Art. 17
Disposizioni finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli
atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente
regolamento, previa comunicazione all'Autorita' politica delegata in
materia di sport.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Ministro per lo sport
e i giovani
Abodi
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tajani
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392