Art. 6 
 
            Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale 
 
  1.  Entro  il  sessantesimo  giorno   antecedente   alla   scadenza
dell'iscrizione,  gli  agenti   sportivi   depositano   nel   sistema
informatico centrale di cui all'articolo 2,  la  domanda  di  rinnovo
dell'iscrizione al Registro nazionale. 
  2. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale e'  subordinato
al versamento dell'imposta di  bollo  e  dei  diritti  di  segreteria
fissati dal CONI, nonche' alla permanenza dei requisiti previsti agli
articoli 3, 4 e 5. 
  3. Il sistema informatico centrale,  con  modalita'  automatizzata,
inoltra  la  domanda  di  rinnovo  dell'iscrizione  alla  Federazione
sportiva  di  riferimento  che,  entro  venti  giorni,  provvede   ad
attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
  4. Entro i venti giorni successivi a  tale  attestazione,  il  CONI
provvede al rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale ovvero, non
ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda. 
  5.  Il  rinnovo  dell'iscrizione  ha  validita'  limitata  all'anno
solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e  con  decorrenza  dalla
data di approvazione a sistema della domanda.