Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e'
organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree.
L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con regolamenti approvati
dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»;
b) al comma 2, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle
seguenti: «Direttore generale»;
c) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
predetta dotazione organica puo' essere modificata secondo la
procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione.»;
d) al comma 4:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Con riferimento
all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di
cui al comma 1 disciplinano:»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera c) la parola «pianta» e' sostituita da
«dotazione»;
4) alla lettera d), la parola «Direttore» e' sostituita dalle
seguenti: «Direttore generale»;
e) il comma 6 e' abrogato;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del
comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 7-bis.»;
g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano
dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla
partecipazione a progetti europei e dalle attivita' eventualmente
svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o
istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, puo' riservare
annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze
dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Organizzazione e risorse). - 1. Per lo
svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e'
organizzata in una direzione generale, articolata in tre
aree. L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con
regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta
del Direttore generale.
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
struttura direzionale generale e' preposto il Direttore
generale di cui all'articolo 10; all'area
amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono
preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia
e' stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento. La predetta dotazione
organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione.
4. Con riferimento all'organizzazione e al
funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1
disciplinano:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al
comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il
Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la
struttura direzionale e le relative aree;
b) (soppressa)
c) il trattamento giuridico ed economico del
personale di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto
previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le
modalita' e procedure di copertura dei posti della
dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante
le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento
economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
che sono conferiti, previa delibera del Consiglio
direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e
stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio
dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere
seguite nelle attivita' di valutazione dal personale
dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro il termine di
sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. (abrogato)
7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai
sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 7-bis.
7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia
derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie
derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle
attivita' eventualmente svolte nei confronti di soggetti
che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o
private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, puo' riservare annualmente
ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze
dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.».