Art. 6 
 
          Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il primo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 40 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          Sino all'approvazione da parte del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare degli statuti  dei
          sistemi  collettivi  gia'  esistenti  ed  operanti,  tenuti
          all'adeguamento ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  6,  i
          sistemi  collettivi  continuano  ad  operare   secondo   le
          modalita' previgenti. 
                2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di  cui
          all'articolo 25, comma 1,  la  garanzia  puo'  assumere  la
          forma dell'adesione  del  produttore  ad  uno  dei  sistemi
          collettivi esistenti. 
                3. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul
          mercato successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente   disposizione,   per   uso   domestico   o
          professionale, al fine di una corretta  gestione  del  loro
          fine vita, i sistemi individuali e collettivi di  cui  agli
          articoli 9 e 10,  per  ciascun  nuovo  modulo  immesso  sul
          mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria  e  un
          sistema di geolocalizzazione delle  medesime  tipologie  di
          quelle richieste dal Gestore  dei  servizi  energetici  nel
          disciplinare tecnico adottato nel mese  di  dicembre  2012,
          recante "Definizione e verifica dei requisiti dei  'Sistemi
          o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli
          fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole
          applicative   per   il   riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio  2012)".  Per
          la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli  fotovoltaici
          che beneficiano  dei  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e  successivi
          decreti e delibere  attuativi,  al  fine  di  garantire  il
          finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto,
          trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
          compatibile  dei  rifiuti   prodotti   da   tali   pannelli
          fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
          dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi  dieci  anni  di
          diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire  la
          copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La
          somma trattenuta, pari  al  doppio  di  quella  determinata
          sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai
          costi determinati dai sistemi collettivi  di  gestione  dei
          RAEE riconosciuti  e  del  medesimo  importo  per  tutti  i
          meccanismi  incentivanti  individuati  dai  Conti  Energia,
          viene  restituita  al  detentore,  laddove  sia   accertato
          l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal  presente
          decreto, oppure qualora, a seguito di  fornitura  di  nuovi
          pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso
          contrario il GSE  provvede  direttamente,  utilizzando  gli
          importi  trattenuti.  Il  GSE,  previa   approvazione   del
          Ministero della transizione ecologica, definisce il  metodo
          di  calcolo  della  quota  da  trattenere  e  le   relative
          modalita' operative a garanzia della  totale  gestione  dei
          rifiuti da pannelli fotovoltaici. 
                4. Le prescrizioni di cui all'articolo  28  diventano
          vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto legislativo. 
                5.  Le  modalita'  di  finanziamento  previste   agli
          articoli 23, comma 2, e 24,  comma  2,  anche  ai  fini  di
          quanto disposto dall'articolo 38, comma 2,  lettera  b),  e
          dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  e),  si   intendono
          riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 20, ai fini  dell'applicazione  delle
          procedure semplificate di cui agli articoli 214 e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  i  RAEE
          gestiti nell'ambito delle operazioni di  recupero  indicate
          nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto  del  Ministero
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,  con  le  tipologie  n.
          5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16,  5.19,  6.2,  7.20  e  13.20,  la
          comunicazione di inizio  attivita'  contiene  l'indicazione
          delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
          ai  sensi  dell'articolo  18,  nonche'  il  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII  e
          dei requisiti necessari a garantire il conseguimento  degli
          obiettivi di cui all'Allegato V.».