Art. 3 
 
     Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi 
 
  1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione  agenti
sportivi  e'  inserita  nel  sistema  informatico  centrale  di   cui
all'articolo 2 . 
  2.  Possono  iscriversi  e  mantenere  l'iscrizione   al   Registro
nazionale i soggetti: 
    a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validita'
dei titoli abilitativi  all'esercizio  della  professione  di  agente
sportivo: 
      1) rilasciati prima del 31 marzo 2015; 
      2) gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma  373,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e  dei  relativi  provvedimenti
attuativi,  tra  i  quali  i  titoli  rilasciati   dalla   Federation
lnternationale de Basketball  (FIBA)  e  dalla  Federazione  Italiana
Pallacanestro prima del 31  dicembre  2017,  e,  in  caso  di  agente
stabilito, quelli previsti dall'articolo  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37; 
    b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilita'  o
conflitto  d'interessi   descritte   all'articolo   6   del   decreto
legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori  eventualmente
indicate nel codice etico previsto  all'articolo  12,  comma  2,  del
medesimo decreto; 
    c) che abbiano stipulato  la  polizza  di  rischio  professionale
secondo i requisiti di cui all'articolo 8; 
    d)  che  siano  in  regola  con  il  versamento  dei  diritti  di
segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento. 
  3. Il sistema informatico centrale,  con  modalita'  automatizzata,
inoltra  la  domanda  di  iscrizione  alla  Federazione  Sportiva  di
riferimento  che,  entro  venti  giorni,  provvede  ad  attestare  la
sussistenza dei seguenti requisiti: 
    a) superamento della prova speciale di cui all'articolo 12, salvo
quanto previsto al comma 2, lettera a); 
    b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati
di cui all'articolo 9; 
    c) idoneita' della polizza assicurativa di cui all'articolo 8; 
    d) insussistenza di situazioni di  incompatibilita'  o  conflitto
d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.  37  del
2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente  indicate  nel  codice
etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto. 
  4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla  luce
dei relativi risultati, il CONI provvede  all'iscrizione  dell'agente
nel Registro Nazionale  ovvero,  non  ricorrendone  i  requisiti,  al
rigetto della domanda. 
  5. Con le medesime  modalita'  sono  comunicate  e  depositate  nel
sistema informatico di cui all'articolo 2,  entro  venti  giorni  dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e  il  venire  meno  dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. 
  6.  L'iscrizione  al  Registro  nazionale  ha  validita'   limitata
all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza
dalla data di approvazione a sistema della domanda. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art.  4  (Accesso  alla   professione   e   Registro
          nazionale degli agenti sportivi). - 1. Presso  il  CONI  e'
          istituito il Registro nazionale degli agenti  sportivi,  al
          quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello
          svolgimento della professione di cui all'articolo 3. 
                2. Al Registro di cui al  comma  1  puo'  iscriversi,
          dietro pagamento di un'imposta  di  bollo  annuale  di  250
          euro,  il  cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  nel  pieno  godimento  dei   diritti
          civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti
          non  colposi  nell'ultimo  quinquennio,  in  possesso   del
          diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   o
          equipollente, e che abbia validamente superato un esame  di
          abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'. 
                3.  Il   titolo   abilitativo   all'esercizio   della
          professione di agente sportivo, conseguito  a  seguito  del
          superamento  dell'esame  di  abilitazione,   ha   carattere
          permanente ed e' personale e incedibile. 
                4. Con il decreto di cui all'articolo  12,  comma  1,
          sono disciplinati:  il  procedimento  per  l'iscrizione  al
          Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo;  la
          tenuta e gli obblighi di  aggiornamento  del  Registro;  le
          cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di  tirocini
          professionali  o  di  corsi  di  formazione;  l'obbligo  di
          copertura  assicurativa.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame
          di abilitazione, che puo' articolarsi in  piu'  prove,  tra
          cui in ogni caso una  prova  generale  presso  il  CONI,  o
          presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico,  e
          una prova speciale  presso  le  corrispondenti  Federazioni
          Sportive Nazionali,  organizzate  in  almeno  due  sessioni
          all'anno, nonche'  la  composizione  e  le  funzioni  delle
          commissioni giudicatrici. 
