Art. 15 
 
                        Attivita' occasionali 
 
  1. I cittadini e le societa' di Stati  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di  agente
sportivo in Italia su  base  temporanea  e  occasionale,  secondo  le
modalita' previste dal presente articolo,  purche'  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno,  quale  agente
sportivo presso  una  Federazione  sportiva  straniera,  riconosciuta
dalla federazione internazionale di riferimento e  nel  cui  registro
devono risultare iscritti,  anche  in  base  alla  legge  statale  di
riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale
di riferimento; 
    b) nel corso dell'ultimo anno,  avere  ricevuto  due  mandati  ed
eseguito effettivamente le relative attivita' di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.
37, in uno Stato diverso dall'Italia. 
  2. Lo svolgimento dell'attivita' da parte dei soggetti  di  cui  al
comma 1 e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi della
domanda di iscrizione al Registro nazionale - elenco agenti  sportivi
domiciliati, che viene inserita  nel  sistema  informatico  centrale,
secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda
di iscrizione deve essere allegata, a pena  di  inammissibilita',  la
documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione  del  richiedente
presso un agente sportivo  iscritto  al  Registro  nazionale  sezione
agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti,  ai  sensi
del comma 4. 
  3. E' vietato lo svolgimento della professione di  agente  sportivo
in Italia ai sensi e  secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo ai soggetti  con  domicilio,  residenza  o  sede  legale  in
Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  4. La  domiciliazione  deve  essere  effettuata  presso  un  agente
domiciliatario, regolarmente iscritto al Registro  nazionale  sezione
agenti sportivi, ovvero sezione  agenti  sportivi  stabiliti,  ed  e'
attuata  mediante  un  accordo  di  collaborazione  professionale  da
depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al  certificato  di
residenza o attestazione equivalente, alla documentazione  attestante
l'iscrizione  da  almeno  un  anno  nel  registro  della  federazione
sportiva nazionale  straniera  di  riferimento,  nel  cui  ambito  ha
effettivamente operato ai sensi del comma 1. 
  5.  L'agente  domiciliato  e   l'agente   domiciliatario   agiscono
congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo  le  modalita'  ed  i
termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di  collaborazione
professionale. 
  6.  La  prestazione  professionale  svolta  viene  remunerata   dal
mandante, nel rispetto dell'accordo di  collaborazione  professionale
tra  gli  agenti  sportivi  e  secondo   le   rispettive   spettanze,
direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato,  per
il secondo dei quali il mandante  agira'  come  sostituto  d'imposta,
effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota  stabilita  in  base
alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. L'iscrizione al Registro nazionale  -  sezione  agenti  sportivi
domiciliati, ha validita' trimestrale  dalla  data  di  comunicazione
della  delibera  di  approvazione  dell'iscrizione  da  parte   della
Commissione per gli agenti sportivi ed e' rinnovabile una sola  volta
nell'anno solare. 
  8. La domiciliazione non comporta  una  stabile  organizzazione  in
Italia dell'agente sportivo domiciliato. 
  9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il
titolo  riconosciutogli  nel  Paese  di  provenienza  e  utilizza  la
dicitura  «agente  sportivo  domiciliato  nell'ambito  della  [...]»,
aggiungendovi la Federazione  sportiva  nell'ambito  della  quale  e'
legittimato ad operare. 
