Art. 9 
 
               Obbligo di aggiornamento professionale 
 
  1. L'agente sportivo e' obbligato all'aggiornamento  professionale,
per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno  di  iscrizione,
mediante la frequenza di corsi, seminari  e  convegni  organizzati  o
accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale  opera,  nelle
materie  di  settore  con  rilevanza  nella  professione  di   agente
sportivo. 
  2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere  completato
entro il 1° novembre. 
  3. L'obbligo di aggiornamento  professionale  non  si  estingue  in
conseguenza del mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale
cui faccia seguito una nuova iscrizione.