                5. I  cittadini  dell'Unione  europea,  abilitati  in
          altro Stato membro all'esercizio dell'attivita'  di  agente
          sportivo, sussistendo le condizioni del  riconoscimento  di
          cui  all'articolo  13  della   Direttiva   2005/36/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005,
          possono  essere  iscritti  nell'apposita  sezione   «Agenti
          sportivi stabiliti» del Registro  nazionale  del  comma  1,
          secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di
          cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il   suddetto   decreto
          disciplina anche le misure compensative richieste  ai  fini
          dell'iscrizione nel  Registro  ai  sensi  dell'articolo  14
          della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale
          o  in  un  tirocinio  di  adattamento.  Decorsi  tre   anni
          dall'iscrizione  nella  sezione   speciale   del   Registro
          nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola  con  gli
          obblighi  di   aggiornamento   e   che   abbia   esercitato
          l'attivita'  in  Italia  in  modo  effettivo  e   regolare,
          comprovato dal  conferimento  di  almeno  cinque  incarichi
          all'anno  per  tre  anni  consecutivi   nell'ambito   della
          medesima Federazione Sportiva  Nazionale,  puo'  richiedere
          l'iscrizione ordinaria al  Registro  nazionale  di  cui  al
          comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione. 
                6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da
          adottarsi di concerto con il Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri
          di ammissione di cittadini  provenienti  da  Paesi  esterni
          all'Unione europea  all'attivita'  di  agente  sportivo  in
          Italia,  nel  rispetto  della  pertinente  disciplina   del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei  relativi
          provvedimenti attuativi. 
                7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5  e  6,  si
          applica la disciplina del presente decreto. 
                8.  Ai  lavoratori  sportivi  e   alle   Societa'   o
          Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti  non
          iscritti al Registro del comma 1. 
                9.  L'iscrizione  a  un  albo   circondariale   degli
          avvocati  e'  compatibile  con  l'iscrizione  al   Registro
          nazionale degli agenti sportivi,  ricorrendone  i  relativi
          presupposti.». 
                «Art. 6 (Incompatibilita' e conflitto d'interessi). -
          1. E' fatto divieto di  esercitare  l'attivita'  di  agente
          sportivo per: 
                  a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dei relativi enti  strumentali  o  loro
          consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli
          enti pubblici economici e delle societa'  a  partecipazione
          pubblica ai sensi del decreto legislativo 19  agosto  2016,
          n. 175; 
                  b)  i  soggetti  che   ricoprono   cariche,   anche
          elettive,  o   incarichi   nelle   amministrazioni,   enti,
          Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a); 
                  c)  i  titolari  di   incarichi   elettivi   o   di
          rappresentanza in  partiti  politici  o  in  organizzazioni
          sindacali; 
                  d) i lavoratori sportivi; 
                  e) gli atleti tesserati alla  Federazione  Sportiva
          Nazionale presso la  quale  abbiano  conseguito  il  titolo
          abilitativo; 
                  f) i  soggetti  che  ricoprono  cariche  sociali  o
          associative, incarichi dirigenziali  o  tecnico-sportivi  o
          che sono titolari  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo, anche di  tipo  professionale  e  di  consulenza,
          presso il Comitato  Olimpico  Internazionale,  il  Comitato
          Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni
          Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali,
          le Discipline Sportive Associate e gli Enti  di  Promozione
          Sportiva,  e  comunque  presso  Societa'   o   Associazioni
          Sportive, italiane o estere, operanti nel settore  sportivo
          per il quale abbiano conseguito l'abilitazione  a  svolgere
          l'attivita' di agente sportivo; 
                  g) i soggetti che instaurano o mantengono  rapporti
          di qualsiasi altro genere, anche di fatto,  che  comportino
          un'influenza  sulle  Associazioni  o   Societa'   Sportive,
          italiane o estere, operanti nel  settore  sportivo  per  il
          quale  abbiano   conseguito   l'abilitazione   a   svolgere
          l'attivita' di agente sportivo. 
