agosto
          2005. Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si  applica  a
          quelli immessi sul mercato a partire dal  13  agosto  2012.
          Relativamente alle AEE di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), che non rientrano nell'ambito  di  applicazione
          dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si  applica
          solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto
          2018. 
                2. Il marchio di cui  al  comma  1,  conformemente  a
          quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN  50419:2023-02,
          che adotta senza alcuna modifica la norma  europea  CENELEC
          EN 50419:2022, deve contenere  almeno  una  delle  seguenti
          indicazioni: nome del produttore, logo del  produttore  (se
          registrato), numero di registrazione al Registro  nazionale
          di cui all'articolo 29. 
                3. In aggiunta ad una delle opzioni di  marcatura  di
          cui al comma 2, il produttore puo'  utilizzare  sistemi  di
          identificazione   a   radio   frequenza   (RFID),    previa
          comunicazione ed approvazione  da  parte  del  Comitato  di
          vigilanza e controllo. 
                4. Il marchio  deve  essere  visibile,  leggibile  ed
          indelebile. Per verificare se  la  marcatura  e'  duratura,
          essa deve risultare leggibile dopo  la  procedura  indicata
          dalla norma tecnica CEI 50419:2023-02, al punto 4.2. 
                5. Per assicurare che i  RAEE  non  vengano  smaltiti
          come  rifiuti  urbani  misti  e  facilitarne  la   raccolta
          differenziata, il produttore appone  sulle  apparecchiature
          il simbolo riportato all'Allegato IX. 
                6. Il  marchio  ed  il  simbolo  sono  apposti  sulla
          superficie dell'AEE, o su una superficie visibile  dopo  la
          rimozione   di   un   coperchio   o   di   una   componente
          dell'apparecchiatura   stessa.   Tale   operazione    deve,
          comunque,  poter  essere  effettuata  senza  l'utilizzo  di
          utensili. 
                7.  Qualora  non  sia  possibile,   a   causa   delle
          dimensioni  o  della  funzione  del  prodotto,  apporre  il
          marchio del produttore e  il  simbolo  sull'apparecchiatura
          elettrica  ed  elettronica,   gli   stessi   sono   apposti
          sull'imballaggio,  sulle  istruzioni  per  l'uso  e   sulla
          garanzia,     anche     se     in     formato     digitale,
          dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.».