Art. 16 
 
                   Regime disciplinare e sanzioni 
 
  1. Il regime sanzionatorio disciplinato  al  presente  articolo  si
applica agli agenti sportivi iscritti  nel  Registro  nazionale  e  a
coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  37,  hanno
svolto attivita' di agente sportivo senza essere iscritti al Registro
nazionale, anche per  effetto  di  cancellazione  o  mancato  rinnovo
dell'iscrizione, nonche' per violazione dell'obbligo di aggiornamento
professionale di cui all'articolo 9. 
  2. Ferme restando le ipotesi di  responsabilita'  civile  e  penale
previste dalla disciplina normativa vigente: 
    a) le sanzioni per violazione  delle  norme  di  cui  al  decreto
legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti  attuativi,  e
del Codice etico  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 37 del 2021, sono: 
      1) la censura, che consiste nel biasimo formale; 
      2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento  di  una
somma da 250 a 10.000 euro; 
      3) la  sospensione,  che  consiste  nella  esclusione,  per  il
periodo da tre  mesi  a  trentasei  mesi,  dell'agente  sportivo  dal
Registro nazionale, con conseguente inibizione a  svolgere,  in  tale
arco temporale, l'attivita' di agente sportivo; 
    b) la sanzione per coloro che hanno svolto  attivita'  di  agente
senza essere iscritti al Registro nazionale,  anche  per  effetto  di
cancellazione o mancato rinnovo  dell'iscrizione,  e'  l'annotazione,
che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel  Registro  nazionale,
per un periodo da tre mesi a trentasei mesi. 
  3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni: 
    a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 37 del 2021,  ferme  restando  le  ipotesi  di
nullita' del contratto di mandato sportivo ivi stabilite, e' prevista
la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria; 
    b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e'  prevista  la  sanzione  della
sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria; 
    c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e'  prevista  la  sanzione  della
censura  ovvero  della  sospensione,   e   una   eventuale   sanzione
pecuniaria; 
    d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo  n.  37  del  2021e  dei  relativi  provvedimenti
attuativi e' prevista la sanzione della sospensione e  una  eventuale
sanzione pecuniaria; 
    e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 37 del 2021, e'  prevista  la  sanzione  della
censura  ovvero  della  sospensione,   e   una   eventuale   sanzione
pecuniaria; 
    f) per la violazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  10
del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della
sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria; 
    g) per la violazione  delle  disposizioni  stabilite  dal  Codice
etico e dal regolamento del  CONI,  e'  prevista  la  sanzione  della
censura  ovvero  della  sospensione,   e   una   eventuale   sanzione
pecuniaria. 
  4. Per la violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte  di  coloro
che hanno svolto l'attivita'  di  agente  senza  essere  iscritti  al
Registro nazionale,  anche  a  seguito  di  cancellazione  o  mancato
rinnovo,  e'  prevista  la  sanzione  dell'annotazione,  oltre   alla
segnalazione  all'autorita'  giudiziaria   per   l'ipotesi   di   cui
all'articolo 348 del codice penale. 
  5. Ferme restando le ipotesi di correita' di cui  all'articolo  348
del  codice  penale,  le  singole   Federazioni   sportive   irrogano
provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle
societa' sportive affiliate e dei lavoratori sportivi  tesserati  che
hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o  dell'operato,  anche
di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale  ovvero  in
elenchi  o  albi,  nazionali  o  internazionali,   disciplinanti   la
professione di agente sportivo,  o,  comunque,  in  violazione  delle
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021. 
  6.  La  competenza  ad  accertare  le  violazioni  contemplate  dal
presente articolo, e ad irrogare  le  relative  sanzioni,  spetta  in
primo grado alla Commissione per gli  agenti  sportivi  istituita  in
seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti  i  fatti
integranti la violazione  disciplinare  e,  in  secondo  grado,  alla
Commissione  per  gli  agenti  sportivi,  secondo   il   procedimento
disciplinare contenuto nel regolamento del CONI. 
  7. La sanzione  pecuniaria  irrogata  e'  dovuta  alla  Federazione
sportiva  nel  cui  ambito  sono  accaduti  i  fatti  integranti   la
violazione disciplinare. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo degli articoli 4, 6  e  12  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n.  37,  si  vedano  le  note
          all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo
          28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e  10  del
          citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art. 7 (Obblighi nell'esercizio  dell'attivita').  -
          1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto  dei
          principi  di  lealta',  probita',  dignita',  diligenza   e
          competenza  e  di  corretta  e   leale   concorrenza,   con
          autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice
          etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche'  ogni  altra
          normativa applicabile, ivi comprese  quelle  formulate  dal
          CONI,  dal   CIP   e   quelle   dell'ordinamento   sportivo
          internazionale e nazionale,  in  particolare  quelle  poste
          dalle Federazioni Sportive Internazionali e  nazionali  del
          settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo
          abilitativo e presso le quali opera. 
                2.  L'agente  sportivo  e'  tenuto  all'aggiornamento
          professionale, secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
          di cui all'articolo 12, comma 1.». 
                «Art.  8  (Compenso).  -  1.  Il  compenso  spettante
          all'agente  sportivo,  come  corrispettivo   dell'attivita'
          svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo,  e'
          determinato dalle parti in misura forfettaria o in  termini
          percentuali  sul  valore  della  transazione,  in  caso  di
          trasferimento di una  prestazione  sportiva,  ovvero  sulla
          retribuzione  lorda  complessiva  del  lavoratore  sportivo
          risultante  dal  relativo  contratto  di  lavoro   sportivo
          sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. 
