Art. 8 
 
                  Obbligo di copertura assicurativa 
 
  1. L'agente sportivo deve  stipulare  una  polizza  assicurativa  a
copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della
professione  di  agente  sportivo,  stipulata   con   una   compagnia
assicurativa con sede legale in Italia o in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo
danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per  l'anno  solare
in cui intende iscriversi al Registro nazionale. 
  2. L'agente sportivo deve stipulare una  polizza  assicurativa  che
rispetti altresi' le indicazioni deliberate e comunicate  per  l'anno
solare di riferimento dalla  Federazione  Sportiva  presso  la  quale
intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa  ed
a eventuali ulteriori requisiti. 
  3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli
articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e  6,  comma  3,  l'idoneita'  della
copertura assicurativa stipulata dall'agente sportivo.