Art. 3
Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi
1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti
sportivi e' inserita nel sistema informatico centrale di cui
all'articolo 2 .
2. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro
nazionale i soggetti:
a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validita'
dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente
sportivo:
1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;
2) gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti
attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Federation
lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana
Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente
stabilito, quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;
b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilita' o
conflitto d'interessi descritte all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente
indicate nel codice etico previsto all'articolo 12, comma 2, del
medesimo decreto;
c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale
secondo i requisiti di cui all'articolo 8;
d) che siano in regola con il versamento dei diritti di
segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.
3. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata,
inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di
riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) superamento della prova speciale di cui all'articolo 12, salvo
quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati
di cui all'articolo 9;
c) idoneita' della polizza assicurativa di cui all'articolo 8;
d) insussistenza di situazioni di incompatibilita' o conflitto
d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del
2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice
etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.
4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce
dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente
nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al
rigetto della domanda.
5. Con le medesime modalita' sono comunicate e depositate nel
sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
6. L'iscrizione al Registro nazionale ha validita' limitata
all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza
dalla data di approvazione a sistema della domanda.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 4 (Accesso alla professione e Registro
nazionale degli agenti sportivi). - 1. Presso il CONI e'
istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al
quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello
svolgimento della professione di cui all'articolo 3.
2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi,
dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250
euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti
civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti
non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente, e che abbia validamente superato un esame di
abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio della
professione di agente sportivo, conseguito a seguito del
superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere
permanente ed e' personale e incedibile.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1,
sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al
Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo; la
tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le
cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini
professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di
copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono
definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame
di abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra
cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o
presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e
una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni
Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni
all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici.
5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in
altro Stato membro all'esercizio dell'attivita' di agente
sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di
cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti
sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1,
secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di
cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto
disciplina anche le misure compensative richieste ai fini
dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14
della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale
o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni
dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro
nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli
obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato
l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare,
comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi
all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della
medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere
l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al
comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.
6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da
adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri
di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni
all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in
Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi
provvedimenti attuativi.
7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si
applica la disciplina del presente decreto.
8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o
Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non
iscritti al Registro del comma 1.
9. L'iscrizione a un albo circondariale degli
avvocati e' compatibile con l'iscrizione al Registro
nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi
presupposti.».
«Art. 6 (Incompatibilita' e conflitto d'interessi). -
1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente
sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro
consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli
enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione
pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche
elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti,
Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di
rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva
Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo
abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o
associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o
che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza,
presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato
Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni
Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni
Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo
per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere
l'attivita' di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti
di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino
un'influenza sulle Associazioni o Societa' Sportive,
italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il
quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere
l'attivita' di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma
1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione
sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita'
sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al
comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla
data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei
rapporti ivi indicati.
3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere
interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale
e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di
mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa'
operanti nel settore sportivo per il quale abbiano
conseguito il titolo abilitativo.
4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere
interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un
lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o
partecipazioni nei diritti economici relativi al
trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il
diritto alla corresponsione del compenso di cui
all'articolo 8.
5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a
qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita'
economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i
potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo
3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un
contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso
di validita'.
6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla
societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi
dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare
contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui
il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado
dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente,
ricoprano cariche sociali o associative, incarichi
dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova
applicazione anche per la stipulazione dei contratti che
abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di
uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.
7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte
a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto
d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di
cui all'articolo 12, comma 2.».
- Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 373, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro
nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere
iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale
di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico
redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva
riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un
contratto di prestazione sportiva di natura
professionistica, del trasferimento di tale prestazione o
del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il
cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non
abbia riportato condanne per delitti non colposi
nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che
abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne
l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi
titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una
federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi
di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei
contratti, fatte salve le competenze professionali
riconosciute per legge. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI,
sono definiti le modalita' di svolgimento delle prove
abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli
obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
per la determinazione dei compensi. Il CONI, con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi
di incompatibilita', fissando il consequenziale regime
sanzionatorio sportivo.».