Art. 11 
 
                Modifiche all'articolo 11 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri: 
        a)  tre  componenti  designati  dal  Consiglio  universitario
nazionale,  in  rappresentanza  delle  tre  macro-aree  CUN  di   cui
all'articolo 8, comma 3; 
        b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane; 
        c) un componente  designato  dal  Consiglio  nazionale  degli
studenti universitari; 
        d) un componente  designato  dalla  Consulta  dei  presidenti
degli enti pubblici di ricerca; 
        e) un  componente  designato  dal  Comitato  nazionale  della
valutazione della ricerca; 
        f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale; 
        g) un  rappresentante  delle  parti  sociali,  designato  dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.» 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni  ed  e'
rinnovabile una  sola  volta.  Elegge  tra  i  propri  componenti  un
Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni
del Comitato, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.  Ai
componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute  per  la  partecipazione  alle  sedute,  nei  limiti  della
disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello  Stato
di livello dirigenziale.» 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo  partecipa  senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Comitato  consultivo).  -  1.  Il  Comitato
          consultivo,  nominato  dal  Presidente  su   proposta   del
          Consiglio direttivo,  da'  pareri  e  formula  proposte  al
          Consiglio  direttivo,  in  particolare  sui  programmi   di
          attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri
          e dei metodi di valutazione. 
                2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri: 
                  a)   tre   componenti   designati   dal   Consiglio
          universitario  nazionale,  in  rappresentanza   delle   tre
          macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3; 
                  b) un componente  designato  dalla  Conferenza  dei
          rettori delle universita' italiane; 
                  c) un componente designato dal Consiglio  nazionale
          degli studenti universitari; 
                  d)  un  componente  designato  dalla  Consulta  dei
          presidenti degli enti pubblici di ricerca; 
                  e) un componente designato dal  Comitato  nazionale
          della valutazione della ricerca; 
                  f) un componente designato dal Consiglio  nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale; 
                  g) un rappresentante delle parti sociali, designato
          dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
                3. (abrogato) 
                4. Il Comitato consultivo  resta  in  carica  quattro
          anni ed e' rinnovabile una sola volta. Elegge tra i  propri
          componenti un Presidente e si  riunisce  almeno  due  volte
          l'anno.  Nelle  deliberazioni  del  Comitato,  in  caso  di
          parita', prevale il voto del Presidente. Ai componenti  del
          Comitato spetta  esclusivamente  il  rimborso  delle  spese
          sostenute per la partecipazione  alle  sedute,  nei  limiti
          della    disciplina    vigente     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. 
              4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo  partecipa
          senza  diritto  di   voto   alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo.».