Art. 7 
 
                Cancellazione dal Registro nazionale 
 
  1.  La  cancellazione  dal  Registro  nazionale  e'  disposta   con
provvedimento della Commissione  per  gli  agenti  sportivi,  di  cui
all'articolo 13 nei seguenti casi: 
    a) richiesta dell'interessato; 
    b) insussistenza di uno dei  requisiti  di  cui  all'articolo  4,
commi 2 e 5, e all'articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio
2021,  n.  37,  o  di  quelli  eventualmente  previsti  da   ciascuna
Federazione sportiva, ovvero  della  copertura  assicurativa  di  cui
all'articolo 8 del presente regolamento; 
    c) di una situazione di incompatibilita' o conflitto  d'interessi
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del  n.  37  del  2021,
ovvero di una delle situazioni indicate  nel  Codice  etico  previsto
dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto. 
  2. La  cancellazione  dal  Registro  nazionale  e'  contestualmente
comunicata alla Federazione sportiva di riferimento,  per  l'adozione
di ogni conseguente provvedimento. 
  3. Venute meno le cause di cancellazione,  l'agente  sportivo  puo'
presentare una nuova domanda di iscrizione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo degli articoli 4, 6  e  12  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n.  37,  si  vedano  le  note
          all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 9 del decreto  legislativo
          28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 4.