Art. 6
Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza
dell'iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema
informatico centrale di cui all'articolo 2, la domanda di rinnovo
dell'iscrizione al Registro nazionale.
2. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale e' subordinato
al versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria
fissati dal CONI, nonche' alla permanenza dei requisiti previsti agli
articoli 3, 4 e 5.
3. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata,
inoltra la domanda di rinnovo dell'iscrizione alla Federazione
sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad
attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI
provvede al rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale ovvero, non
ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
5. Il rinnovo dell'iscrizione ha validita' limitata all'anno
solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla
data di approvazione a sistema della domanda.