Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive  adottano  gli
atti necessari  per  l'adeguamento  alle  disposizioni  del  presente
regolamento, previa comunicazione all'Autorita' politica delegata  in
materia di sport. 
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli
adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto munito del  sigillo  di  Stato  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  di
farlo osservare. 
    Roma, 2 dicembre 2025 
 
                                             Il Ministro per lo sport 
                                                     e i giovani      
                                                        Abodi         
Il  Ministro  degli  affari  esteri       e  della  cooperazione     
        internazionale         
            Tajani             
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392