Art. 7
Cancellazione dal Registro nazionale
1. La cancellazione dal Registro nazionale e' disposta con
provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui
all'articolo 13 nei seguenti casi:
a) richiesta dell'interessato;
b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4,
commi 2 e 5, e all'articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio
2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna
Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui
all'articolo 8 del presente regolamento;
c) di una situazione di incompatibilita' o conflitto d'interessi
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del n. 37 del 2021,
ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto
dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.
2. La cancellazione dal Registro nazionale e' contestualmente
comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l'adozione
di ogni conseguente provvedimento.
3. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo puo'
presentare una nuova domanda di iscrizione.
Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note
all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 4.