Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri:
a) tre componenti designati dal Consiglio universitario
nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui
all'articolo 8, comma 3;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane;
c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari;
d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti
degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dal Comitato nazionale della
valutazione della ricerca;
f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale;
g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed e'
rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un
Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni
del Comitato, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ai
componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della
disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato
di livello dirigenziale.»
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Il Comitato
consultivo, nominato dal Presidente su proposta del
Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al
Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di
attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri
e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri:
a) tre componenti designati dal Consiglio
universitario nazionale, in rappresentanza delle tre
macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;
b) un componente designato dalla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane;
c) un componente designato dal Consiglio nazionale
degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Consulta dei
presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dal Comitato nazionale
della valutazione della ricerca;
f) un componente designato dal Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale;
g) un rappresentante delle parti sociali, designato
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. (abrogato)
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro
anni ed e' rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri
componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte
l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di
parita', prevale il voto del Presidente. Ai componenti del
Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti
della disciplina vigente per i dipendenti
dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa
senza diritto di voto alle sedute del Consiglio
direttivo.».