Art. 12 
 
                           Prova speciale 
 
  1.  Le  Federazioni  sportive  organizzano  ogni  anno  almeno  due
sessioni di prova speciale. 
  2. Alla prova speciale e' ammesso chi ha  validamente  superato  la
prova generale di  cui  all'articolo  11  ed  e'  in  possesso  degli
ulteriori requisiti eventualmente richiesti da  ciascuna  Federazione
sportiva. E' altresi' ammesso alla prova speciale  l'agente  sportivo
iscritto al Registro nazionale, in  possesso  di  titolo  abilitativo
nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante
presso altre Federazioni sportive. 
  3.  Il  superamento  della  prova  speciale  e'  subordinato   alla
verifica,  tramite  prova  orale  eventualmente  preceduta  da  prova
scritta,  volta  ad  accertare  la   conoscenza   delle   norme   che
disciplinano l'ordinamento federale o, qualora la prova speciale  sia
svolta   presso   una   Federazione   sportiva   paralimpica   (FSP),
l'ordinamento del CIP. 
  4. Il programma d'esame  e'  individuato  da  ciascuna  Federazione
sportiva tramite bando da pubblicarsi sul  sito  istituzionale  della
Fondazione stessa. 
  5. La Commissione esaminatrice e' formata da almeno tre  componenti
esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari  di
ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti  all'albo  forense  da
almeno cinque anni e magistrati, anche a  riposo;  qualora  la  prova
speciale sia svolta presso una  FSP,  assicura  la  presenza  di  uno
psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.