Art. 16
Regime disciplinare e sanzioni
1. Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si
applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a
coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno
svolto attivita' di agente sportivo senza essere iscritti al Registro
nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo
dell'iscrizione, nonche' per violazione dell'obbligo di aggiornamento
professionale di cui all'articolo 9.
2. Ferme restando le ipotesi di responsabilita' civile e penale
previste dalla disciplina normativa vigente:
a) le sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto
legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e
del Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 37 del 2021, sono:
1) la censura, che consiste nel biasimo formale;
2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una
somma da 250 a 10.000 euro;
3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il
periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal
Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale
arco temporale, l'attivita' di agente sportivo;
b) la sanzione per coloro che hanno svolto attivita' di agente
senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di
cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, e' l'annotazione,
che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale,
per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di
nullita' del contratto di mandato sportivo ivi stabilite, e' prevista
la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;
b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della
sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della
censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione
pecuniaria;
d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 37 del 2021e dei relativi provvedimenti
attuativi e' prevista la sanzione della sospensione e una eventuale
sanzione pecuniaria;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della
censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione
pecuniaria;
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10
del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della
sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
g) per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice
etico e dal regolamento del CONI, e' prevista la sanzione della
censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione
pecuniaria.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro
che hanno svolto l'attivita' di agente senza essere iscritti al
Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato
rinnovo, e' prevista la sanzione dell'annotazione, oltre alla
segnalazione all'autorita' giudiziaria per l'ipotesi di cui
all'articolo 348 del codice penale.
5. Ferme restando le ipotesi di correita' di cui all'articolo 348
del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano
provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle
societa' sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che
hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche
di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in
elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la
professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.
6. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal
presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in
primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in
seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti
integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla
Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento
disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.
7. La sanzione pecuniaria irrogata e' dovuta alla Federazione
sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la
violazione disciplinare.
Note all'art. 16:
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note
all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attivita'). -
1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei
principi di lealta', probita', dignita', diligenza e
competenza e di corretta e leale concorrenza, con
autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice
etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra
normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal
CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo
internazionale e nazionale, in particolare quelle poste
dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del
settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo
abilitativo e presso le quali opera.
2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento
professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto
di cui all'articolo 12, comma 1.».
«Art. 8 (Compenso). - 1. Il compenso spettante
all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita'
svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e'
determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini
percentuali sul valore della transazione, in caso di
trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla
retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo
risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo
sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante
modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere
effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che
hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente
sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente
sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro
sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione
Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per
suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto
all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini
stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e
Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva
Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione
predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del
trattamento economico effettivamente erogato a ciascun
agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei
dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso
il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e'
ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive
Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per
la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con
le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri
possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
congruita'.».
«Art. 9 (Societa' di agenti sportivi). - 1.
L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo,
dell'attivita' in forma societaria, attraverso la
costituzione di una societa' di persone o di capitali,
secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle
attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita'
connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della
societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della
societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o
mediata, quote di partecipazione in altre societa' di
agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di
mandato sportivo, in nome della societa' di agenti
sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa'
medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti
sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
il CONI devono essere depositati la copia autenticata
dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del
libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e
quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali
variazioni sopravvenute degli stessi devono essere
comunicate e depositate entro venti giorni dal loro
verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della
societa' di agenti sportivi non possono svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia
parte la medesima societa' di agenti sportivi.».
«Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore
sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a
partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo
minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere
sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la
curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto
all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle
attivita' svolte in suo favore, ferma restando la
remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli
esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente
la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4
dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base
dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle
linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai
sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche
nella lingua di nazionalita' del minore.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 348 del
codice penale:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.».