Art. 5
Iscrizione al Registro nazionale - sezione
agenti sportivi stabiliti
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo o della Svizzera, o le societa' aventi ivi
sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della
professione di agente sportivo in conformita' alla normativa di un
altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico
europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in
Italia:
a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della
qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro
dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera
e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura
compensativa, secondo le modalita' previste dal presente articolo,
nonche', per quanto non espressamente stabilito dal presente
regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera
prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalita' previste
dall'articolo 15, comma 10, del presente regolamento.
2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina
attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorita' politica
competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee
equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e
qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell'articolo
13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, ferme quelle gia' riconosciute ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio
2021 n. 37.
3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le
qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi
dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa,
consistente nel superamento della prova generale di cui all'articolo
11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta
del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.
4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti
sportivi stabiliti e' depositata nel sistema informatico centrale di
cui all'articolo 2.
5. Possono iscriversi al Registro nazionale - sezione agenti
sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della
propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l'imposta di
bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI.
6. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata,
inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di
riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.
7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI
provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale - sezione
agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al
rigetto della domanda.
8. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate e depositate
nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
9. L'agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando
in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo
stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi
l'indicazione della Federazione sportiva nell'ambito della quale e'
legittimato ad operare.
10. L'iscrizione al Registro nazionale ha validita' limitata
all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza
dalla data di approvazione a sistema della domanda.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 22 e 23 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261:
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il
riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento
non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a
scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace
tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione
europea, se la stessa nel detto termine non chiede di
astenersi dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale
richiesto dalla normativa nazionale e il livello di
qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e
le ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».
- Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 14 (Norme transitorie). - 1. In attesa della
emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1,
continua ad applicarsi la disciplina del decreto del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24
febbraio 2020, in materia di agente sportivo.
2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi
all'esercizio della professione di agente sportivo
rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei
titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1,
comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei
relativi provvedimenti attuativi.».