Art. 14 
 
         Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi 
                       e del Tavolo consultivo 
 
  1. La Commissione per gli agenti sportivi: 
    a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3,  4,  5,  e
15; 
    b) definisce il programma oggetto della prova  generale  prevista
dall'articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente
la data e la sede di svolgimento, i requisiti  di  ammissione  e  gli
argomenti di esame, curandone la pubblicazione; 
    c) esclude dalla prova generale  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti prescritti; 
    d) delibera  sulle  domande  di  iscrizione  nella  prima  seduta
successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli  agenti
sportivi che hanno  superato  l'esame  di  abilitazione  e  intendono
esercitare l'attivita'; 
    e) provvede alla cancellazione dal Registro  nazionale  nei  casi
previsti dall'articolo 7; 
    f) adotta i provvedimenti sanzionatori  secondo  quanto  definito
all'articolo 16, e nella composizione prevista all'articolo 13, comma
4; 
    g)  provvede  all'accreditamento   delle   attivita'   formative,
promosse  ed  organizzate  da   enti   ed   istituti,   propedeutiche
all'ammissione alla prova generale di cui all'articolo 11; 
    h) dispone accertamenti,  laddove  lo  ritenga  opportuno,  anche
invitando l'agente sportivo o la  societa'  attraverso  cui  esercita
l'attivita'  a  produrre  idonea  documentazione  comprovante  quanto
dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con  il
deposito della domanda di rinnovo; 
    i) delibera l'elenco dei tutor,  su  proposta  delle  Federazioni
sportive; 
    l) valuta le domande di misure compensative di  cui  all'articolo
5; 
    m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le  associazioni
di categoria  degli  agenti  sportivi  maggiormente  rappresentative,
costituite in apposito tavolo  consultivo,  che  puo'  proporre  alla
Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico. 
  2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di  intesa  con
il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine,  il
CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le
Federazioni  sportive,  tenuto  conto  delle  linee   guida   emanate
dall'Autorita' politica competente in materia di sport. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
          28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.