Art. 6
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il primo periodo e' soppresso.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 40 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei
sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i
sistemi collettivi continuano ad operare secondo le
modalita' previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'articolo 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la
forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi
collettivi esistenti.
3. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul
mercato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per uso domestico o
professionale, al fine di una corretta gestione del loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul
mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un
sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per
la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici
che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi
decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di
diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata
sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai
costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei
RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia,
viene restituita al detentore, laddove sia accertato
l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente
decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi
pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso
contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli
importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del
Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo
di calcolo della quota da trattenere e le relative
modalita' operative a garanzia della totale gestione dei
rifiuti da pannelli fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano
vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli
articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di
quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e
dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono
riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE
gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate
nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n.
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la
comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione
delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e
dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all'Allegato V.».