Art. 4 
 
             Iscrizione al Registro nazionale - sezione 
                     societa' di agenti sportivi 
 
  1. L'attivita' di agente sportivo puo' essere svolta unicamente  da
persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo.  L'agente
sportivo ha tuttavia la facolta' di organizzare la propria  attivita'
imprenditorialmente,  attraverso  la  costituzione  di  societa'   di
persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente. 
  2. La  domanda  di  iscrizione  al  Registro  nazionale  -  sezione
societa' di agenti sportivi e' depositata dall'agente sportivo, socio
munito di legale rappresentanza e gia' iscritto nella sezione di  cui
all'articolo 3 o all'articolo 5, nel sistema informatico centrale  di
cui all'articolo 2,  unitamente  all'indicazione  di  tutti  i  soci,
inclusi quelli che siano agenti sportivi  parimenti  iscritti  e  gli
ulteriori eventuali legali rappresentanti. 
  3. Possono essere iscritte e  mantenere  l'iscrizione  al  Registro
Nazionale le societa' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37,  versando  l'imposta
di bollo e dei  diritti  di  segreteria  stabiliti  dal  CONI.  Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto  legislativo  n.
37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione  minoritaria  di  persona
giuridica a societa' iscritta  al  Registro  nazionale,  quest'ultima
sara' tenuta a depositare la visura camerale della persona  giuridica
con  quote  minoritarie  o,  per  gli  enti  di  diritto   straniero,
documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al
fine  di  verificare  che  l'oggetto  sociale  anche  della   persona
giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito  al  richiamato
articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021. 
  4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con  l'inserimento  dei
corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale. 
  5. Il sistema informatico centrale,  con  modalita'  automatizzata,
inoltra  la  domanda  di  iscrizione  alla  Federazione  sportiva  di
riferimento  che,  entro  venti   giorni,   provvede   ad   attestare
l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilita'   o   conflitto
d'interessi relative anche ai singoli soci. 
  6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla  luce
dei  relativi  risultati,  il  CONI  provvede  all'iscrizione   della
societa' nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti,
al rigetto della domanda. 
  7. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate  e  depositate
nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e  il  venire  meno  dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. 
  8. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione societa' di  agenti
sportivi  e'  collegata  e  condizionata  all'iscrizione  dell'agente
sportivo  che  provvede  al   deposito   della   domanda   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validita'. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art.  9  (Societa'  di  agenti   sportivi).   -   1.
          L'organizzazione,   da    parte    dell'agente    sportivo,
          dell'attivita'   in   forma   societaria,   attraverso   la
          costituzione di una societa'  di  persone  o  di  capitali,
          secondo la disciplina legislativa vigente,  e'  ammessa  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) l'oggetto sociale deve essere  costituito  dalle
          attivita' di cui all'articolo 3 e  da  eventuali  attivita'
          connesse o strumentali; 
                  b)  la  maggioranza  assoluta  delle  quote   della
          societa' deve essere  detenuta  da  soggetti  iscritti  nel
          Registro di cui all'articolo 4; 
                  c) la rappresentanza e i poteri di  gestione  della
          societa' devono essere conferiti a  soggetti  iscritti  nel
          Registro di cui all'articolo 4; 
                  d) i soci non devono possedere, in  via  diretta  o
          mediata, quote  di  partecipazione  in  altre  societa'  di
          agenti sportivi. 
                2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti  di
          mandato  sportivo,  in  nome  della  societa'   di   agenti
          sportivi,  e'  subordinata  all'iscrizione  della  societa'
          medesima  nell'apposita   sezione   «Societa'   di   agenti
          sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi. 
                3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
          il CONI  devono  essere  depositati  la  copia  autenticata
          dell'atto costitutivo della societa', dello statuto  e  del
          libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali  e
          quello  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori.   Eventuali
          variazioni  sopravvenute   degli   stessi   devono   essere
          comunicate  e  depositate  entro  venti  giorni  dal   loro
          verificarsi. 
                4. I soci,  i  collaboratori  e  i  dipendenti  della
          societa'  di   agenti   sportivi   non   possono   svolgere
          l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui  sia
          parte la medesima societa' di agenti sportivi.».