Art. 8
Obbligo di copertura assicurativa
1. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a
copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della
professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia
assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo
danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare
in cui intende iscriversi al Registro nazionale.
2. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che
rispetti altresi' le indicazioni deliberate e comunicate per l'anno
solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale
intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed
a eventuali ulteriori requisiti.
3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli
articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l'idoneita' della
copertura assicurativa stipulata dall'agente sportivo.