Art. 14
Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi
e del Tavolo consultivo
1. La Commissione per gli agenti sportivi:
a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e
15;
b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista
dall'articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente
la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli
argomenti di esame, curandone la pubblicazione;
c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in
possesso dei requisiti prescritti;
d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta
successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti
sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono
esercitare l'attivita';
e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi
previsti dall'articolo 7;
f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito
all'articolo 16, e nella composizione prevista all'articolo 13, comma
4;
g) provvede all'accreditamento delle attivita' formative,
promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche
all'ammissione alla prova generale di cui all'articolo 11;
h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche
invitando l'agente sportivo o la societa' attraverso cui esercita
l'attivita' a produrre idonea documentazione comprovante quanto
dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con il
deposito della domanda di rinnovo;
i) delibera l'elenco dei tutor, su proposta delle Federazioni
sportive;
l) valuta le domande di misure compensative di cui all'articolo
5;
m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni
di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative,
costituite in apposito tavolo consultivo, che puo' proporre alla
Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con
il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il
CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le
Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate
dall'Autorita' politica competente in materia di sport.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.