Art. 5 
 
             Iscrizione al Registro nazionale - sezione 
                      agenti sportivi stabiliti 
 
  1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente  allo
Spazio economico europeo o della Svizzera, o le societa'  aventi  ivi
sede legale, in possesso della qualifica  per  lo  svolgimento  della
professione di agente sportivo in conformita' alla  normativa  di  un
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dello  Spazio  economico
europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in
Italia: 
    a)  in  maniera  stabile,  a  seguito  del  riconoscimento  della
qualifica  professionale  conseguita  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della  Svizzera
e previa eventuale integrazione della formazione mediante una  misura
compensativa, secondo le modalita' previste  dal  presente  articolo,
nonche',  per  quanto  non  espressamente  stabilito   dal   presente
regolamento, dagli  articoli  22  e  23  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
    b)  su  base  temporanea  e  occasionale,  in  regime  di  libera
prestazione  di  servizi,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo  n.  206  del  2007  e  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 15, comma 10, del presente regolamento. 
  2.  Il  CONI,  approva  con  proprio  provvedimento  la  disciplina
attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorita' politica
competente in materia di sport, e  definisce  le  qualifiche  europee
equipollenti al titolo abilitativo  nazionale  (Tabella  stabiliti  e
qualifiche sottoposte a misure compensative) ai  sensi  dell'articolo
13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7  settembre  2005,  ferme  quelle  gia'  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  del  28  febbraio
2021 n. 37. 
  3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il  CONI  stabilisce  le
qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa,
consistente nel superamento della prova generale di cui  all'articolo
11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta
del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo. 
  4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione  agenti
sportivi stabiliti e' depositata nel sistema informatico centrale  di
cui all'articolo 2. 
  5. Possono  iscriversi  al  Registro  nazionale  -  sezione  agenti
sportivi stabiliti i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il  riconoscimento  della
propria qualifica ai sensi dei commi 2 e  3,  versando  l'imposta  di
bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI. 
  6. Il sistema informatico centrale,  con  modalita'  automatizzata,
inoltra  la  domanda  di  iscrizione  alla  Federazione  sportiva  di
riferimento  che,  entro  venti  giorni,  provvede  ad  attestare  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5. 
  7. Entro i venti giorni successivi a  tale  attestazione,  il  CONI
provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale -  sezione
agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone  i  requisiti,  al
rigetto della domanda. 
  8. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate  e  depositate
nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal
loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e  il  venire  meno  dei
requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. 
  9. L'agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando
in ogni documento  a  propria  firma  la  dicitura  «agente  sportivo
stabilito   abilitato   nell'ambito   della   [...]»,   aggiungendovi
l'indicazione della Federazione sportiva nell'ambito della  quale  e'
legittimato ad operare. 
  10.  L'iscrizione  al  Registro  nazionale  ha  validita'  limitata
all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza
dalla data di approvazione a sistema della domanda. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9,  22  e  23  del
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante:
          «Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di  Bulgaria  e  Romania»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261: 
                «Art. 9 (Libera prestazione di servizi e  prestazione
          occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
          10 a 15, la libera prestazione di  servizi  sul  territorio
          nazionale non puo' essere limitata  per  ragioni  attinenti
          alle qualifiche professionali: 
                  a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                  b) in caso di spostamento del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
                2. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
                3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
                3-bis. Per  le  attivita'  stagionali,  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente  ai
          casi in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli
          per verificare il carattere temporaneo  e  occasionale  dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
                4. In caso di spostamento, il prestatore e'  soggetto
          a norme professionali, di carattere professionale, legale o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.». 
                «Art.   22   (Misure   compensative).   -    1.    Il
          riconoscimento  di  cui  al  presente  capo   puo'   essere
          subordinato al compimento di un  tirocinio  di  adattamento
          non superiore a tre anni o di  una  prova  attitudinale,  a
          scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                  a); 
                  b)  se  la  formazione  ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                  c) se la professione regolamentata  include  una  o
          piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
                3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  per   il   coordinamento   delle
          politiche comunitarie, sono individuate  altre  professioni
          per le quali la prestazione di consulenza o  assistenza  in
          materia  di  diritto  nazionale  costituisce  un   elemento
          essenziale e costante dell'attivita'. 
                4. In deroga al principio enunciato al comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui
          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                  a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettere b) e c), l'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),
          limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettera a), limitatamente alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                  c) se e' richiesto dal titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
                  d)  se  e'  richiesto  dal  titolare  di  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettere d) o e). 
                  4-bis. 
                  4-ter. Nel  caso  del  titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
                  5. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  lettere
          b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
          quelle in  relazione  alle  quali  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio  della
          professione e in cui la formazione  ricevuta  dal  migrante
          presenta significative differenze in termini  di  contenuto
          rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
          professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
          salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
          minime di formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche
          professionali non acquisite in uno Stato membro. 
                  6. L'applicazione dei commi 1  e  4)  comporta  una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze  le  abilita'  e   le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
                  7.  Con  provvedimento  dell'autorita'   competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
                  8. Il provvedimento di cui al comma 7  e'  efficace
          tre  mesi  dopo  la  sua  comunicazione  alla   Commissione
          europea, se la stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di
          astenersi dall'adottare la deroga. 
                  8-bis. La decisione  di  imporre  un  tirocinio  di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le
          seguenti informazioni: 
                    a)  il   livello   di   qualifica   professionale
          richiesto  dalla  normativa  nazionale  e  il  livello   di
          qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
                    b) le differenze sostanziali di cui al comma 5  e
          le ragioni per  cui  tali  differenze  non  possono  essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
                  8-ter.  Al  richiedente  dovra'  essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
                «Art.  23   (Tirocinio   di   adattamento   e   prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  22,  la
          durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e
          della  prova  attitudinale  sono  stabilite  dall'Autorita'
          competente a seguito della Conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 16,  se  convocata.  In  caso  di  valutazione
          finale sfavorevole il tirocinio puo' essere  ripetuto.  Gli
          obblighi, i diritti e i benefici sociali  di  cui  gode  il
          tirocinante  sono  stabiliti   dalla   normativa   vigente,
          conformemente al diritto comunitario applicabile. 
                2. La prova attitudinale si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
                2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e  2  le  autorita'
          competenti di  cui  all'articolo  5  possono  stabilire  il
          numero  di  ripetizioni  cui  ha  diritto  il  richiedente,
          tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
          a livello nazionale e nel rispetto  del  principio  di  non
          discriminazione. 
                3. Ai fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5  predispongono  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta  sul  territorio  nazionale  e  quella
          posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai  titoli
          di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione sul territorio  dello  Stato.  Lo
          status  del  richiedente  che   desidera   prepararsi   per
          sostenere  la  prova  attitudinale   e'   stabilito   dalla
          normativa vigente.». 
              - Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 7 settembre 2005 si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art. 14 (Norme transitorie). - 1.  In  attesa  della
          emanazione del decreto di cui  all'articolo  12,  comma  1,
          continua  ad  applicarsi  la  disciplina  del  decreto  del
          Ministro per le politiche  giovanili  e  lo  sport  del  24
          febbraio 2020, in materia di agente sportivo. 
                2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi
          all'esercizio  della   professione   di   agente   sportivo
          rilasciati prima del 31  marzo  2015,  nonche'  quella  dei
          titoli abilitativi rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 373, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205  e  dei
          relativi provvedimenti attuativi.».