Art. 2
Tenuta e gestione del Registro nazionale
1. Il Registro nazionale e' tenuto presso il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un
sistema informatico centrale che raccoglie e conserva in una banca
dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti
sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 37.
2. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo da
consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva
competenza:
a) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla
prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per
l'ammissione alla prova speciale;
b) di consultare la documentazione depositata da coloro che
domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli
3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni;
c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato
sportivo di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo
da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la
consultazione delle sezioni e dell'elenco del Registro nazionale
indicati all'articolo 1, comma 2.
4. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo da
consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5. Il Registro nazionale e' consultabile sul sito istituzionale del
CONI.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le societa' e le associazioni
sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono
tenute a comunicare al CONI ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione
indica, altresi' e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e
l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' consentito il
trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al
comma 2, in particolare delle generalita' di coloro i quali
presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI e'
titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo.
Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma
2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.
All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione del sistema
informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui e' tenuto il
responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 8 (Compenso). - 1. Il compenso spettante
all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita'
svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e'
determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini
percentuali sul valore della transazione, in caso di
trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla
retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo
risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo
sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante
modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere
effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che
hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente
sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente
sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro
sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione
Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per
suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto
all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini
stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e
Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva
Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione
predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del
trattamento economico effettivamente erogato a ciascun
agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei
dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso
il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e'
ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive
Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per
la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con
le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri
possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
congruita'.».
- Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si vedano le
note all'articolo 1.