Art. 13
Commissione per gli agenti sportivi
1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone
di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di
incompatibilita' o conflitto d'interessi, nominati dalla giunta
nazionale del CONI, di cui:
a) due esperti indicati dall'Autorita' politica delegata in
materia di sport, di comprovata competenza in materia
giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di
cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;
b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorita' politica
delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata
esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di
vicepresidente;
d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata
competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;
e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni
sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia
giuridico-sportiva;
f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al
successivo articolo 14, comma 1, lettera l), in possesso di
comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al
Registro nazionale ne' ad elenchi o albi, nazionali o stranieri,
disciplinanti la professione di agente sportivo.
2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a
riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e
avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni
superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di
cui al comma 1, lettera a), e' scelto, altresi', tra dottori
commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da
almeno cinque anni.
3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria
attivita' con l'assistenza segretariale di esperti collaboratori
esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, la
Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal
presidente o dal vicepresidente.
5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro
anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio
restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La
carica di componente e' rinnovabile nei limiti posti dalla vigente
normativa.
6. La Commissione per gli agenti sportivi e' validamente operante
con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno
necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si
riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni e' ammessa
la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di
videoconferenza o conferenza telefonica.
7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
8. In caso di particolare urgenza, il presidente puo' adottare gli
atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti
sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni). - 1. Ferme
restando le fattispecie di responsabilita', civile e
penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il
decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il
regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da
parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente
decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di
quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto
dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro
sanzionatorio.
2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli
agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei
confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione,
le attribuzioni, inclusa quella di disporre la
cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi,
e le regole procedimentali e di funzionamento di detta
Commissione sono determinate dal decreto di cui
all'articolo 12, comma 1.».