Art. 15
Attivita' occasionali
1. I cittadini e le societa' di Stati diversi da quelli di cui
all'articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di agente
sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le
modalita' previste dal presente articolo, purche' in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente
sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta
dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro
devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di
riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale
di riferimento;
b) nel corso dell'ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed
eseguito effettivamente le relative attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.
37, in uno Stato diverso dall'Italia.
2. Lo svolgimento dell'attivita' da parte dei soggetti di cui al
comma 1 e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi della
domanda di iscrizione al Registro nazionale - elenco agenti sportivi
domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale,
secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda
di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilita', la
documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione del richiedente
presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione
agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi
del comma 4.
3. E' vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo
in Italia ai sensi e secondo le modalita' previste dal presente
articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in
Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente
domiciliatario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione
agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed e'
attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da
depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di
residenza o attestazione equivalente, alla documentazione attestante
l'iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione
sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha
effettivamente operato ai sensi del comma 1.
5. L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario agiscono
congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalita' ed i
termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione
professionale.
6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal
mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale
tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze,
direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato, per
il secondo dei quali il mandante agira' come sostituto d'imposta,
effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base
alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi
domiciliati, ha validita' trimestrale dalla data di comunicazione
della delibera di approvazione dell'iscrizione da parte della
Commissione per gli agenti sportivi ed e' rinnovabile una sola volta
nell'anno solare.
8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in
Italia dell'agente sportivo domiciliato.
9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il
titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la
dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]»,
aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale e'
legittimato ad operare.
10. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere la
loro attivita' in Italia su base temporanea e occasionale in regime
di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel
presente comma. Il CONI e' l'autorita' competente ad accertare il
carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di
agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
considerata attivita' di carattere temporaneo e occasionale
l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purche' di durata
massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed
occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara
al CONI, secondo le modalita' dallo stesso definite con apposito
regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attivita',
specificando il periodo nel quale la stessa sara' eseguita e i
soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui
conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono
definite le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a
campione, da parte del CONI sulla veridicita' delle comunicazioni
inviate.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione
del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o
piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi
lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai
fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di
un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della
prestazione sportiva mediante cessione del relativo
contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo
presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
professionali di assistenza e consulenza, mediazione;
b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e'
autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle
attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le
tipologie di disabilita';
c) Comitato Olimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla
gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale
che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Comitato Paralimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta
alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
h) Federazione Sportiva Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e
che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che
governano i medesimi sport a livello nazionale;
i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
l) Federazioni Sportive Paralimpiche:
l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore,
l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza
alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantistico, esercitano
l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;
n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il
registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo,
ai fini dello svolgimento della professione;
o) Scuola dello Sport: la struttura della societa'
Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione,
aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti,
atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello
sport;
p) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;
q) settore professionistico: il settore qualificato
come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica
fondata sul rispetto di regole che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, ha per
obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli;
s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario n. 126,
reca approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.