Art. 13 
 
                 Commissione per gli agenti sportivi 
 
  1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo  11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si  compone
di  otto  membri,  per  i  quali  non  sussistano  le  condizioni  di
incompatibilita'  o  conflitto  d'interessi,  nominati  dalla  giunta
nazionale del CONI, di cui: 
    a) due  esperti  indicati  dall'Autorita'  politica  delegata  in
materia   di   sport,   di   comprovata   competenza    in    materia
giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale,  di
cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente; 
    b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale; 
    c) un esperto, indicato dal  CONI  sentita  l'Autorita'  politica
delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di  comprovata
esperienza   in   materia   giuridico-sportiva,   con   funzioni   di
vicepresidente; 
    d) un esperto,  indicato  dal  CIP,  in  possesso  di  comprovata
competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico; 
    e)  due  esperti,  indicati  dai  presidenti  delle   federazioni
sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza  in  materia
giuridico-sportiva; 
    f)  un  esperto,  indicato  dal  tavolo  consultivo  di  cui   al
successivo  articolo  14,  comma  1,  lettera  l),  in  possesso   di
comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto  al
Registro nazionale ne' ad elenchi  o  albi,  nazionali  o  stranieri,
disciplinanti la professione di agente sportivo. 
  2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono  scelti  tra  magistrati  a
riposo, professori universitari di  ruolo,  avvocati  dello  Stato  e
avvocati   abilitati   all'esercizio   dinanzi   alle   giurisdizioni
superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale,  di
cui al  comma  1,  lettera  a),  e'  scelto,  altresi',  tra  dottori
commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo  albo  da
almeno cinque anni. 
  3. La  Commissione  per  gli  agenti  sportivi  svolge  la  propria
attivita' con  l'assistenza  segretariale  di  esperti  collaboratori
esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI. 
  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  14,  la
Commissione  per  gli  agenti   sportivi   opera   anche   attraverso
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute  dal
presidente o dal vicepresidente. 
  5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in  carica  quattro
anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio
restano in carica fino  alla  scadenza  degli  altri  componenti.  La
carica di componente e' rinnovabile nei limiti  posti  dalla  vigente
normativa. 
  6. La Commissione per gli agenti sportivi e'  validamente  operante
con la partecipazione della maggioranza dei componenti,  di  cui  uno
necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa  si
riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni e' ammessa
la   partecipazione   anche   a   distanza,   tramite   sistemi    di
videoconferenza o conferenza telefonica. 
  7. La Commissione per gli agenti sportivi  delibera  a  maggioranza
assoluta dei presenti. 
  8. In caso di particolare urgenza, il presidente puo' adottare  gli
atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti
sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni). - 1. Ferme
          restando  le  fattispecie  di  responsabilita',  civile   e
          penale, secondo la disciplina legislativa vigente,  con  il
          decreto di cui all'articolo 12, comma 1,  e'  stabilito  il
          regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da
          parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al  presente
          decreto e ai relativi provvedimenti attuativi,  nonche'  di
          quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1,  tenendo  conto
          dei principi di proporzionalita' ed  efficacia  del  quadro
          sanzionatorio. 
                2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli
          agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei
          confronti  degli  agenti  sportivi  iscritti  al   Registro
          nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La  composizione,
          le   attribuzioni,   inclusa   quella   di   disporre    la
          cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi,
          e le regole procedimentali  e  di  funzionamento  di  detta
          Commissione   sono   determinate   dal   decreto   di   cui
          all'articolo 12, comma 1.».