                2.  Il  compenso  deve  essere  corrisposto  mediante
          modalita' di pagamento tracciabile. 
                3. Il  pagamento  di  cui  al  comma  2  deve  essere
          effettuato esclusivamente dal soggetto o dai  soggetti  che
          hanno  stipulato  il  contratto  di  mandato  con  l'agente
          sportivo.  Il  lavoratore  sportivo  assistito  dall'agente
          sportivo, dopo  la  conclusione  del  contratto  di  lavoro
          sportivo,  puo'  autorizzare  la  Societa'  o  Associazione
          Sportiva datrice di lavoro a provvedere  direttamente,  per
          suo  conto,  alla  corresponsione   del   compenso   dovuto
          all'agente sportivo,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
          stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo. 
                4. Entro il 31 dicembre di ogni anno  le  Societa'  e
          Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
          comunicare al CONI, al  CIP  e  alla  Federazione  Sportiva
          Nazionale competente, secondo il modello  di  dichiarazione
          predisposto  dal  CONI,  le  modalita'  e  l'ammontare  del
          trattamento  economico  effettivamente  erogato  a  ciascun
          agente sportivo per ogni  attivita'  posta  in  essere  nei
          dodici mesi precedenti nonche' l'istituto  bancario  presso
          il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove  e'
          ubicato il medesimo istituto. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso
          delegata  in  materia  di  sport,  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il CONI, il  CIP  e  le  Federazioni  Sportive
          Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono definiti i parametri  per
          la determinazione dei compensi degli agenti  sportivi.  Con
          le stesse  modalita',  ogni  cinque  anni,  tali  parametri
          possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
          congruita'.». 
                «Art.  9  (Societa'  di  agenti   sportivi).   -   1.
          L'organizzazione,   da    parte    dell'agente    sportivo,
          dell'attivita'   in   forma   societaria,   attraverso   la
          costituzione di una societa'  di  persone  o  di  capitali,
          secondo la disciplina legislativa vigente,  e'  ammessa  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) l'oggetto sociale deve essere  costituito  dalle
          attivita' di cui all'articolo 3 e  da  eventuali  attivita'
          connesse o strumentali; 
                  b)  la  maggioranza  assoluta  delle  quote   della
          societa' deve essere  detenuta  da  soggetti  iscritti  nel
          Registro di cui all'articolo 4; 
                  c) la rappresentanza e i poteri di  gestione  della
          societa' devono essere conferiti a  soggetti  iscritti  nel
          Registro di cui all'articolo 4; 
                  d) i soci non devono possedere, in  via  diretta  o
          mediata, quote  di  partecipazione  in  altre  societa'  di
          agenti sportivi. 
                2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti  di
          mandato  sportivo,  in  nome  della  societa'   di   agenti
          sportivi,  e'  subordinata  all'iscrizione  della  societa'
          medesima  nell'apposita   sezione   «Societa'   di   agenti
          sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi. 
                3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
          il CONI  devono  essere  depositati  la  copia  autenticata
          dell'atto costitutivo della societa', dello statuto  e  del
          libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali  e
          quello  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori.   Eventuali
          variazioni  sopravvenute   degli   stessi   devono   essere
          comunicate  e  depositate  entro  venti  giorni  dal   loro
          verificarsi. 
                4. I soci,  i  collaboratori  e  i  dipendenti  della
          societa'  di   agenti   sportivi   non   possono   svolgere
          l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui  sia
          parte la medesima societa' di agenti sportivi.». 
                «Art. 10 (Tutela dei  minori).  -  1.  Il  lavoratore
          sportivo puo' essere assistito  da  un  agente  sportivo  a
          partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'. 
                2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad
          oggetto le prestazioni sportive di un  lavoratore  sportivo
          minore  di  eta'  ai  sensi  del  comma  1,   deve   essere
          sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la
          responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la
          curatela legale del lavoratore sportivo. 
                3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio  e'  dovuto
          all'agente sportivo da parte del minore in  relazione  alle
          attivita'  svolte  in  suo  favore,   ferma   restando   la
          remunerazione dell'agente sportivo da parte  di  uno  degli
          esercenti la responsabilita' genitoriale  o  dell'esercente
          la tutela o la curatela  legale  del  lavoratore  sportivo.
          Tale  remunerazione,  unitamente  a  quelle  del  comma   4
          dell'articolo 8, sono oggetto di  monitoraggio  sulla  base
          dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle
          linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia  di
          sport. 
                4. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  5,
          comma 5, il contratto di  mandato  sportivo  che  abbia  ad
          oggetto le prestazioni sportive di un minore  di  eta',  ai
          sensi del comma 1, deve essere redatto e  depositato  anche
          nella lingua di nazionalita' del minore.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  348  del
          codice penale: 
                «Art. 348 (Esercizio abusivo di una  professione).  -
          Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
          e' richiesta  una  speciale  abilitazione  dello  Stato  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa da euro 10.000 a euro 50.000. 
                La condanna comporta la pubblicazione della  sentenza
          e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
          commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto  che  ha
          commesso il reato eserciti regolarmente una  professione  o
          attivita',  la  trasmissione  della  sentenza  medesima  al
          competente   Ordine,    albo    o    registro    ai    fini
          dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
          professione o attivita' regolarmente esercitata. 
                Si applica la pena della reclusione da uno  a  cinque
          anni e della  multa  da  euro  15.000  a  euro  75.000  nei
          confronti del professionista che  ha  determinato  altri  a
          commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
          l'attivita' delle  persone  che  sono  concorse  nel  reato
          medesimo.».