Art. 12
Prova speciale
1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due
sessioni di prova speciale.
2. Alla prova speciale e' ammesso chi ha validamente superato la
prova generale di cui all'articolo 11 ed e' in possesso degli
ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione
sportiva. E' altresi' ammesso alla prova speciale l'agente sportivo
iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo
nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante
presso altre Federazioni sportive.
3. Il superamento della prova speciale e' subordinato alla
verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova
scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che
disciplinano l'ordinamento federale o, qualora la prova speciale sia
svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP),
l'ordinamento del CIP.
4. Il programma d'esame e' individuato da ciascuna Federazione
sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della
Fondazione stessa.
5. La Commissione esaminatrice e' formata da almeno tre componenti
esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di
ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da
almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova
speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno
psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.