Art. 4
Iscrizione al Registro nazionale - sezione
societa' di agenti sportivi
1. L'attivita' di agente sportivo puo' essere svolta unicamente da
persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente
sportivo ha tuttavia la facolta' di organizzare la propria attivita'
imprenditorialmente, attraverso la costituzione di societa' di
persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione
societa' di agenti sportivi e' depositata dall'agente sportivo, socio
munito di legale rappresentanza e gia' iscritto nella sezione di cui
all'articolo 3 o all'articolo 5, nel sistema informatico centrale di
cui all'articolo 2, unitamente all'indicazione di tutti i soci,
inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli
ulteriori eventuali legali rappresentanti.
3. Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro
Nazionale le societa' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta
di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n.
37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione minoritaria di persona
giuridica a societa' iscritta al Registro nazionale, quest'ultima
sara' tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica
con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero,
documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al
fine di verificare che l'oggetto sociale anche della persona
giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato
articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei
corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.
5. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata,
inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di
riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare
l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' o conflitto
d'interessi relative anche ai singoli soci.
6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce
dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della
societa' nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti,
al rigetto della domanda.
7. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate e depositate
nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
8. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione societa' di agenti
sportivi e' collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente
sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validita'.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 9 (Societa' di agenti sportivi). - 1.
L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo,
dell'attivita' in forma societaria, attraverso la
costituzione di una societa' di persone o di capitali,
secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle
attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita'
connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della
societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della
societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o
mediata, quote di partecipazione in altre societa' di
agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di
mandato sportivo, in nome della societa' di agenti
sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa'
medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti
sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
il CONI devono essere depositati la copia autenticata
dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del
libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e
quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali
variazioni sopravvenute degli stessi devono essere
comunicate e depositate entro venti giorni dal loro
verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della
societa' di agenti sportivi non possono svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia
parte la medesima societa' di agenti sportivi.».