  10. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere  la
loro attivita' in Italia su base temporanea e occasionale  in  regime
di libera  prestazione  di  servizi,  alle  condizioni  indicate  nel
presente comma. Il CONI e' l'autorita'  competente  ad  accertare  il
carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio  di
agente sportivo. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 3,  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'
considerata  attivita'  di   carattere   temporaneo   e   occasionale
l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purche' di  durata
massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea  ed
occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara
al CONI, secondo le modalita'  dallo  stesso  definite  con  apposito
regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attivita',
specificando il periodo nel  quale  la  stessa  sara'  eseguita  e  i
soggetti interessati  dall'esecuzione  del  mandato  sportivo  a  lui
conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono
definite  le  modalita'  di  effettuazione  dei  controlli,  anche  a
campione, da parte del CONI  sulla  veridicita'  delle  comunicazioni
inviate. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) agente sportivo: il soggetto che, in  esecuzione
          del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due  o
          piu'  soggetti  operanti  nell'ambito  di  una   disciplina
          sportiva  riconosciuta  dal  Comitato  Olimpico   Nazionale
          Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi
          lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive,  ai
          fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo  di
          un contratto di lavoro sportivo,  del  trasferimento  della
          prestazione  sportiva  mediante   cessione   del   relativo
          contratto di  lavoro,  del  tesseramento  di  uno  sportivo
          presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
          professionali di assistenza e consulenza, mediazione; 
                  b)  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP):  l'ente
          pubblico,    riconosciuto    dal    Comitato    Paralimpico
          Internazionale   che,   in    conformita'    ai    principi
          dell'ordinamento sportivo  paralimpico  internazionale,  e'
          autorita'  di  disciplina,  regolazione  e  gestione  delle
          attivita'  sportive   paralimpiche   afferenti   tutte   le
          tipologie di disabilita'; 
                  c)      Comitato      Olimpico      Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida del movimento olimpico,  preposta  alla
          gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; 
                  d) Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano:  l'ente
          pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale
          che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
          Comitato olimpico sul territorio nazionale; 
                  e)     Comitato     Paralimpico     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida  del  movimento  paralimpico,  preposta
          alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; 
                  f) Disciplina Sportiva Associata:  l'organizzazione
          sportiva   nazionale,   priva   dei   requisiti   per    il
          riconoscimento quale Federazione  Sportiva  Nazionale,  che
          svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; 
                  g)  Enti  di  Promozione  Sportiva:  gli  organismi
          sportivi  che  operano  nel  campo   della   promozione   e
          nell'organizzazione di attivita'  motorie  e  sportive  con
          finalita' ricreative e  formative,  anche  a  tutela  delle
          minoranze linguistiche; 
                  h)     Federazione     Sportiva     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
          di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale  e
          che  riconosce  a  fini  sportivi  le  organizzazioni   che
          governano i medesimi sport a livello nazionale; 
                  i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
          sportiva nazionale,  affiliata  alla  Federazione  sportiva
          internazionale di appartenenza, posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; 
                  l)     Federazioni      Sportive      Paralimpiche:
          l'organizzazione  sportiva   nazionale   riconosciuta   dal
          Comitato Italiano  Paralimpico  posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
          paralimpiche affini; 
                  m)  lavoratore  sportivo:  l'atleta,  l'allenatore,
          l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore  sportivo,
          il preparatore atletico e il direttore di gara  che,  senza
          alcuna  distinzione  di  genere  e  indipendentemente   dal
          settore  professionistico  o  dilettantistico,   esercitano
          l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; 
                  n) Registro nazionale  degli  agenti  sportivi:  il
          registro al quale deve essere iscritto  l'agente  sportivo,
          ai fini dello svolgimento della professione; 
                  o) Scuola dello Sport: la struttura della  societa'
          Sport e salute S.p.a. che svolge attivita'  di  formazione,
          aggiornamento e  specializzazione  di  tecnici,  dirigenti,
          atleti ed altri  operatori  che  operano  nel  mondo  dello
          sport; 
                  p)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una
          Federazione  Sportiva  Nazionale  o   Disciplina   Sportiva
          Associata non qualificato come professionistico; 
                  q) settore professionistico: il settore qualificato
          come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva
          Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; 
                  r)  sport:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica
          fondata  sul  rispetto  di  regole  che,   attraverso   una
          partecipazione  organizzata  o  non  organizzata,  ha   per
          obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
          fisica e psichica, lo sviluppo delle  relazioni  sociali  o
          l'ottenimento di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i
          livelli; 
                  s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni  a
          controllo pubblico che svolge  attivita'  di  produzione  e
          fornitura servizi di  interesse  generale  a  favore  dello
          sport, secondo le direttive e gli indirizzi del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  politica  da
          esso delegata in materia di sport.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302,  supplemento  ordinario  n.  126,
          reca  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi. 
              - Per il testo dell'articolo 9 del decreto  legislativo
          9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.