Art. 9
Obbligo di aggiornamento professionale
1. L'agente sportivo e' obbligato all'aggiornamento professionale,
per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno di iscrizione,
mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o
accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle
materie di settore con rilevanza nella professione di agente
sportivo.
2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato
entro il 1° novembre.
3. L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in
conseguenza del mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale
cui faccia seguito una nuova iscrizione.