                2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma
          1, lettere d)  ed  e),  cessa  al  termine  della  stagione
          sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita'
          sportiva. La situazione  di  incompatibilita',  di  cui  al
          comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla
          data della cessazione di ciascuna delle  situazioni  e  dei
          rapporti ivi indicati. 
                3. E' fatto  divieto  all'agente  sportivo  di  avere
          interessi diretti o indiretti, anche di tipo  professionale
          e di consulenza, salvo quelli derivanti  dal  contratto  di
          mandato  sportivo,  in  imprese,  Associazioni  o  Societa'
          operanti  nel  settore  sportivo  per  il   quale   abbiano
          conseguito il titolo abilitativo. 
                4. E' fatto  divieto  all'agente  sportivo  di  avere
          interesse diretto  o  indiretto  nel  trasferimento  di  un
          lavoratore  sportivo  e  di   assumere   cointeressenze   o
          partecipazioni   nei   diritti   economici   relativi    al
          trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando  il
          diritto   alla   corresponsione   del   compenso   di   cui
          all'articolo 8. 
                5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a
          qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o  utilita'
          economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi  compresi  i
          potenziali destinatari delle attivita' di cui  all'articolo
          3, al fine di indurre  questi  ultimi  a  sottoscrivere  un
          contratto di mandato sportivo o a risolverne uno  in  corso
          di validita'. 
                6. E'  fatto  divieto  all'agente  sportivo,  o  alla
          societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai  sensi
          dell'articolo 9,  di  avviare  trattative  o  di  stipulare
          contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in  cui
          il coniuge o un parente o affine  entro  il  secondo  grado
          dell'agente detengano partecipazioni anche  indirettamente,
          ricoprano  cariche   sociali   o   associative,   incarichi
          dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto  trova
          applicazione anche per la stipulazione  dei  contratti  che
          abbiano ad oggetto il trasferimento e  il  tesseramento  di
          uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione. 
                7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte
          a  prevenire  o  a  reprimere   situazioni   di   conflitto
          d'interessi possono essere stabilite dal  Codice  etico  di
          cui all'articolo 12, comma 2.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  12  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 373,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: 
                «373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito  delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro
          nazionale degli  agenti  sportivi,  al  quale  deve  essere
          iscritto, dietro pagamento di un'imposta di  bollo  annuale
          di 250 euro, il soggetto  che,  in  forza  di  un  incarico
          redatto in forma scritta, mette in  relazione  due  o  piu'
          soggetti operanti nell'ambito di  una  disciplina  sportiva
          riconosciuta dal CONI  ai  fini  della  conclusione  di  un
          contratto    di    prestazione    sportiva    di     natura
          professionistica, del trasferimento di tale  prestazione  o
          del   tesseramento   presso   una   federazione    sportiva
          professionistica. Puo' iscriversi al suddetto  registro  il
          cittadino italiano o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, nel pieno godimento dei diritti  civili,  che  non
          abbia  riportato   condanne   per   delitti   non   colposi
          nell'ultimo  quinquennio,  in  possesso  del   diploma   di
          istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  che
          abbia superato una prova abilitativa diretta ad  accertarne
          l'idoneita'. E' fatta  salva  la  validita'  dei  pregressi
          titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
          sportivi professionisti e alle  societa'  affiliate  a  una
          federazione sportiva professionistica e' vietato  avvalersi
          di soggetti non iscritti al Registro pena la  nullita'  dei
          contratti,  fatte   salve   le   competenze   professionali
          riconosciute  per  legge.  Con  uno  o  piu'  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  CONI,
          sono definiti  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
          abilitative,  la   composizione   e   le   funzioni   delle
          commissioni giudicatrici, le  modalita'  di  tenuta  e  gli
          obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
          per  la  determinazione  dei   compensi.   Il   CONI,   con
          regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, disciplina  i  casi
          di  incompatibilita',  fissando  il  consequenziale  regime
          sanzionatorio sportivo.».