Art. 11 
 
                           Prova generale 
 
  1. Il CONI  organizza  ogni  anno,  di  concerto  con  il  Comitato
italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il
superamento della prova  generale  e'  subordinato  a  una  verifica,
scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del  diritto  dello
sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto
amministrativo. 
  2. Alla prova generale e' ammesso chi sia in possesso dei requisiti
previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di  frequenza
di tirocinio professionale o di frequenza di corso di  formazione  di
cui all'articolo 14, lettera f), o ne  sia  esonerato  a  seguito  di
motivata  richiesta,  valutata  dalla  Commissione  per  gli   agenti
sportivi in ragione degli studi universitari  svolti,  con  specifico
riferimento alle materie previste oggetto di  verifica  ai  fini  del
superamento della prova generale di cui al presente articolo. 
  3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il  CONI  individua
il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale. 
  4.  Per  la  valutazione  della  prova   generale,   e'   istituita
annualmente una Commissione esaminatrice, formata  da  almeno  cinque
componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra  esperti  in
materie giuridiche, scelti  tra  professori  universitari  di  ruolo,
avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo  forense  da  almeno
cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali: 
    a)  uno  indicato  dal  CONI,   che   presiede   la   Commissione
esaminatrice; 
    b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente; 
    c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali; 
    d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche; 
    e) uno indicato dall'Autorita' politica delegata  in  materia  di
sport. 
  5. Il giudizio di  idoneita'  alla  prova  generale  dell'esame  di
abilitazione nazionale ha validita' biennale.