Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la parola: «Direttore», ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui
all'articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 12»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata
quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle
modalita', ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati
nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale e'
determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.».
d) alla rubrica, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle
seguenti: «Direttore generale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Il Direttore generale). - 1. Il Direttore
generale e' responsabile dell'organizzazione interna e
della gestione delle attivita' amministrativo-contabili
dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle
deliberazioni, delle indicazioni operative e degli
indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio
direttivo.
2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del
Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di
segretario verbalizzante.
3. Il Direttore generale e' nominato con le modalita'
previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone
di comprovata esperienza nel campo della direzione e
gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze
nel campo della valutazione delle attivita' del sistema
delle universita' e della ricerca. Le candidature sono
presentate dagli interessati, unitamente al relativo
curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal
Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento,
di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio
medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione
dei rapporti operativi tra Direttore generale da un lato,
Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro
e' definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma
4, lettera a).
4. L'incarico di Direttore generale e' conferito
mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato di durata quadriennale, con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle modalita',
ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati
nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore
generale e' determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma
596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e'
incompatibile, a pena di risoluzione immediata del
contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera
professionale o di consulenza. Il Direttore generale non
puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle universita' e negli enti di ricerca. I dirigenti
delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in
aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».