Art. 12 
 
                Modifiche all'articolo 12 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per lo svolgimento delle proprie  attivita',  l'Agenzia  e'
organizzata in  una  direzione  generale,  articolata  in  tre  aree.
L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con  regolamenti  approvati
dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»; 
    b) al  comma  2,  la  parola:  «Direttore»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Direttore generale»; 
    c) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
predetta  dotazione  organica  puo'  essere  modificata  secondo   la
procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  garantendo  la  neutralita'  finanziaria  della
rimodulazione.»; 
    d) al comma 4: 
      1)  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con  riferimento
all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti  di
cui al comma 1 disciplinano:»; 
      2) la lettera b) e' soppressa; 
      3)  alla  lettera  c)  la  parola  «pianta»  e'  sostituita  da
«dotazione»; 
      4) alla lettera d), la parola «Direttore» e'  sostituita  dalle
seguenti: «Direttore generale»; 
      e) il comma 6 e' abrogato; 
      f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del
comma 1, alla gestione delle spese per il proprio  funzionamento  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 7-bis.»; 
      g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano
dai finanziamenti statali e dalle  risorse  proprie  derivanti  dalla
partecipazione a progetti europei  e  dalle  attivita'  eventualmente
svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano  o
istituzioni  pubbliche  o  private  di  altri  Paesi.  Il   Ministro,
nell'ambito  delle  disponibilita'  di   bilancio,   puo'   riservare
annualmente ulteriori  risorse,  in  relazione  a  motivate  esigenze
dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Organizzazione e  risorse).  -  1.  Per  lo
          svolgimento   delle   proprie   attivita',   l'Agenzia   e'
          organizzata in una direzione generale,  articolata  in  tre
          aree.  L'organizzazione  dell'Agenzia   e'   definita   con
          regolamenti approvati dal Consiglio direttivo  su  proposta
          del Direttore generale. 
                2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo  8
          del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  alla
          struttura direzionale generale  e'  preposto  il  Direttore
          generale    di    cui     all'articolo     10;     all'area
          amministrativo-contabile e alle aree  di  valutazione  sono
          preposti  tre  dirigenti   di   seconda   fascia   di   cui
          all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, uno per ciascuna area. 
                3. La dotazione organica del  personale  dell'Agenzia
          e'  stabilita  nell'Allegato  A,  che   costituisce   parte
          integrante del presente regolamento. La predetta  dotazione
          organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui
          all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. 
                4.   Con   riferimento   all'organizzazione   e    al
          funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1
          disciplinano: 
                  a) la definizione dei compiti delle aree di cui  al
          comma 1 e l'organizzazione dei rapporti  operativi  tra  il
          Presidente e i componenti del Consiglio  direttivo  con  la
          struttura direzionale e le relative aree; 
                  b) (soppressa) 
                  c)  il  trattamento  giuridico  ed  economico   del
          personale di cui all'Allegato A, in conformita' con  quanto
          previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi  comprese  le
          modalita'  e  procedure  di  copertura  dei   posti   della
          dotazione organica, mediante il ricorso alle  procedure  di
          mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante
          le ordinarie forme di reclutamento, ai  sensi  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  d)  la  stipula,  con   il   relativo   trattamento
          economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
          che  sono  conferiti,   previa   delibera   del   Consiglio
          direttivo, dal Direttore generale, ad  esperti  italiani  e
          stranieri  nei  settori  di  competenza  dell'Agenzia,  nei
          limiti delle risorse finanziarie disponibili  nel  bilancio
          dell'Agenzia  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                  e) l'amministrazione e la  contabilita',  anche  in
          deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale  dello
          Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi; 
                  f)  le  regole  deontologiche  che  devono   essere
          seguite  nelle  attivita'  di  valutazione  dal   personale
          dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d). 
                5. I regolamenti di cui al comma 4, ad  eccezione  di
          quelli di cui alle lettere a) ed  f),  sono  approvati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il  Ministero   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  entro  il  termine   di
          sessanta giorni dalla loro ricezione. 
                6. (abrogato) 
                7. L'Agenzia provvede, con  regolamento  adottato  ai
          sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio
          funzionamento nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie
          di cui al comma 7-bis. 
              7-bis. Le risorse  per  il  funzionamento  dell'Agenzia
          derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse  proprie
          derivanti dalla partecipazione a progetti europei  e  dalle
          attivita' eventualmente svolte nei  confronti  di  soggetti
          che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o
          private di altri  Paesi.  Il  Ministro,  nell'ambito  delle
          disponibilita'  di  bilancio,  puo'  riservare  annualmente
          ulteriori  risorse,  in  relazione  a   motivate   esigenze
          dell'Agenzia   per   lo   svolgimento    delle    attivita'
          istituzionali.».