Art. 11
Prova generale
1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato
italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il
superamento della prova generale e' subordinato a una verifica,
scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello
sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto
amministrativo.
2. Alla prova generale e' ammesso chi sia in possesso dei requisiti
previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di frequenza
di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di
cui all'articolo 14, lettera f), o ne sia esonerato a seguito di
motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti
sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico
riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del
superamento della prova generale di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua
il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.
4. Per la valutazione della prova generale, e' istituita
annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque
componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in
materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo,
avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno
cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:
a) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione
esaminatrice;
b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
e) uno indicato dall'Autorita' politica delegata in materia di
sport.
5. Il giudizio di idoneita' alla prova generale dell'esame di
abilitazione nazionale ha validita' biennale.