Art. 10 
 
                Modifiche all'articolo 10 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  la  parola:  «Direttore»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»; 
    b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui
all'articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 12»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'incarico di Direttore generale e' conferito  mediante  la
stipula  di  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di  durata
quadriennale, con riferimento  a  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle
modalita', ai requisiti  e  alle  qualita'  professionali  richiamati
nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165.  Il  trattamento  economico  del   Direttore   generale   e'
determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.». 
    d) alla rubrica,  la  parola:  «Direttore»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Direttore generale». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 10 (Il Direttore generale). - 1.  Il  Direttore
          generale  e'  responsabile  dell'organizzazione  interna  e
          della  gestione  delle  attivita'  amministrativo-contabili
          dell'Agenzia.  In  particolare,  cura  l'esecuzione   delle
          deliberazioni,  delle   indicazioni   operative   e   degli
          indirizzi  strategici  del  Presidente  e   del   Consiglio
          direttivo. 
                2. Il Direttore generale partecipa  alle  sedute  del
          Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di
          segretario verbalizzante. 
                3. Il Direttore generale e' nominato con le modalita'
          previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone
          di  comprovata  esperienza  nel  campo  della  direzione  e
          gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze
          nel campo della valutazione  delle  attivita'  del  sistema
          delle universita' e  della  ricerca.  Le  candidature  sono
          presentate  dagli  interessati,  unitamente   al   relativo
          curriculum, in  base  ad  un  bando  pubblico  emanato  dal
          Presidente. Lo stesso bando prevede anche  lo  svolgimento,
          di un colloquio con i candidati selezionati  dal  Consiglio
          medesimo in base ai curricula presentati.  L'organizzazione
          dei rapporti operativi tra Direttore generale da  un  lato,
          Presidente e componenti del Consiglio direttivo  dall'altro
          e' definita dal regolamento di cui all'articolo  12,  comma
          4, lettera a). 
                4. L'incarico  di  Direttore  generale  e'  conferito
          mediante  la  stipula  di  contratto  di  lavoro  a   tempo
          determinato  di  durata  quadriennale,  con  riferimento  a
          quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle modalita',
          ai  requisiti  e  alle  qualita'  professionali  richiamati
          nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del  Direttore
          generale e' determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma
          596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi
          dell'articolo 9 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 23 agosto 2022, n. 143. 
                
                5. Il rapporto di lavoro del  Direttore  generale  e'
          incompatibile,  a  pena  di   risoluzione   immediata   del
          contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera
          professionale o di consulenza. Il  Direttore  generale  non
          puo',  altresi',  ricoprire  altri   uffici   pubblici   di
          qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti  o  indiretti
          nelle universita' e negli  enti  di  ricerca.  I  dirigenti
          delle   Amministrazioni   pubbliche   sono   collocati   in
          aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  23-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».