Art. 2 
 
              Tenuta e gestione del Registro nazionale 
 
  1. Il Registro nazionale e'  tenuto  presso  il  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un
sistema informatico centrale che raccoglie e conserva  in  una  banca
dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli  agenti
sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo  28
febbraio 2021, n. 37. 
  2. Il  sistema  informatico  centrale  e'  realizzato  in  modo  da
consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto  di  rispettiva
competenza: 
    a) di consultare l'elenco dei  candidati  risultati  idonei  alla
prova generale al fine  di  attestare  il  requisito  soggettivo  per
l'ammissione alla prova speciale; 
    b) di consultare  la  documentazione  depositata  da  coloro  che
domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli  articoli
3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni; 
    c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti  di  mandato
sportivo di cui all'articolo 1, comma 4. 
  3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da  mettere  a  disposizione  del  pubblico  le   funzioni   per   la
consultazione delle sezioni  e  dell'elenco  del  Registro  nazionale
indicati all'articolo 1, comma 2. 
  4. Il  sistema  informatico  centrale  e'  realizzato  in  modo  da
consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
  5. Il Registro nazionale e' consultabile sul sito istituzionale del
CONI. 
  6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le societa' e le associazioni
sportive trasmettono al Dipartimento per lo  sport  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione  che  esse  sono
tenute a comunicare al CONI ai sensi dell'articolo 8,  comma  4,  del
decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.  37.  Tale  comunicazione
indica, altresi' e in  ogni  caso,  i  singoli  mandati  conferiti  e
l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'  consentito  il
trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui  al
comma  2,  in  particolare  delle  generalita'  di  coloro  i   quali
presentano domanda di  iscrizione  Registro  nazionale.  Il  CONI  e'
titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo  periodo.
Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al  comma
2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.
All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione  del  sistema
informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui e' tenuto il
responsabile del trattamento nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art.  8  (Compenso).  -  1.  Il  compenso  spettante
          all'agente  sportivo,  come  corrispettivo   dell'attivita'
          svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo,  e'
          determinato dalle parti in misura forfettaria o in  termini
          percentuali  sul  valore  della  transazione,  in  caso  di
          trasferimento di una  prestazione  sportiva,  ovvero  sulla
          retribuzione  lorda  complessiva  del  lavoratore  sportivo
          risultante  dal  relativo  contratto  di  lavoro   sportivo
          sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. 
                2.  Il  compenso  deve  essere  corrisposto  mediante
          modalita' di pagamento tracciabile. 
                3. Il  pagamento  di  cui  al  comma  2  deve  essere
          effettuato esclusivamente dal soggetto o dai  soggetti  che
          hanno  stipulato  il  contratto  di  mandato  con  l'agente
          sportivo.  Il  lavoratore  sportivo  assistito  dall'agente
          sportivo, dopo  la  conclusione  del  contratto  di  lavoro
          sportivo,  puo'  autorizzare  la  Societa'  o  Associazione
          Sportiva datrice di lavoro a provvedere  direttamente,  per
          suo  conto,  alla  corresponsione   del   compenso   dovuto
          all'agente sportivo,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
          stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo. 
                4. Entro il 31 dicembre di ogni anno  le  Societa'  e
          Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
          comunicare al CONI, al  CIP  e  alla  Federazione  Sportiva
          Nazionale competente, secondo il modello  di  dichiarazione
          predisposto  dal  CONI,  le  modalita'  e  l'ammontare  del
          trattamento  economico  effettivamente  erogato  a  ciascun
          agente sportivo per ogni  attivita'  posta  in  essere  nei
          dodici mesi precedenti nonche' l'istituto  bancario  presso
          il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove  e'
          ubicato il medesimo istituto. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso
          delegata  in  materia  di  sport,  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il CONI, il  CIP  e  le  Federazioni  Sportive
          Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono definiti i parametri  per
          la determinazione dei compensi degli agenti  sportivi.  Con
          le stesse  modalita',  ogni  cinque  anni,  tali  parametri
          possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
          congruita'.». 
              - Per  il  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si  vedano  le
          note all'articolo 1.